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18.3744 · Mozione · 2018-09-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esentare le autorità cantonali preposte al registro di commercio dagli emolumenti per le pubblicazioni ufficiali previsti dall'ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC; RS 221.415)

Begründung

Il Codice delle obbligazioni impone agli ufficiali del registro di invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie e, all'occorrenza, di procedere d'ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 941 CO; RS 220). Il Consiglio federale ha inserito questa norma nell'ordinanza sul registro di commercio (art. 152 segg. ORC; RS 221.411). In determinati casi gli ufficiali del registro devono procedere d'ufficio alle iscrizioni e pubblicare intimazioni o decisioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Per queste comunicazioni, prescritte dal diritto federale, il 1° luglio 2018 il Consiglio federale ha introdotto nell'allegato 2 dell'ordinanza FUSC l'obbligo di versare emolumenti per le autorità preposte al registro di commercio. In precedenza queste comunicazioni, concernenti le iscrizioni da effettuare d'ufficio, erano gratuite. Si tratta di una modifica decisa senza consultare gli uffici cantonali ed evidentemente senza nemmeno concordarla con l'Ufficio federale del registro di commercio.

Per l'attuazione di compiti previsti dal diritto federale, alle autorità cantonali del registro di commercio non andrebbe richiesto alcun emolumento. Perciò il Consiglio federale è invitato ad abrogare in tempi rapidi l'obbligo corrispondente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede che le autorità preposte al registro di commercio vengano esentate dagli emolumenti per la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Occorre innanzitutto precisare che per tutte le iscrizioni e le modifiche riportate nel registro di commercio e pubblicate nel FUSC, i costi di pubblicazione sono compresi nelle tasse ai sensi dell'ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1). Si tratta di quanto stabilito al numero 2 dell'allegato 2 dell'ordinanza FUSC del 15 febbraio 2006 (OFUSC; RS 221.415). La mozione riguarda perciò soltanto le pubblicazioni nel FUSC che gli uffici del registro di commercio devono attuare, in via eccezionale, in applicazione degli articoli 152 capoverso 3bis, 153b capoverso 2 lettera b, 154 capoverso 2bis e 155 capoverso 2 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), e che nel FUSC compaiono sotto la rubrica "Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio". Nel primo semestre del 2018 nel FUSC sono state pubblicate 127 114 iscrizioni nel registro di commercio; a fronte di queste, le pubblicazioni sotto la rubrica "Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio" sono state 1679. Per ogni pubblicazione viene richiesto un emolumento forfetario di 15 franchi.

Gli avvisi degli uffici del registro di commercio ai sensi dell'articolo 152 e seguenti ORC vengono in linea di principio comunicati mediante lettera raccomandata al domicilio legale dell'ente giuridico interessato. La pubblicazione nel FUSC avviene, in via eccezionale, se i destinatari (enti giuridici o persone) non sono raggiungibili per posta. Sotto il profilo del diritto procedurale si tratta di notificazione mediante pubblicazione, una modalità prevista anche dal Codice di procedura civile svizzero (art. 141 CPC; RS 272). Il fatto che una pubblicazione nel FUSC sia prescritta dal diritto federale non impedisce alla Confederazione di chiedere un emolumento per la relativa prestazione ai servizi cantonali committenti; non esiste alcuna norma giuridica fondamentalmente contraria a questo tipo di riscossione. Al contrario, la riscossione di emolumenti per la pubblicazione ufficiale è conforme al principio di causalità. Anche ai tribunali cantonali sono chiesti emolumenti per le loro pubblicazioni nel FUSC previste dal Codice di procedura civile, così come ne sono chiesti agli uffici del registro di commercio per le pubblicazioni secondo l'articolo 152 e seguenti ORC. Numerosi Cantoni percepiscono a loro volta emolumenti per pubblicazioni ufficiali analoghe nei fogli ufficiali cantonali.

La competenza in materia di emanazione di tariffe per gli emolumenti relativi al FUSC spetta in ultima analisi al Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.