18.3726 · Interpellanza · 2018-09-11
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale in merito ai trattati conclusi dall'Esecutivo stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Questo rapporto permette di sapere quanti e quali nuovi trattati internazionali sono stati stipulati nel corso dell'anno precedente. Secondo il rapporto del 1° giugno 2018 sui trattati firmati durante il 2017 gli accordi siglati sarebbero 541.
Il monitoraggio di tutti i trattati internazionali esistenti costituisce un problema molto più complesso. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. In totale, quanti trattati internazionali ha concluso finora la Confederazione Svizzera?
2. Esiste un sistema di monitoraggio di tutti questi trattati? In che modo viene verificato il loro contenuto?
3. Chi è responsabile della vigilanza sui trattati e a chi compete la responsabilità operativa? Quante persone sono coinvolte?
4. Questo compito di monitoraggio è sancito da una legge o da un'ordinanza?
5. In che modo vengono tenute sotto controllo le scadenze, in particolare quelle di disdetta?
6. La Confederazione vigila anche sui trattati conclusi dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti territoriali o statali? (La questione qui riguarda il monitoraggio successivo e a lungo termine e non l'esame del documento al momento della firma ai sensi dell'art. 62 LOGA.)
7. Chi decide, all'interno dell'Amministrazione federale, il primato di una determinata norma in caso di conflitto tra trattati o tra un trattato e il diritto federale?
8. In che modo lo sviluppo dinamico del diritto internazionale pubblico viene armonizzato con la Costituzione federale? Per esempio nel caso dell'Accordo di Dublino, sottoposto inizialmente al voto del popolo, ma il cui successivo sviluppo (p. es. regolamento Dublino III) è deciso prescindendo dal Parlamento e dal popolo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Al momento la Svizzera ha concluso circa 4000 trattati bilaterali e un migliaio di trattati multilaterali. L'incertezza relativa al loro numero effettivo è dovuta al metodo di conteggio che, in passato, non era uniforme. Questo numero varia pertanto soprattutto in base al fatto che si prendano o meno in considerazione le varie modifiche ai trattati e gli accordi di progetto tecnici, che hanno spesso una durata limitata. Non viene effettuata una somma degli accordi conclusi ogni anno in quanto molti trattati internazionali hanno una durata limitata, al termine della quale non sono più applicabili.
2.-4. Gli uffici competenti per i settori di attività di volta in volta interessati si assumono la responsabilità dei contenuti e di eventuali controlli materiali. A livello formale, la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del DFAE "cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali" e "tiene la relativa documentazione" (art. 8 cpv. 3 lett. d dell'ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri, RS 172.211.1). I trattati internazionali vengono trasmessi, dopo la firma, alla DDIP, che si occupa di versarli all'Archivio federale (cfr. art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione, RS 152.11). La DDIP gestisce inoltre una banca dati dei trattati internazionali della Svizzera, coordina la stesura del rapporto annuale all'attenzione del Parlamento e garantisce lo svolgimento di determinati controlli prima della pubblicazione. Circa cinque persone si occupano di questi aspetti formali.
5. Nella banca dati summenzionata è indicata la scadenza della validità dei trattati internazionali di durata limitata e di quelli denunciati. I trattati internazionali pubblicati vengono rimossi dalla Raccolta sistematica non appena scade il loro termine di validità. Anche il rapporto annuale di cui sopra contiene informazioni sulla durata della validità e sulle modalità di disdetta dei singoli trattati internazionali.
6. Gli accordi cantonali sono parte integrante del diritto cantonale e non di quello federale. L'articolo 56 capoverso 2 della Costituzione federale e gli articoli 61c e 62 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) stabiliscono i limiti posti dal diritto federale, l'obbligo di informazione dei Cantoni e la procedura di conclusione di tali trattati (nonché il ruolo della Confederazione). Le autorità federali non controllano i trattati cantonali e gli accordi conclusi a livello comunale o locale.
7. La questione viene affrontata nell'ambito della procedura di conclusione di un trattato internazionale, in ultima istanza da parte dell'autorità competente della relativa approvazione (Assemblea federale o Consiglio federale, cfr. art. 166 cpv. 2 Cost.). Il Governo e il Parlamento sono soggetti all'obbligo costituzionale di non concludere nuovi trattati internazionali in contraddizione con il diritto nazionale. Nel caso in cui si riscontri un conflitto, occorre modificare il diritto costituzionale o il diritto positivo in contrasto prima di concludere il trattato oppure è necessario rinunciare alla sua conclusione.
8. La conclusione di ogni trattato internazionale è soggetta alla procedura di approvazione prevista dalla legislazione nazionale. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione, l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Per ogni singolo caso la Svizzera decide autonomamente se intende concludere o meno un determinato trattato internazionale. Queste regole sono e saranno applicate anche in futuro agli accordi tra la Svizzera e l'UE, incluso ogni sviluppo dell'acquis Schengen/Dublino. L'Assemblea federale, ad esempio, ha approvato il regolamento Dublino III che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda presentata da un cittadino di un Paese terzo. Il relativo decreto federale del 26 settembre 2014 sottostava a referendum facoltativo (RU 2015 1841).
Risposta del Consiglio federale.