Nessun lasciapassare per l'accesso all'assicurazione contro la disoccupazione e le assicurazioni sociali svizzere
18.3746 · Mozione · 2018-09-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto che vincoli il versamento delle prestazioni sociali e di disoccupazione anche alla durata del domicilio in Svizzera.
Questa inizia al momento della nascita o del trasferimento del domicilio in Svizzera e termina il giorno della partenza dalla Svizzera.
Bisognerà esaminare in particolare se sia fattibile scaglionare i versamenti delle prestazioni in funzione della durata di domicilio.
Begründung
Visto l'elevato potere di acquisto delle nostre prestazioni e del franco svizzero, l'assicurazione contro la disoccupazione e le assicurazioni sociali svizzere sono molto interessanti per chi vive all'estero. Ciò può indurre persone a scegliere la Svizzera, con il suo sistema sociale, quale Paese di immigrazione, soggiornarvi per brevissimo tempo versando imposte e contributi d'importo esiguo e farsi poi restituire i contributi sociali versati, cioè una somma relativamente elevata rispetto al costo della vita nel loro Paese di domicilio.
Anche le organizzazioni internazionali stanno armonizzando le prestazioni delle assicurazioni sociali. In un tale contesto la Svizzera avrebbe molto da perdere e sarebbe considerevolmente indebolita a livello macroeconomico. Tutte le convenzioni internazionali sanciscono la regola della non discriminazione. Se, come proposto nella presente mozione, la Svizzera introducesse la durata di domicilio quale criterio per fissare l'importo dei contributi, la disposizione di legge si applicherebbe a tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalla loro nazionalità, e non sarebbe quindi impugnabile a livello internazionale. In tal modo l'articolo 2 sulla non discriminazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l'UE sarebbe rispettato e nel contempo la Svizzera potrebbe invocare l'allegato II all'ALC, compreso il suo protocollo aggiuntivo (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), che definisce le modalità per la fornitura delle prestazioni in virtù delle norme giuridiche delle parti contraenti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'introduzione della durata di domicilio quale requisito per l'accesso alle prestazioni sociali comporterebbe, visti gli obblighi internazionali, il computo dei periodi di residenza maturati all'estero. Il regolamento (CE) n. 883/2004, ripreso nell'allegato II dell'ALC e nell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS, prevede il principio della totalizzazione dei periodi. Secondo questo principio, uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza maturati in virtù della legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati in virtù della propria legislazione.
Il computo dei periodi di residenza maturati all'estero ai fini dell'adempimento della durata minima di residenza in Svizzera non avvantaggerebbe queste persone nel sistema pensionistico rispetto a quelle che risiedono da tempo in Svizzera, in quanto l'importo delle prestazioni sarebbe calcolato solo sulla base dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera.
Inoltre, in virtù dell'ALC e della Convenzione AELS, le persone (come i frontalieri) che, esercitando un'attività lucrativa in Svizzera, sono tenute a versarvi contributi alle assicurazioni sociali generalmente non sono escluse dall'accesso alle prestazioni sociali per il mancato adempimento del requisito del domicilio.
Anche le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse con Stati al di fuori dell'UE/AELS, le quali sono applicabili di regola solo alle rendite AVS/AI, contengono, tranne poche eccezioni, disposizioni che prevedono il computo dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera ai fini dell'adempimento della durata minima di assicurazione per il diritto alle rendite dell'altro Stato contraente. Queste disposizioni sono vantaggiose per i cittadini svizzeri, in quanto facilitano notevolmente l'adempimento della durata minima di assicurazione, talvolta molto lunga, per il diritto a una rendita dell'altro Stato contraente. Con l'introduzione di una durata di domicilio più lunga per il diritto alle rendite AVS/AI, le parti contraenti esigerebbero che la Svizzera garantisca la reciprocità e computi quindi i periodi di residenza maturati all'estero ai fini dell'adempimento della durata minima di residenza per le prestazioni AVS/AI.
Di conseguenza, per i cittadini di Stati membri dell'UE/AELS, riguardo a tutte le assicurazioni sociali, e per i cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale, riguardo all'AVS/AI, sarebbe relativamente semplice adempiere il requisito della durata minima di residenza. Si renderebbero più difficili in particolare l'accesso all'assicurazione contro la disoccupazione per le persone che immigrano da Stati contraenti al di fuori dell'UE/AELS e l'accesso a tutte le assicurazioni sociali per le persone provenienti da Stati non contraenti. Poiché l'immigrazione di cittadini di Stati al di fuori dell'UE/AELS è limitata, l'accesso alle assicurazioni sociali sarebbe reso difficoltoso soprattutto per gli Svizzeri all'estero che ritornano nel loro Paese.
Per quanto attiene all'importo delle prestazioni sociali, già oggi le rendite AVS/AI sono scaglionate, ossia versate come rendite parziali in funzione della durata di assicurazione compiuta in Svizzera.
L'introduzione di una durata di domicilio per scaglionare le prestazioni sociali discriminerebbe le persone che versano o hanno versato i loro contributi alle assicurazioni sociali in Svizzera per l'attività lucrativa svoltavi, ma che non vi sono domiciliate o vi hanno vissuto solo per un certo periodo. Sarebbero svantaggiati perlopiù i cittadini stranieri, che avrebbero molte più difficoltà ad adempiere la durata di residenza rispetto ai cittadini svizzeri. L'ALC e la Convenzione AELS non ammetterebbero una tale penalizzazione. La durata di domicilio in uno Stato dell'UE/AELS durante la quale una persona era assoggettata alle assicurazioni sociali in Svizzera dovrebbe, se del caso, essere presa in considerazione come se fosse stata compiuta in Svizzera. C'è anche da attendersi che le nostre parti contraenti al di fuori dell'UE/AELS esigano che la Svizzera tenga conto in modo adeguato dei periodi di residenza maturati all'estero.
Infine, le persone che non potrebbero adempiere la durata di residenza necessaria per accedere a prestazioni di un certo importo dovrebbero ricorrere all'aiuto sociale, il che comporterebbe un trasferimento dei costi ai Cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.