18.3735 · Interpellanza urgente · 2018-09-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nelle ultime settimane le esportazioni di materiale bellico svizzero sono state al centro di un ampio dibattito.
Da un lato perché il Consiglio federale prevede di mitigare senza necessità l'ordinanza sul materiale bellico, il che consentirebbe di esportarlo in futuro, in via eccezionale, in Paesi implicati in un conflitto armato interno; dall'altro per via di notizie sul ritrovamento di materiale d'armamento svizzero presso lo "Stato Islamico" e in Libia. A ciò si aggiunge la recente pubblicazione di un rapporto del Controllo federale delle finanze sul lavoro della SECO, che rivela la possibilità di eludere la legislazione svizzera in vigore.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande.
1. Se, stando al Consiglio federale, questa revisione è importante per l'industria nazionale, come può affermare nel contempo che si tratta di una modifica minore dell'ordinanza, tale da non richiedere una procedura di consultazione?
2. Come intende garantire che il materiale bellico non venga impiegato in conflitti interni? Secondo il Consiglio federale che tipo di beni d'armamento potranno essere esportati in futuro in Paesi con conflitti armati interni?
3. Come pensa di migliorare la governance e il controllo delle esportazioni di materiale bellico (incluso quello della sua non riesportazione) ed è disposto ad affidare questo controllo a un ente indipendente?
4. Come vuole impedire che il materiale bellico svizzero finisca nelle mani di soggetti non autorizzati, come gruppi di terroristi?
5. Che posizione prende nei confronti del rapporto del Controllo federale delle Finanze (CDF) sulla sorveglianza delle esportazioni di materiale bellico?
6. È vero che per anni la legislazione sul materiale bellico ha potuto essere elusa con la cosiddetta regola del 50 per cento? In quanti casi è stata applicata questa regola?
7. La Svizzera come Stato neutrale e sede di numerose organizzazioni umanitarie internazionali non dovrebbe cercare di svolgere maggiormente un ruolo di mediatore nei conflitti invece di rifornire di armi i belligeranti?
8. Sarebbe disposto a riconsiderare la modifica dell'ordinanza sul materiale bellico?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La modifica dell'ordinanza è importante perché è intesa a consentire di concludere determinati affari in Svizzera dopo un'attenta valutazione da parte della SECO e del DFAE, affari che altrimenti verrebbero conclusi nei vicini Paesi europei. Queste transazioni contribuiscono a mantenere la base industriale rilevante per la sicurezza e contrastano il rischio di uno spostamento delle capacità produttive all'estero. Ciononostante, rispetto alle altre modifiche apportate alla OMB in passato, in particolare per l'introduzione di criteri di esclusione nel 2008, in questo caso si tratta di una modifica di lieve entità, e questo, anche perché per un determinato criterio di autorizzazione implica semplicemente una certa correzione in direzione della situazione legale che esisteva prima del 2008. Per quanto riguarda i suoi effetti, va sottolineato che non modificherà la prassi di autorizzazione restrittiva seguita finora nei confronti di Paesi come l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti. Non sarà possibile esportare materiale bellico nemmeno verso lo Yemen o la Siria. Per ogni domanda di esportazione si continuerà a verificare se risponde ai criteri di autorizzazione previsti dall'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB). La deroga prevista può pertanto essere applicata soltanto se l'esportazione di materiale bellico soddisfa tutti gli altri criteri di autorizzazione. La modifica prevista corrisponde quindi, per entità, alla modifica del 2014 e si spinge decisamente meno lontano dell'introduzione dei criteri di esclusione avvenuta nel 2008. Per entrambe queste modifiche non è stata effettuata e non è stata nemmeno richiesta la procedura di consultazione. Per quanto riguarda la procedura di consultazione è importante seguire una prassi coerente.
2. Si rimanda alla risposta del Consiglio federale del 14 settembre 2018 alla domanda Fehlmann Rielle 18.5451, "Assouplissement de la vente d'armes à l'étranger. Quelles garanties?", depositata il 12 settembre 2018.
3./5./6. Queste domande sono in relazione con il rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) del 25 maggio 2018.
Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha preso atto del suddetto rapporto e ha incaricato il DEFR di presentargli per le sue future decisioni di principio relative al trasferimento di materiale bellico una proposta, acclusa alla relativa richiesta, in merito alla forma adeguata con cui rendere pubblica la decisione. Questo a seguito della raccomandazione rivolta dalla CDG al Consiglio federale di pubblicare in forma appropriata la sua prassi di interpretazione della legge sul materiale bellico.
La raccomandazione del CDF di aumentare il numero di controlli in base ai rischi presso le imprese in Svizzera è in sintonia con le iniziative già avviate dalla SECO che prevedono un maggior numero di verifiche rispetto al passato. Ciò è stato possibile tra l'altro grazie a un trasferimento di risorse già avvenuto all'interno della SECO e a controlli presso le aziende più incentrati sui rischi, con una conseguente concentrazione delle risorse.
L'articolo 18 LMB non è stato creato dal legislatore affinché si possa aggirare la legislazione sul materiale bellico. La fornitura di assemblaggi e componenti all'estero è importante e necessaria per un'economia globalizzata. Varie imprese svizzere producono componenti e assemblaggi che vengono lavorati da aziende in altri Paesi e infine montati su un prodotto finale. L'industria degli armamenti può sopravvivere in Svizzera soltanto se, come le industrie di altri Paesi europei, può offrire i suoi beni sul mercato internazionale. Il legislatore ha tuttavia deciso di assoggettare alla legge sul materiale bellico non solo i prodotti finiti ma anche componenti e assemblaggi in modo da garantire che siano sottoposti a controlli. La loro esportazione viene controllata in Svizzera caso per caso. Affinché le imprese svizzere possano far parte delle catene internazionali di creazione del valore, con l'articolo 18 LMB è stata creata la possibilità di rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per componenti e assemblaggi. Il Consiglio federale ha specificato questa disposizione mettendo limiti di valore. Il Parlamento se ne è occupato l'ultima volta nel 2015 sulla base della mozione Galladé 13.3123.
Nel 2017 il 66 per cento delle esportazioni autorizzate era costituito da assemblaggi e componenti (nel 2016: 54 per cento).
4. La SECO decide d'intesa con il DFAE sulle autorizzazioni di esportazione. In caso di divergenze o domande che hanno una grande portata sul piano della politica estera o di sicurezza la decisione spetta al Consiglio federale. A seconda del tipo di transazione, nella valutazione della domanda vengono coinvolti anche l'ambasciata in loco, gli uffici della cooperazione e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nonché eventualmente altri organi federali. Vengono esaminati in particolare la situazione all'interno del Paese destinatario e il contesto internazionale e regionale in cui è inserito. Se esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato, la richiesta di esportazione va assolutamente respinta. Altre misure per ridurre i rischi sono la dichiarazione di non riesportazione firmata dall'organo governativo competente del Paese destinatario e i controlli effettuati sul posto (Post-shipment Verification, PSV). Durante questi controlli la SECO è regolarmente accompagnata da un rappresentante dell'ambasciata svizzera e/o da un addetto alla difesa svizzero.
7. I criteri di esclusione di cui all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) sono stati introdotti soltanto nel 2008. Anche in precedenza la SECO e il DFAE potevano assicurare, basandosi sui criteri per l'autorizzazione contenuti nell'articolo 5 capoverso 1 OMB, che non venissero autorizzate esportazioni di materiale bellico per l'impiego in conflitti armati.
Pertanto, la Svizzera continuerà a non autorizzare le esportazioni di armi da impiegare in conflitti armati. La deroga decisa in via di principio dal Consiglio federale non cambierà questo dato di fatto. Le esportazioni di materiale bellico verso Paesi implicati sul loro territorio in un conflitto armato interno non saranno autorizzate per principio nemmeno in futuro. Se la SECO e i servizi competenti del DFAE o eventualmente il Consiglio federale dovessero giungere alla conclusione che non vi è motivo di supporre che il materiale bellico da esportare sia impiegato nel conflitto armato interno, la deroga potrebbe essere applicata.
8. Si rinvia alla risposta del Consiglio federale del 14 settembre 2018 alla mozione del gruppo del Partito borghese democratico 18.3394, "Ampliare la base democratica per le esportazioni di armi", del 28 maggio 2018.
Risposta del Consiglio federale.