18.3736 · Interpellanza urgente · 2018-09-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La modifica dei criteri di autorizzazione previsti dall'ordinanza sul materiale bellico ha innescato un dibattito pubblico. A fronte delle restrizioni tuttora in vigore nei confronti di Paesi con conflitti armati interni, si rischia di dimenticare l'altro contenuto della modifica: il sostanziale mantenimento dell'industria d'armamento svizzera deve rappresentare d'ora in poi un criterio a sé stante nella procedura di autorizzazione. Il Gruppo UDC invita pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è l'importanza di un'industria d'armamento nazionale sotto il profilo della politica di sicurezza?
2. È vero che le esportazioni in Paesi con conflitti armati interni continueranno a essere un'eccezione soggetta a criteri severi?
3. È compito del Controllo federale delle finanze prendere posizione anche in merito ad aspetti non finanziari dell'attività legislativa?
4. L'opinione pubblica ha avuto sinora la possibilità di farsi un'idea delle conseguenze positive legate alla modifica di questi criteri di autorizzazione?
5. Qual è l'approccio di altri Paesi comparabili alla Svizzera nell'esportazione di materiale bellico? In che modo questi Paesi tengono concretamente conto, nel diritto in materia di esportazioni, dell'importanza della loro industria d'armamento sotto il profilo della politica di sicurezza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'esercito e altre istituzioni responsabili della sicurezza statale necessitano però di conoscenze e competenze nel campo della tecnica di difesa e di sicurezza per non essere completamente dipendenti dall'estero, in particolare in caso di pesanti crisi politico-militari a livello di tecnica degli armamenti. In situazioni di crisi, infatti, le imprese d'armamento estere dovrebbero soddisfare innanzitutto le esigenze nazionali e dei Paesi alleati e, comprensibilmente, metterebbero in secondo piano le necessità di uno Stato neutrale. Essendo un Paese neutrale che non fa parte di alleanze difensive, la Svizzera non può pretendere sostegno militare da altri Stati, per cui disporre di una base tecnologica e industriale efficiente riveste un'importanza fondamentale.
Nel frattempo, quasi tutti gli Stati hanno rinunciato all'autarchia militare. Ma anche senza ambire a tale obiettivo, un'industria militare autoctona permette di rafforzare la sicurezza nazionale. Maggiore è il grado di autosufficienza, minore, in una situazione di crisi, è il grado di dipendenza di un Paese dalle imprese estere. L'esistenza di un'industria nazionale della difesa, inoltre, aumenta la libertà d'azione poiché, in una certa misura, sostituisce una dipendenza unilaterale con una dipendenza plurilaterale. Proprio su queste considerazioni si basa il passaggio dell'articolo 1 LMB secondo cui in Svizzera deve poter essere mantenuta una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale, purché vengano tutelati gli obblighi internazionali nonché i principi di politica estera del Paese.
Un'industria nazionale della difesa è altresì importante per ragioni che esulano dalle situazioni di crisi. Conoscenze e competenze approfondite nel settore della tecnica degli armamenti consentono di valutare meglio l'importanza e l'utilità di nuove tecnologie per garantire la sicurezza del Paese. L'esistenza di un'industria nazionale della difesa consente inoltre di mantenere all'interno dei confini nazionali le conoscenze sistemiche acquisite, essenziali durante tutto il periodo di utilizzazione del materiale militare (particolarmente lungo nel nostro Paese) e importanti ai fini dello sviluppo di programmi per il mantenimento e il miglioramento dell'efficienza bellica dei sistemi d'arma. La perdita di conoscenze e competenze tecniche si ripercuoterebbe altresì sui progetti d'acquisto di armamenti, sulla formazione, sulla fornitura e sulla manutenzione di materiale d'armamento, tanto da rendere necessario il ricorso frequente a esperti esteri.
Dal momento che una totale indipendenza dall'estero non è un obiettivo realistico per la Svizzera, si considera prioritaria la padronanza di determinate tecnologie che hanno un ruolo fondamentale per la sicurezza nazionale. Allo stesso modo, per sostenere il buon funzionamento dell'esercito, la Svizzera deve disporre delle capacità e delle competenze industriali fondamentali affinché l'industria possa fornire servizi indispensabili (funzionamento, manutenzione, mantenimento e aumento del valore) per l'operatività e la capacità di resistenza dei sistemi dell'esercito.
2. L'esportazione di materiale bellico continuerà a sottostare a un severo regime di autorizzazione anche dopo la prevista revisione dell'ordinanza.
Per molti Stati coinvolti in un conflitto armato interno sono previsti embarghi. Le esportazioni verso questi Paesi (p. es. Yemen e Siria) sono escluse in applicazione della legge sugli embarghi che, essendo una legge speciale, ha la precedenza rispetto a quella sul materiale bellico.
Nella modifica prevista si intende aggiungere una disposizione derogatoria al criterio di esclusione per i Paesi in cui è in corso un conflitto armato interno.
In determinati casi la disposizione permetterebbe di effettuare una differenziazione in base al tipo di armi e al destinatario finale. È previsto che la SECO esamini d'intesa con il DFAE - e all'occorrenza con altri organi federali - se vi è motivo di supporre che il materiale bellico esportato venga impiegato nel conflitto interno. A prescindere da questo, si giungerebbe a un'autorizzazione soltanto se sono soddisfatte anche tutte le altre condizioni per il rilascio previste dalla LMB e dalla OMB. Pertanto, per ogni domanda di esportazione si deve verificare quali sarebbero le conseguenze per il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale.
Va inoltre tenuto conto di aspetti quali la situazione interna nel Paese di destinazione, segnatamente quanto al rispetto dei diritti umani e alla rinuncia a bambini soldato, gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, il comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale e la posizione dei Paesi che, come la Svizzera, aderiscono ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
Inoltre, le autorizzazioni all'esportazione non possono generalmente essere rilasciate se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o se viola in modo grave e sistematico i diritti umani. Sono escluse anche se il Paese destinatario è coinvolto in un conflitto armato internazionale o se esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile o trasferito a un destinatario finale indesiderato.
3. I compiti del CDF sono disciplinati principalmente dagli articoli 5 e 6 della legge sul Controllo delle finanze. Il CDF deve verificare, tra le altre cose, se le uscite finanziarie hanno espletato l'effetto desiderato. Non spetta al Consiglio federale giudicare se il CDF debba prendere posizione anche sugli aspetti non finanziari dell'attività legislativa.
4. Il Consiglio federale esamina le domande relative all'esportazione di materiale bellico con estrema scrupolosità ed è consapevole che il tema abbia dato vita nell'opinione pubblica a un dibattito controverso. Accoglie quindi con favore la possibilità di chiarire i punti essenziali della questione rispondendo a questa domanda.
Conformemente alla legge sul materiale bellico, il controllo concernente il trasferimento di materiale bellico è inteso a garantire il rispetto degli impegni internazionali della Svizzera e la tutela dei principi che guidano la sua politica estera. Al contempo si tratta di mantenere una propria industria nell'interesse della difesa nazionale. Negli ultimi dieci anni l'OMB è stata di fatto inasprita, in particolare con l'introduzione di criteri d'esclusione. Dopo diversi anni di esperienza è tuttavia emerso che alcune delle disposizioni introdotte devono essere adeguate per evitare di compromettere a medio o lungo termine l'obiettivo della politica di sicurezza, anch'esso sancito nella legge. Da questa consapevolezza è derivato l'adeguamento del 2014 in seguito alla mozione 13.3662.
Alla luce di questa considerazione e sulla base dell'iniziativa della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati e di un'analisi della situazione dell'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza, il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'ordinanza sul materiale bellico (OMB).
5. Anche con la nuova normativa prevista, il trattamento da parte della Svizzera delle domande di esportazione di materiale bellico sarà più restrittivo di quanto previsto dalla Posizione comune dell'Unione europea o dal Trattato internazionale sul commercio delle armi. In Francia, Italia e Paesi Bassi, ad esempio, si applica direttamente la Posizione comune. Altri Stati come Germania e Svezia hanno in teoria criteri più severi, ma la prassi in materia di esportazioni è alquanto liberale; sono state autorizzate ad esempio forniture di attrezzature destinate a Israele, Pakistan, Thailandia, Filippine e Turchia.
All'interno dell'UE la Posizione comune costituisce dall'8 dicembre 2008 il riferimento vincolante per le esportazioni di beni figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Gli Stati membri sono tenuti a trasporre nelle rispettive legislazioni nazionali le disposizioni contenute nella Posizione comune, creando così un vincolo giuridico. Il testo dell'UE lascia comunque impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive. Il preambolo stesso della Posizione comune rinvia parimenti alla necessità di promuovere l'industria europea d'armamento. Anche in Germania, ad esempio, le capacità produttive dell'industria della difesa non si esauriscono interamente con le commesse delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), pertanto le esportazioni di materiale d'armamento sono importanti per le imprese specializzate del settore anche in un'ottica di salvaguardia del know-how.
Anche il Trattato sul commercio delle armi, di cui la Svizzera è Stato parte, riconosce espressamente i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali.
Risposta del Consiglio federale.