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18.3763 · Interpellanza · 2018-09-13

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Alla luce degli sviluppi attuali, il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di uno Spazio economico europeo (SEE) II? È disposto a farlo tenendo conto degli sviluppi della realtà economica e giuridica degli ultimi 25 anni? Quali conseguenze avrebbe per la Svizzera, già membro dell'AELS, l'adesione al SEE, in particolare su:

1. misure di accompagnamento, specialmente in materia di tutela dei salari

2. libera circolazione delle persone

3. domicilio

4. prestazioni di servizio

5. monitoraggio

6. controllo giudiziario

7. recepimento del diritto dell'UE

8. controllo in materia di aiuti?

Begründung

Nel 1992 la Svizzera rifiutò l'adesione allo Spazio economico europeo (SEE) con una risicata maggioranza nella votazione popolare e una netta maggioranza di Cantoni favorevoli. Fu soprattutto il timore che il SEE fosse solo un'anticamera dell'Unione europea (UE) a scoraggiare la maggioranza dei cittadini dal votare sì. Da allora, nella popolazione svizzera si è accentuato un atteggiamento negativo nei confronti dell'adesione all'UE, mentre il SEE è percepito positivamente da oltre il 40 per cento della popolazione, sebbene le critiche da parte del DFAE persistano. Nei quasi 25 anni trascorsi dalla sua creazione, il SEE si è sviluppato infatti in una forma autonoma di integrazione focalizzata su aspetti economici, non politici. I tre membri del pilastro AELS, ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che insieme alla Svizzera sono associati all'Associazione europea di libero scambio (AELS) da quasi sessant'anni, hanno un ruolo importante nel settore energetico e finanziario in Europa e sono accomunati da una propensione per il libero scambio e i mercati aperti. La Corte di giustizia AELS, per molti anni e fino a poco tempo fa sotto la guida di uno svizzero, gode di ottima reputazione e negli ultimi anni ha conquistato una crescente autonomia rispetto alla CGUE.

Non sorprende dunque che da oltre venti anni nessun membro SEE/AELS abbia deciso di aderire all'UE. Per i suoi membri, il SEE non rappresenta quindi un "corridoio di accesso" all'UE. L'opzione SEE viene discussa seriamente anche nel Regno Unito.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) consente all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia di partecipare al mercato unico dell'Unione europea (libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali). Diversamente dalla via bilaterale seguita dalla Svizzera, l'Accordo SEE è un accordo globale nel quale viene recepito praticamente l'intero acquis nell'ambito delle quattro libertà fondamentali del mercato interno, incluse le norme orizzontali e accompagnatorie (soprattutto nel campo della concorrenza, degli aiuti di Stato, del diritto ambientale e della politica sociale). Con l'Accordo SEE, inoltre, sono state create due istituzioni sovranazionali: l'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Corte di giustizia AELS.

Dopo il rifiuto dell'adesione al SEE da parte del Popolo e dei Cantoni nel 1992, il Consiglio federale ha continuato a perseguire la via bilaterale ed è tuttora del parere che questo approccio settoriale, tagliato su misura delle esigenze della Svizzera e senza normative orizzontali, sia ancora la soluzione migliore. Infatti garantisce un accesso allargato al mercato interno dell'Unione europea (UE) e consente una cooperazione limitata con l'UE in determinati settori, permettendo di mantenere la maggiore autonomia possibile dal punto di vista politico. Con la conclusione di un accordo istituzionale, il Consiglio federale si prefigge l'obiettivo di consolidare la via bilaterale. È inoltre del parere che le soluzioni istituzionali contenute nella bozza dell'accordo istituzionale siano più vantaggiose per la Svizzera di quelle previste dall'Accordo SEE.

1. Le misure di accompagnamento sono provvedimenti nazionali per la tutela della forza lavoro dinnanzi al rischio di dumping salariale e di deterioramento delle condizioni sul mercato di lavoro svizzero nonché per garantire pari condizioni di concorrenza ad aziende svizzere ed estere. In caso di un'adesione al SEE per la quale sarebbe molto difficile negoziare deroghe, la Svizzera dovrebbe recepire in particolare, per intero, il diritto UE sul distacco per motivi di lavoro, riportato nell'Accordo SEE. Le misure di accompagnamento dovrebbero quindi essere adeguate di conseguenza e sarebbero soggette all'evoluzione del diritto UE. L'applicazione da parte svizzera del diritto UE recepito soggiacerebbe al meccanismo di sorveglianza istituito dall'Accordo SEE e al controllo della Corte di giustizia AELS (cfr. risposte alle domande 5. e 6.).

2./3. La libera circolazione delle persone è contemplata nell'applicazione dell'Accordo SEE. Di conseguenza l'evoluzione del diritto UE in questo campo è stata integrata nell'Accordo SEE, soprattutto la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La direttiva recepita prevede anche il diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni, che in Svizzera corrisponde al permesso di domicilio. Come gli altri Stati membri del SEE, in caso di adesione la Svizzera sarebbe obbligata a recepire il diritto UE nel settore della libera circolazione delle persone, inclusa la citata direttiva 2004/38/CE.

4. L'accordo SEE prevede la completa libera prestazione dei servizi, che possono essere di carattere artigiano o industriale, ma anche servizi nel settore delle finanze, delle telecomunicazioni o delle poste. In qualità di membro SEE, per la Svizzera diventerebbero sostanzialmente vincolanti tutte le disposizioni del diritto UE in materia di servizi recepite nel SEE. I fornitori di servizi svizzeri avrebbero accesso al mercato in tutta l'area SEE e, viceversa, i fornitori esteri a quello svizzero. Le trattative sulla liberalizzazione dei servizi avviate nell'ambito dei negoziati per i bilaterali II sono state interrotte nel marzo del 2003 a causa delle molte questioni ancora aperte. Gli Accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera e l'UE disciplinano la prestazione di servizi solo in maniera circostanziale. L'Accordo sulla libera circolazione consente, in particolare, la prestazione individuale di servizi transfrontalieri per una durata non superiore a 90 giorni all'anno. Anche gli Accordi sul trasporto aereo e sui trasporti terrestri ammettono determinate prestazioni di trasporto transfrontaliere. Un'adesione al SEE sarebbe invece vincolata a un'apertura generale del mercato dei servizi.

5. Nell'Accordo SEE è prevista l'istituzione dell'Autorità di vigilanza AELS, preposta a monitorare l'applicazione dell'Accordo da parte dell'Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein. L'Autorità è la controparte della Commissione europea - che vigila sull'attuazione dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'UE - e ha anche le medesime facoltà della Commissione. In qualità di membro SEE la Svizzera sarebbe sottoposta a questa istanza sovranazionale, che vigilerebbe sulla sua attuazione dell'Accordo SEE e potrebbe avviare una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia AELS.

6. Con l'Accordo SEE è stata anche istituita la Corte di giustizia AELS, che è la controparte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e dirime le controversie tra Norvegia, Islanda e Liechtenstein. La Corte AELS non ha competenza sulle controversie tra uno Stato AELS e l'UE. In caso di adesione al SEE, la Svizzera potrebbe nominare un giudice che si insedierebbe alla Corte di giustizia AELS a fianco degli altri tre che attualmente la compongono. Il giudice svizzero non rappresenterebbe tuttavia la Svizzera, ma dovrebbe lavorare in totale indipendenza. La Corte di giustizia AELS garantisce inoltre che l'applicazione dell'Accordo SEE sia, nei limiti del possibile, omogenea rispetto al diritto UE e assicura il coordinamento con la CGUE.

7. L'Accordo SEE obbliga le Parti contraenti a recepire l'evoluzione del diritto UE. A tal fine il Comitato misto SEE deve prendere ogni volta una decisione sulla modifica dell'Accordo. In queste occasioni l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia devono esprimersi con una sola voce: la decisione di integrare o non integrare un'evoluzione del diritto UE può essere presa solo all'unanimità. Se questi Stati decidono insieme di non integrare un'evoluzione del diritto UE, la relativa parte dell'Accordo è automaticamente sospesa, a meno che il Comitato misto SEE non decida diversamente. Con un'adesione al SEE, anche la Svizzera sarebbe vincolata da questa posizione congiunta. La decisione del Comitato misto di integrare un'evoluzione del diritto UE dovrebbe però, in ogni caso, essere approvata dalla Svizzera dopo la propria procedura di approvazione interna. Se il Parlamento si esprimesse contro il recepimento, anche in questo caso la conseguenza sarebbe la sospensione della relativa parte dell'Accordo.

8. Il settore degli aiuti di Stato rientra nel campo di applicazione dell'Accordo SEE e gli Stati membri del SEE recepiscono le evoluzioni del diritto UE in questo ambito. L'Autorità di vigilanza AELS si assicura che le disposizioni in materia di sovvenzioni pubbliche siano attuate correttamente. In caso di adesione, anche la Svizzera dovrebbe recepire orizzontalmente le regole relative agli aiuti di Stato e sarebbe soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza AELS, che potrebbe aprire un procedimento presso la Corte di giustizia AELS se ritenesse che la Svizzera non applica correttamente le regole.

Risposta del Consiglio federale.