18.3818 · Interpellanza · 2018-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Condivide l'opinione secondo cui con l'imminente attuazione della procedura di richiamo elettronica per le autorità dello stato civile in Infostar (cfr. art. 43a cpv. 4 n. 6 nCC) le regole cantonali e comunali che continuano a esigere un atto di origine cartaceo saranno contrarie al diritto federale?
2. Qual è l'importo degli emolumenti riscossi in media ogni anno dalle autorità con il rilascio dell'atto di origine?
3. Quando sarà introdotta a livello svizzero la procedura di richiamo elettronica?
4. Quale normativa è prevista in materia di emolumenti per la procedura di richiamo?
5. L'attuale ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni impedisce un governo elettronico efficiente e a misura di cittadino nel settore della notifica di dati personali?
Begründung
Dalla culla alla bara lo Svizzero compila formulari. Questa proverbiale critica della burocrazia calza a pennello per l'atto di origine, che effettivamente perseguita il cittadino vita natural durante.
Nell'era del governo elettronico è tuttavia difficile comprendere che per varie pratiche ufficiali i cittadini debbano continuare a farsi rilasciare dal Comune di attinenza un atto di origine cartaceo, che sono poi tenuti a presentare all'ufficio dello stato civile del domicilio. L'informatica moderna dovrebbe rendere superflua tale faticosa e costosa guerra cartacea.
Dal 1° luglio 2004 non vi sono più prescrizioni federali in materia di atto di origine. La maggior parte dei Cantoni e dei Comuni continuano tuttavia a esigerlo regolarmente. Una tale limitazione amministrativa della libertà di domicilio (art. 24 Cost.) richiede, oltre a una base legale (cantonale), anche un interesse pubblico e deve essere proporzionata (art. 36 Cost.).
Con la revisione del Codice civile del 15 dicembre 2017, il Parlamento ha creato nell'articolo 43a capoverso 4 numero 6 nCC una nuova base legale che permette agli uffici di controllo degli abitanti cantonali e comunali di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per la verifica dell'identità di una persona. L'atto di origine stesso serve unicamente da base di dati per il rilevamento delle generalità per la tenuta ufficiale dei registri e non ad esempio come documento d'identità. Non appena un ente pubblico è in grado di consultare elettronicamente i dati necessari tramite Infostar, non vi è più motivo di esigere dai cittadini una prova materiale. E questo sia sul piano della limitazione dei diritti fondamentali sia su quello della gestione efficiente dell'amministrazione e della vicinanza alle esigenze dei cittadini; il principio "once only" impone che i cittadini e le imprese debbano comunicare soltanto una volta determinate informazioni standard alle autorità.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La libertà di domicilio secondo l'articolo 24 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) riguarda in primo luogo il domicilio anagrafico. Obbliga i Comuni e i Cantoni a permettere agli Svizzeri di soggiornare o stabilirsi sul loro territorio. Le autorità del luogo in questione devono quindi ricevere la notifica e iscrivere la persona nel loro registro. Dal canto loro, le persone che intendono stabilirsi in un luogo sono tenute ad annunciarsi presso l'autorità competente e a sbrigare le formalità necessarie. I Cantoni sono liberi di stabilire a quali condizioni di soggiorno le persone devono annunciarsi e quali documenti amministrativi devono fornire al Comune. È dunque il diritto cantonale a determinare se occorre presentare un atto di origine.
Il nuovo articolo 43a capoverso 4 numero 6 del Codice civile (CC; RS 210; FF 2017 6753), che probabilmente entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, crea la base che permetterà ai Cantoni di approntare tecnicamente un accesso elettronico, tramite procedura di richiamo, al registro informatizzato dello stato civile (Infostar) per gli uffici controllo abitanti. Se i Cantoni ricorreranno a questa possibilità, non sarà più necessario presentare un atto di origine cartaceo al momento della notifica alle autorità di polizia di un Comune per comprovare la cittadinanza, in quanto gli uffici controllo abitanti potranno richiamare direttamente in Infostar le generalità necessarie per la registrazione. Il Consiglio federale presume pertanto che in questi Cantoni la necessità di presentare un atto d'origine cartaceo non risponderebbe più, secondo l'articolo 36 della Costituzione, a un interesse pubblico e non sarebbe più conforme al principio della proporzionalità.
2. L'emolumento dello stato civile per l'allestimento di un atto di origine ammonta a 30 franchi, più spese di porto (allegato I, n. 1.1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile, OESC; RS 172.042.110; art. 7 cpv. 1 lett. a OESC). Dall'introduzione di Infostar nel 2004 al 2017 sono stati allestiti in media 175 000 atti di origine all'anno. Ne risultano emolumenti pari in media a 5,25 milioni di franchi all'anno, oltre alle spese di porto.
3. Il Consiglio federale prevede che gli uffici controllo abitanti potranno disporre di un accesso tramite procedura di richiamo a partire dal 2024. Due motivi spiegano questo periodo di attesa. In primo luogo, l'attuale applicazione Infostar non prevede di implementare un'interfaccia elettronica di ricerca per gli uffici controllo abitanti. In secondo luogo, è in corso lo sviluppo di una nuova versione di Infostar ("Infostar NewGeneration"). La nuova soluzione dovrebbe essere operativa a metà 2023. Come consueto in caso di aggiornamento di grandi sistemi, le modifiche e le integrazioni del sistema attuale sono limitate al minimo indispensabile ("System Freeze") per motivi di risorse.
Oltre all'attuazione della soluzione tecnica, i Cantoni e i Cantoni devono esaminare ed eventualmente adeguare le loro basi legali in vista di una procedura elettronica di richiamo (si veda la risposta alla domanda 1), il che richiederà un certo tempo.
4. Secondo il nuovo articolo 45a capoverso 6 CC (FF 2017 6753), che dovrebbe anch'esso entrare in vigore il 1° gennaio 2019, la Confederazione può addebitare agli uffici controllo abitanti i costi per la gestione corrente, gli aggiornamenti e le nuove versioni di Infostar, nella misura in cui interessano le funzionalità di questi uffici.
Per il momento non esiste ancora alcun modello tariffario per gli emolumenti. È ipotizzabile un emolumento per ogni richiamo individuale in Infostar oppure "abbonamenti" generali all'interfaccia per i Cantoni e i Comuni. In ogni caso è escluso che il nuovo emolumento venga a compensare l'attuale tassa di 30 franchi per atto d'origine cartaceo (come indicato espressamente dal Consiglio federale nel messaggio concernente la modifica del CC, FF 2014 3059, 3076, ultimo capoverso).
5. La Confederazione non è competente in materia di registro delle persone. Mancano regole armonizzate a livello svizzero che vadano oltre il limitato campo di applicazione della legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa; RS 431.02). Ciò ostacola in parte l'attuazione di nuove soluzioni a livello nazionale e comporta un elevato onere in termini di coordinamento e uniformazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
Risposta del Consiglio federale.