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Annullare l'ingiustificata decisione della SECO di versare le rendite di disoccupazione anche ai dipendenti del casinò di Campione

18.3728 · Interpellanza · 2018-09-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha deciso di concedere il diritto alle rendite dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera (AD) anche ai dipendenti del casinò di Campione d'Italia (che formalmente non sono licenziati) purché siano residenti in Svizzera. In circa i due terzi dei casi di tratta di permessi B. I dipendenti del Casinò di Campione non hanno mai versato contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera.

La SECO argomenta che, in caso di mancato intervento, queste persone rischierebbero di finire a carico dell'assistenza. Dimenticando però che i requisiti d'accesso alle prestazioni assistenziali sono restrittivi (reddito e sostanza; ulteriori difficoltà per i dimoranti) e che queste prestazioni, limitandosi a coprire il minimo vitale, sarebbero comunque nettamente inferiori alle rendite di disoccupazione; specie in considerazione degli elevati livelli salariali del Casinò di Campione.

A rendere la decisione della SECO ancora più infondata, le decurtazioni delle rendite AD decise negli anni scorsi con la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, a danno dei lavoratori che hanno sempre pagato i contributi, e motivate con necessità di risparmio. Le necessità di risparmio non valgono per i dipendenti del Casinò di Campione?

Chiedo al Consiglio federale:

1. Alla luce di quanto sopra, è intenzione del Consiglio federale intervenire affinché la decisione della SECO di versare le rendite di disoccupazione ai dipendenti del Casinò di Campione residenti in Svizzera - ingiustificata e lesiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sempre versato i contributi all'AD - venga annullata? Se no, perché?

2. Il Consiglio federale reputa che l'organico del Casinò di Campione adeguato e non sovradimensionato?

3. Qual è il costo stimato dell' "operazione Casinò di Campione" per le casse dell'AD?

4. Quanti titolari di permessi B beneficeranno della rendita elvetica?

5. Che verifiche verranno svolte (in collaborazione con le autorità locali) per assicurarsi, a tutela delle casse dell'AD, che i permessi B di cui sopra non siano stati ottenuti tramite residenze fittizie?

6. Come mai la Svizzera si attiva e versa rendite anche a chi non ha diritto, mentre l'Italia è latitante?

7. È al corrente il Consiglio federale che il Comune di Campione d'Italia ha cumulato debiti per un ammontare di svariati milioni di franchi nei confronti di enti pubblici e privati ticinesi? Come intende attivarsi il Consiglio federale affinché questi debiti vengano saldati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Poiché il Casinò è stato chiuso, i suoi dipendenti si ritrovano senza lavoro e senza salario. Secondo l'articolo 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (nell'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681; ALC) è il Paese di residenza del lavoratore frontaliero totalmente disoccupato e non quello in cui ha svolto l'ultima attività professionale a essere competente per quanto riguarda le indennità di disoccupazione. Una parte dei dipendenti del Casinò ha il proprio domicilio in Svizzera. L'assicurazione svizzera contro la disoccupazione è dunque responsabile del versamento delle indennità di disoccupazione per queste persone.

2. Il Consiglio federale non può pronunciarsi in merito all'organizzazione di un'impresa straniera attiva all'estero.

3. I costi stimati per l'indennità di disoccupazione dei dipendenti del Casinò di Campione d'Italia domiciliati in Svizzera sono compresi tra i 2,8 e i 4,6 milioni di franchi. La Svizzera chiederà all'Italia (art. 65 par. 6 e 7 del Regolamento, CE, n. 883/2004) il rimborso dell'importo totale delle prestazioni versate nei primi tre a cinque mesi (a seconda della durata del periodo di lavoro svolto nello Stato del luogo di lavoro).

4. Dei 195 ex dipendenti del Casinò che dal 30 luglio 2018 si sono annunciati presso una cassa di disoccupazione svizzera, 37 sono titolari di un permesso B. L'assicurazione contro la disoccupazione versa le indennità di disoccupazione soltanto se le persone interessate soddisfano le condizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e in particolare se sono autorizzate a lavorare in Svizzera.

5. Una delle condizioni essenziali che la persona assicurata deve soddisfare secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione è quella di essere domiciliata in Svizzera. Se la cassa di disoccupazione competente ha dubbi fondati in merito al domicilio della persona assicurata procede agli accertamenti necessari.

6. Nel caso specifico, l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione è competente per le indennità dei dipendenti del Casinò di Campione d'Italia domiciliati in Svizzera. La Svizzera versa le indennità di disoccupazione soltanto alle persone che soddisfano le disposizioni di legge. Per le prestazioni versate dalla Svizzera nei primi tre a cinque mesi verrà chiesto il rimborso all'Italia.

7. Il Consiglio federale è consapevole della preoccupante instabilità economica dell'enclave di Campione d'Italia e dell'indebitamento risultante nei confronti del Cantone del Ticino, del Comune di Lugano e di vari organismi privati attivi nell'enclave.

Il consiglio municipale di Campione d'Italia ha deciso all'inizio di giugno 2018 di avviare una procedura di liquidazione del proprio Comune.

Si tratta di una procedura interna dell'Italia sulla quale le autorità svizzere non hanno intenzione di pronunciarsi. Per affrontare qualsiasi scenario è necessario attendere le conclusioni della procedura di liquidazione del Comune di Campione d'Italia. Il Consiglio federale seguirà dunque con particolare attenzione lo sviluppo della situazione a Campione d'Italia.

Risposta del Consiglio federale.