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18.3770 · Interpellanza · 2018-09-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Attualmente la questione dei contributi al secondo pilastro è disciplinata nel modo seguente:

1. Salariati: i contributi dell'AVS sono calcolati sul salario lordo, che non comprende la quota del secondo pilastro pagata dal datore di lavoro. Il salariato versa quindi contributi all'AVS solo sul suo salario lordo. In caso di riscatto nell'ambito del secondo pilastro, il versamento è deducibile dalle imposte, ma non dal salario soggetto all'AVS corrisposto dal datore di lavoro.

2. Indipendenti: i contributi ordinari al secondo pilastro sono deducibili dal reddito AVS nella misura del 50 per cento. I riscatti straordinari pagati al secondo pilastro sono deducibili nella percentuale corrispondente alla quota del datore di lavoro corrisposta dall'indipendente. Esempio: se la quota del datore di lavoro nell'ambito del secondo pilastro ammonta al 60 per cento, l'indipendente potrà dedurre dal reddito AVS il 60 per cento del riscatto straordinario. Per gli agricoltori la quota del datore di lavoro rappresenta il 50 per cento.

Riscatto fittizio: al momento della cessazione di un'attività indipendente, è possibile presentare un calcolo di riscatto fittizio al fine di tassare una parte dell'utile di liquidazione come prestazione in capitale. Tuttavia, l'utile di liquidazione è interamente soggetto all'AVS, a prescindere dalla possibilità di operare o meno un riscatto fittizio.

Chiedo quindi al Consiglio federale se sia possibile adeguare questo sistema in modo che la metà del riscatto fittizio sia deducibile dall'utile di liquidazione soggetto all'AVS. In tal modo non vi sarebbero più disparità di trattamento tra gli indipendenti che non hanno le liquidità necessarie per operare questi riscatti fittizi e le persone che dispongono di liquidità sufficienti per riscatti effettivi.

Va notato che in caso di cessazione dell'attività vengono sovente versati all'AVS importi considerevoli. Inoltre, se l'utile di liquidazione è realizzato a partire dall'anno in cui l'assicurato compie i 65 anni, gli importi AVS non vengono presi in considerazione per il calcolo della rendita AVS, in quanto si tiene conto soltanto dei contributi pagati fino al compimento dei 64 anni.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, i contributi correnti e le somme di riscatto versate dai datori di lavoro per la previdenza professionale dei loro dipendenti sono esclusi dal salario determinante se e nella misura in cui lo prevedono esplicitamente gli statuti o il regolamento dell'istituto di previdenza. Tuttavia, per i riscatti questo non accade quasi mai. I contributi correnti e i riscatti versati dai salariati non possono essere dedotti dal salario soggetto all'obbligo contributivo determinante per l'AVS.

Nell'ambito dell'AVS gli indipendenti possono dedurre, oltre ai contributi correnti versati per la loro previdenza professionale, anche i riscatti, ma al massimo nella misura del 50 per cento (DTF 142 V 169, 136 V 16). Di conseguenza, contrariamente all'esempio menzionato nell'interpellanza, una deduzione del 60 per cento non è ammessa.

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale, in caso di trasferimento definitivo o di liquidazione di un'impresa sono concesse, a determinate condizioni, delle agevolazioni. Ad esempio, per interrompere la progressività dell'imposta, la somma delle riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due anni d'esercizio è tassata separatamente dagli altri redditi provenienti dall'attività lucrativa indipendente. Tra le misure volte ad attenuare l'onere fiscale rientra anche la presa in considerazione di riscatti fittizi. In questi casi, però, diversamente da quanto avviene per i riscatti effettivi, l'utile di liquidazione non viene ridotto, bensì tassato integralmente, ma suddiviso e secondo due tariffe diverse (art. 37b della legge federale sull'imposta diretta; RS 642.11). La presa in considerazione dei riscatti fittizi persegue l'unico obiettivo di attenuare l'onere fiscale, agevolando gli indipendenti. Per i salariati, invece, non sono previsti riscatti fittizi.

A causa del tasso di contribuzione lineare nell'AVS non vi è necessità di interromperne la progressività. Diversamente dai riscatti effettivi di prestazioni regolamentari degli istituti di previdenza, quelli fittizi non servono alla previdenza. Non è quindi né necessario né ragionevole tenerne conto nell'ambito dell'AVS. Inoltre, questo non sarebbe nell'interesse degli assicurati, in quanto potrebbe comportare una riduzione delle prestazioni del primo pilastro.

Gli utili di liquidazione realizzati nell'anno in cui si raggiunge l'età di pensionamento o più tardi non incidono sull'ammontare della rendita. Gli indipendenti possono quindi garantire un'incidenza sulla rendita solo se liquidano per tempo la loro impresa. Inoltre, il Consiglio federale ha ripetutamente proposto di tenere conto nel calcolo della rendita anche dei redditi da lavoro conseguiti dopo il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di pensionamento (11a revisione dell'AVS, nuova versione, riforma Previdenza per la vecchiaia 2020). Questa proposta è prevista anche nel quadro della riforma AVS 21.

Risposta del Consiglio federale.