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18.3737 · Interpellanza urgente · 2018-09-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

È indiscusso che il materiale bellico può essere esportato solo se non sussistono violazioni al diritto internazionale, agli obblighi internazionali e ai principi di politica estera della Svizzera. Nella politica estera rientrano anche la tradizione umanitaria e la neutralità, che godono giustamente di una buona reputazione. Ed è di queste che dobbiamo preoccuparci. Le esportazioni di armi nei Paesi con guerre civili sono incompatibili con questa politica. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come concilia l'obiettivo della legislatura di porre la Svizzera nel ruolo di difensore del diritto umanitario internazionale e di moderatore neutrale tra le parti in conflitto che si impegna per il mantenimento della pace e della stabilità nel mondo, con l'intenzione di fornire materiale bellico anche agli Stati in cui è in atto un conflitto armato interno?

2. Il Consiglio federale adduce motivi economici all'allentamento delle norme dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB). Come lo spiega alla luce del fatto che per il quinto semestre di seguito il PIL ha registrato un aumento superiore alla media (più 0,7 per cento) e le esportazioni di beni sono cresciute? Anche quelle di materiale bellico si attestano su livelli elevati rispetto agli anni passati e, secondo i dati della SECO, dagli anni Novanta sono complessivamente aumentate.

3. Come intende garantire che nei Paesi in cui sono in corso guerre civili le armi non vengano impiegate - anche solo sussidiariamente - per violare il diritto internazionale?

4. Come vuole concretamente impedire che il materiale bellico finisca nelle mani di Stati terzi o terroristi?

5. In che modo vuole concretamente effettuare controlli in Paesi in cui sono in atto conflitti armati?

6. Il Consiglio federale auspica che il mantenimento di una capacità industriale in linea con le esigenze della difesa nazionale sia un criterio di cui tenere conto anche in sede di valutazione di concrete operazioni commerciali. Come intende raggiungere questo obiettivo se non facendo concessioni sulla valutazione dei rischi di tali operazioni e prendendo in considerazione eventuali abusi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il DEFR, il DFAE e il DPPS hanno esaminato la prevista modifica dell'ordinanza alla luce del citato obiettivo della legislatura e sono giunti alla conclusione che la revisione è compatibile.

Nel contempo, però, gli obiettivi della legislatura prevedono anche che la Svizzera possa garantire la sicurezza della popolazione (in particolare bisogna anche poter reagire ad avvenimenti imprevedibili). Il rapporto sulla politica di sicurezza approvato in tal senso (2016) dichiara esplicitamente che la Svizzera provvede da sé alla propria sicurezza "per quanto realisticamente possibile" e che a tale scopo deve disporre di mezzi e competenze proprie, anche nel settore dell'esercito. In casi di emergenza la sua sicurezza di approvvigionamento dipende non da ultimo dalla base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB) e dalla cooperazione di quest'ultima con gli istituti di ricerca e le imprese d'armamento esteri. Senza esportazioni, tuttavia, questa base industriale, il cui mantenimento è sancito nell'articolo che precisa lo scopo della legge sul materiale bellico (RS 514.51), non può sopravvivere.

Nel frattempo, quasi tutti gli Stati hanno rinunciato all'autarchia militare. Ma anche senza ambire a tale obiettivo, un'industria militare autoctona permette di rafforzare la sicurezza nazionale. Maggiore è il grado di autosufficienza, minore, in una situazione di crisi, è il grado di dipendenza di un Paese dalle imprese estere. L'esistenza di un'industria nazionale della difesa, inoltre, aumenta la libertà d'azione poiché, in una certa misura, sostituisce una dipendenza unilaterale con una dipendenza plurilaterale. Proprio su queste considerazioni si basa il passaggio dell'articolo 1 LMB secondo cui in Svizzera deve poter essere mantenuta una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale, purché vengano tutelati gli obblighi internazionali nonché i principi di politica estera del Paese.

Un'industria nazionale della difesa è altresì importante per ragioni che esulano dalle situazioni di crisi. Conoscenze e competenze approfondite nel settore della tecnica degli armamenti consentono di valutare meglio l'importanza e l'utilità di nuove tecnologie per garantire la sicurezza del Paese. L'esistenza di un'industria nazionale della difesa consente inoltre di mantenere all'interno dei confini nazionali le conoscenze sistemiche acquisite, essenziali durante tutto il periodo di utilizzazione del materiale militare (particolarmente lungo nel nostro Paese) e importanti ai fini dello sviluppo di programmi per il mantenimento e il miglioramento dell'efficienza bellica dei sistemi d'arma. La perdita di conoscenze e competenze tecniche si ripercuoterebbe altresì sui progetti d'acquisto di armamenti, sulla formazione, sulla fornitura e sulla manutenzione di materiale d'armamento, tanto da rendere necessario il ricorso frequente a esperti esteri.

Dal momento che una totale indipendenza dall'estero non è un obiettivo realistico per la Svizzera, si considera prioritaria la padronanza di determinate tecnologie che hanno un ruolo fondamentale per la sicurezza nazionale. Allo stesso modo, per sostenere il buon funzionamento dell'esercito, la Svizzera deve disporre delle capacità e delle competenze industriali fondamentali affinché l'industria possa fornire servizi indispensabili (funzionamento, manutenzione, mantenimento e aumento del valore) per l'operatività e la capacità di resistenza dei sistemi dell'esercito.

2. Il Consiglio federale fa valere anche e soprattutto considerazioni inerenti alla politica di sicurezza. Il fatturato dell'industria svizzera d'armamento (in Svizzera e all'estero) è modesto e tendenzialmente in calo. Dal punto di vista dell'industria, le condizioni quadro giuridiche per l'esportazione sono incerte e negli ultimi dieci anni, specialmente a causa dei criteri di esclusione, si sono in definitiva inasprite. Di conseguenza, svariate aziende hanno trasferito le loro capacità produttive nei Paesi limitrofi oppure lo stanno pianificando. In una prospettiva di politica della sicurezza, questo fenomeno affievolisce la base industriale necessaria.

La statistica della SECO citata nell'interpellanza raffigura i singoli anni a prezzi correnti e, pertanto, non è al netto dell'inflazione. Dagli anni Novanta l'inflazione ammonta al 30 per cento circa. Al netto, le esportazioni di materiale bellico nel 2017 corrispondono esattamente a quelle del 1990. Nell'arco dello stesso periodo, però, la capacità economica della Svizzera (PIL) al netto dell'inflazione è cresciuta all'incirca del 150 per cento.

3.-5. Per molti Stati coinvolti in un conflitto armato interno sono previsti embarghi. Le esportazioni verso questi Paesi (p. es. Yemen e Siria) sono escluse in applicazione della legge sugli embarghi che, essendo una legge speciale, ha la precedenza rispetto a quella sul materiale bellico. La modifica prevista dell'OMB non apporterà cambiamenti in tal senso.

Il rischio che il materiale bellico svizzero possa essere utilizzato in un conflitto armato interno viene analizzato dalla SECO e dal DFAE nell'ambito della valutazione caso per caso delle domande di esportazione. L'ambasciata sul posto, gli uffici della cooperazione e altri servizi come il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono essere coinvolti in base alle necessità. A seconda dell'esito di questa valutazione una domanda di esportazione viene respinta. Il rispetto del diritto internazionale da parte del Paese destinatario fa già parte integrante dell'esame della domanda. Allo stesso modo, una domanda di esportazione va obbligatoriamente respinta quando si prefigura un rischio elevato che il materiale bellico da esportare venga trasferito a un destinatario finale indesiderato. La modifica dell'ordinanza prevista dal Consiglio federale non intacca questi criteri di autorizzazione. Accanto a un'attenta valutazione della domanda, in caso di autorizzazione scattano infine le dichiarazioni di non riesportazione e i controlli in loco (Post-shipment Verification, PSV).

La SECO ha già svolto PSV in Paesi che sono implicati in conflitti armati interni (es. Thailandia e Pakistan). Nemmeno con la modifica dell'ordinanza prevista dal Consiglio federale si potrebbero autorizzare esportazioni di materiale bellico verso Paesi con conflitti come attualmente la Siria e lo Yemen. Di conseguenza non è nemmeno obbligatorio svolgere PSV in quei Paesi.

6. L'esportazione di materiale bellico continuerà ad essere subordinata a un regime restrittivo di autorizzazioni anche dopo la prevista revisione dell'ordinanza.

Per molti Stati coinvolti in un conflitto armato interno sono previsti embarghi. Le esportazioni verso questi Paesi (p. es. Yemen e Siria) sono escluse in applicazione della legge sugli embarghi che, essendo una legge speciale, ha la precedenza rispetto a quella sul materiale bellico.

Con riferimento al nuovo criterio di autorizzazione da prendere in considerazione, un'autorizzazione entra in linea di conto soltanto quando sono soddisfatti anche tutti gli altri presupposti di autorizzazione secondo la LMB/OMB. Per ciascuna domanda di esportazione bisogna valutarne le conseguenze sul mantenimento della pace, sulla sicurezza internazionale e sulla stabilità regionale. Va inoltre tenuto conto di aspetti quali la situazione interna nel Paese di destinazione, segnatamente quanto al rispetto dei diritti umani e alla rinuncia a bambini soldato, gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, il comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale e la posizione dei Paesi che, come la Svizzera, aderiscono ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

Le autorizzazioni all'esportazione sono escluse se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno. Per principio non possono essere rilasciate se il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani. Sono escluse anche se il Paese destinatario è coinvolto in un conflitto armato internazionale o se esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile o trasferito a un destinatario finale indesiderato

Alla luce di tutto ciò, il mantenimento di una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale così come tutti gli altri criteri di autorizzazione devono confluire nella fase di valutazione di casi concreti. L'apprezzamento globale alla luce dei criteri di autorizzazione, necessario in tal senso, avviene d'intesa con il DFAE e in certi casi coinvolgendo altri servizi.

Risposta del Consiglio federale.