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Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame

18.3715 · Mozione · 2018-08-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell'ordinanza sulle foreste le condizioni giuridiche seguenti, per consentire di realizzare impianti per lo stoccaggio di tondame nel bosco (per proprietari forestali e segherie):

  • l'autorizzazione è limitata a impianti di stoccaggio di tondame svizzero;
  • la realizzazione degli impianti serve alla gestione regionale della foresta;
  • la necessità di questi impianti è dimostrata, la loro ubicazione adeguata e le loro dimensioni adatte alle condizioni regionali;
  • gli impianti non si contrappongono ad alcun interesse pubblico preponderante.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la Politica forestale 2020, il Consiglio federale persegue gli obiettivi principali di garantire una gestione forestale sostenibile e di creare condizioni quadro favorevoli per un'economia forestale e del legno efficiente e innovativa. La gestione forestale può anche comprendere la decisione di non gestire il bosco.

Secondo la legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo, RS 921.0) e l'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), le costruzioni e gli impianti forestali non necessitano di un permesso di dissodamento e possono essere realizzati con un'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio; LPT, RS 700). Ciò a condizione che gli impianti servano alla gestione regionale della foresta, che il loro fabbisogno sia dimostrato, che la loro ubicazione sia appropriata e le dimensioni siano conformi alle condizioni regionali e che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga come ad esempio la biodiversità del bosco o il bosco di protezione (art. 13a OFo). Oltre ai capannoni e alle strade forestali, la normativa è già stata estesa ai depositi coperti di legna da ardere con la relativa modifica del 14 giugno 2013 dell'OFo.

Tenendo conto dei requisiti menzionati nella mozione, il Consiglio federale è disposto a creare nell'ordinanza sulle foreste le basi giuridiche per la realizzazione di impianti di stoccaggio di tondame nel bosco.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.