18.3815 · Interpellanza · 2018-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Qualora venisse concluso un accordo sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'Unione europea (UE), conformemente all'applicazione del principio di equivalenza non dovrebbero essere recepite dalla Svizzera determinate direttive europee in materia ambientale, in particolare la direttiva quadro sulle acque dell'UE e la direttiva dell'UE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente?
2. Per quali elementi si differenziano la base di riferimento e le fasi procedurali degli esami dell'impatto sull'ambiente previste nel quadro della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) in Svizzera da quelle previste dalla direttiva dell'UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e dalla direttiva dell'UE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente per quel che riguarda la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento delle centrali idroelettriche?
3. Per quali elementi si differenziano le prescrizioni stabilite nella legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) che disciplinano la rivitalizzazione, la rinaturazione, lo spazio riservato alle acque, i deflussi discontinui, il materiale detritico, la libera circolazione dei pesci, i deflussi residuali e la protezione delle acque sotterranee dalle corrispondenti basi previste nell'UE?
4. Per quali elementi si differenziano le prescrizioni stabilite nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) che disciplinano i provvedimenti di protezione, i provvedimenti di ripristino e i provvedimenti di sostituzione per compensare gli interventi e i costi diretti e indiretti dell'utilizzazione delle forze idriche dalle corrispondenti basi previste nell'UE?
5. Nel caso della conclusione di un accordo sull'energia elettrica, quali altre norme ambientali già in vigore oppure attualmente concretamente previste nell'UE avranno conseguenze sulla produzione idroelettrica in Svizzera? (si chiede un'enumerazione completa delle conseguenze)
6. Quali conseguenze sull'esercizio e sulla redditività degli impianti idroelettrici in Svizzera ci si attende da un eventuale recepimento della legislazione europea negli ambiti trattati ai precedenti numeri 2.-5.?
7. È corretto ritenere che l'applicazione del principio di equivalenza in relazione alla costruzione e all'ampliamento delle centrali idroelettriche o al rilascio di una nuova concessione agli impianti esistenti non comporterà cambiamenti per quanto riguarda gli ambiti ai precedenti numeri 2.-5.? Qualora la supposizione non fosse corretta, concretamente quali saranno le conseguenze per
a. la futura produzione idroelettrica in Svizzera e
b. il raggiungimento dei valori di riferimento fissati nella Strategia energetica 2050 per quanto concerne l'energia idroelettrica?
8. Nel messaggio del Consiglio federale concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa popolare "Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)" del 4 settembre 2013, per gli impianti idroelettrici di grandi e piccole dimensioni è stato indicato un obiettivo di sviluppo (successivamente rinominato in valore di riferimento) di circa 3,2 terawattore (potenziale netto, ossia inclusi gli effetti della legge del 24 gennaio 1991 sulle protezione delle acque, LPAc, RS 814.20) e di 8,6 terawattore con il contributo degli impianti di accumulazione con pompaggio. Secondo la legge sull'energia entrata nel frattempo in vigore, per la produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 37 400 gigawattore nel 2035. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi valori indicativi comprendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali (art. 2 cpv. 2 LEne). Occorre rivedere i calcoli su cui si basa questo obiettivo di sviluppo o valore di riferimento alla luce delle direttive sempre più severe nel contesto dell'esecuzione della legge sulla protezione delle acque, della legge federale sulla pesca, ecc. In caso affermativo, in che ordine di grandezza?
Begründung
L'energia idroelettrica svizzera è il principale pilastro della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Inoltre, nei prossimi anni saranno avviate trattative sulla riversione delle centrali idroelettriche esistenti e sul rilascio di nuove concessioni per la prosecuzione del loro esercizio. Pertanto, occorre necessariamente fare chiarezza sulle ripercussioni che un eventuale accordo sull'energia elettrica con l'UE comporterà per la futura produzione idroelettrica nel nostro Paese.
Nei passati negoziati tra la Svizzera e l'UE per la conclusione di un accordo sull'energia elettrica, negoziati poi sospesi a partire dal 2014, anche un raffronto tra il diritto in materia di protezione dell'ambiente vigente in Svizzera e quello a livello dell'UE ha costituito oggetto delle trattative (valutazione dell'equivalenza). È lecito presumere che il raffronto sarà nuovamente preso in considerazione durante i negoziati nel frattempo riavviati in vista della conclusione di un simile accordo ed eventualmente anche nel quadro di altri accordi con l'UE.
L'evoluzione e l'esercizio delle centrali idroelettriche in Europa sono caratterizzati in misura determinate dalla direttiva quadro sulle acque (DQA, 2000/60/CE) che costituisce un fondamento essenziale della protezione delle acque in Europa. Inoltre, hanno un peso numerose altre direttive dell'UE, ad esempio la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come basi per le valutazioni dell'impatto ambientale, la direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (siti protetti della rete "Natura 2000"), la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409 CEE), ecc.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. La Svizzera e l'Unione europea (UE) sono ancora in fase di negoziazione per la conclusione di un accordo sull'energia elettrica. Non è prassi divulgare i dettagli dei negoziati internazionali, visto che tra l'altro le Parti si impegnano a rispettare il principio della confidenzialità dei contenuti. Inoltre, fino alla data della firma, in qualsiasi momento possono essere apportate modifiche.
Allo stato attuale dei negoziati, l'accordo sull'energia elettrica precisa che, nel settore dell'energia elettrica, il diritto svizzero in materia di protezione dell'ambiente adempie già ai requisiti definiti nell'accordo concernenti la pertinente normativa dell'UE.
5. Eventuali modifiche degli atti normativi menzionati nella risposta alle domande 1 - 4 o il completamento con altre norme ambientali europee (esistenti o nuove) verrebbero discussi in seno al comitato misto.
6. Non ci si attende nessuna conseguenza.
7. La supposizione è corretta dal punto di vista del diritto in materia di protezione dell'ambiente. Tuttavia non si escludono ripercussioni a livello di aiuti.
8. L'obiettivo di sviluppo di 3,2 terawattore netti, indicato nel messaggio del Consiglio federale, si basa sul rapporto "Potenziale dell'energia idroelettrica in Svizzera" redatto nel 2012 dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). La stima delle ripercussioni della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) è effettuata sulla scorta delle esperienze maturate fino al 2012, in particolare sul fatto che i Cantoni aumentano raramente i deflussi residuali nel quadro della ponderazione degli interessi (art. 33 LPAc). Gli insegnamenti scaturiti dall'applicazione della revisione della LPAc (Risanamento della forza idrica) nonché gli eventuali cambiamenti intervenuti nella pratica dopo il 2012 non sono stati finora presi in considerazione. Ai fini dell'aggiornamento delle Prospettive energetiche, l'UFE sta effettuando una nuova stima dei parametri di input. Essa riguarda anche la stima del potenziale della forza idrica dal punto di vista attuale, per la quale sono prese in considerazione anche le ripercussioni della LPAc. Per adesso si prevede che i valori di riferimento saranno raggiunti nel lungo termine. Di conseguenza, nella legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), il valore indicativo per l'incremento della produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica è fissato per il 2035. Il Consiglio federale riferisce ogni cinque anni sui risultati e sul raggiungimento dei valori indicativi
Risposta del Consiglio federale.