18.3741 · Interpellanza urgente · 2018-09-12
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Da anni il Consiglio federale conduce negoziati con l'UE su un accordo quadro. Tale accordo è incompatibile con la democrazia diretta della Svizzera e con il suo diritto all'autodeterminazione. L'accordo si basa su tre pilastri: recepimento automatico del diritto dell'UE; misure compensative e sanzioni nei casi di inadempienze; giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea e, di conseguenza, di giudici stranieri. L'UDC ritiene che un accordo di questo tipo sia inaccettabile e che anche il Popolo non lo approverebbe. Un accordo quadro equivarrebbe a una sottomissione al diritto dell'UE e quindi all'abbandono dell'autodeterminazione e della democrazia diretta. Poiché anche la sinistra e i sindacati sono oramai consapevoli delle conseguenze negative per la Svizzera di un accordo quadro sulle misure salariali, l'UDC ha chiesto al Consiglio federale di rompere i negoziati su un accordo quadro. Alla luce di ciò, il Gruppo UDC chiede al Governo di condurre un dibattito che tenga conto della situazione presente e di rispondere alle seguenti domande:
1. Perché il Consiglio federale continua a portare avanti i negoziati su un accordo quadro nonostante sia chiaro che i suoi presupposti fondamentali non otterranno mai la maggioranza del Popolo svizzero? Quando sarà disposto a parlare di questo all'UE senza mezzi termini e a indirizzare i negoziati verso ambiti di reciproco interesse?
2. L'Esecutivo può fornire una lista definitiva degli accordi esistenti con l'UE cui l'accordo quadro si applicherebbe?
3. È vero che l'accordo quadro dovrebbe essere esteso anche all'accordo di libero scambio del 1972? Quali sarebbero le conseguenze?
4. È vero che la Svizzera dovrebbe riprendere alcune parti della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE? Di quali parti si tratta e quali conseguenze (vantaggi e svantaggi) e costi comporterebbe questa ripresa?
5. Riguardo alle misure di accompagnamento, la discussione attuale verte soltanto sulla regola degli otto giorni. In quali altri ambiti (p. es. versamento della cauzione) l'UE chiede alla Svizzera di fare degli adeguamenti?
6. È vero che l'UE, in relazione all'accordo quadro, impone alla Svizzera di effettuare pagamenti di coesione per un periodo di tempo indeterminato? A quanto ammontano tali pagamenti?
7. In che misura le FFS, la Posta, altre imprese della Confederazione, banche cantonali, società di energia elettrica, altre aziende di diritto pubblico e i contributi statali sarebbero interessati dall'accordo quadro?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale vuole la migliore integrazione economica possibile nel mercato interno dell'Unione europea (UE) e cooperazioni con l'UE in settori selezionati con la maggiore indipendenza politica possibile. Con la conclusione di un accordo istituzionale intende consolidare la via bilaterale, prepararla per il futuro e permetterne lo sviluppo. L'accordo istituzionale introdurrebbe un aggiornamento dinamico dei trattati e un meccanismo di risoluzione delle controversie attraverso il quale entrambe le parti potrebbero far valere i propri diritti. Un recepimento automatico del diritto sarebbe tuttavia escluso; i processi di approvazione costituzionali inclusa la possibilità di un referendum sarebbero rispettati. L'accordo creerebbe quindi la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione per le imprese svizzere e per le cittadine e i cittadini, garantirebbe loro l'accesso al mercato dell'UE e li proteggerebbe dalla discriminazione nei confronti della concorrenza europea. Inoltre, aprirebbe la strada alla conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato nell'interesse della Svizzera.
2. L'accordo istituzionale sarebbe applicabile unicamente agli accordi di accesso al mercato. Attualmente ne esistono cinque: l'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, l'accordo sul trasporto aereo, l'accordo sui trasporti terresti e l'accordo agricolo.
3. L'accordo di libero scambio del 1972 non è un accordo di accesso al mercato e non rientrerebbe quindi nel campo di applicazione materiale dell'accordo istituzionale.
4. Il Consiglio federale ricorda la sua posizione secondo cui la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE non deve essere ripresa nell'ambito dell'accordo istituzionale.
5. L'UE ritiene che alcune misure di accompagnamento non sono conformi con la libera fornitura di servizi disciplinata nell'ALC, ad esempio la regola degli otto giorni, l'obbligo di versare la cauzione e l'obbligo di documentazione per i fornitori di prestazioni indipendenti. L'UE non mette completamente in discussione tali misure, ma richiede un'impostazione proporzionale.
6. La Svizzera fornisce un contributo autonomo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE. Con l'accordo istituzionale non si impegna a versare un contributo illimitato nel tempo.
7. Per quanto riguarda gli aiuti pubblici, il Consiglio federale prevede che nell'accordo istituzionale dovranno figurare solo principi generali. Le disposizioni materiali specifiche devono essere negoziate nell'ambito dei futuri accordi di accesso al mercato, attualmente nel caso dell'accordo sull'energia. Di conseguenza, a parte le società attive nel settore dell'energia elettrica, nessuna altra impresa sarebbe interessata dall'accordo istituzionale.
Risposta del Consiglio federale.