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18.3822 · Mozione · 2018-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare l'articolo 11c capoverso 2 dell'ordinanza sulle professioni mediche (OPMed) integrandovi la possibilità, per le persone che esercitano una professione medica, di provare le proprie conoscenze linguistiche mediante il diploma di maturità svizzero.

Begründung

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore la legge sulle professioni mediche (LPMed) riveduta, che prevede, tra l'altro, la prova delle conoscenze linguistiche per ottenere l'autorizzazione a esercitare una professione medica. Rendendo obbligatoria l'iscrizione delle conoscenze linguistiche nel registro delle professioni mediche, il legislatore ha inteso garantire, a tutela dei pazienti, che le persone straniere che esercitano una professione medica in Svizzera fossero in grado di farsi comprendere sufficientemente. La realtà, tuttavia, mostra che l'attuazione di questa norma rende più difficile, per i medici formati in Svizzera, trovare un posto di lavoro in un'altra regione linguistica del Paese. Chi non è in possesso di un titolo di studio o non può documentare un'esperienza di lavoro sufficientemente lunga nell'altra lingua nazionale deve conseguire un diploma di lingua di livello B2 riconosciuto a livello internazionale. Altrimenti, per esempio, una dottoressa di madrelingua tedesca che ha completato la sua formazione a Berna non può essere assunta per un posto di lavoro a Losanna, pur avendo avuto come materia di studio il francese per diversi anni scolastici, perché nell'ordinanza sulle professioni mediche (OPMed) il Consiglio federale non elenca la maturità svizzera tra le prove delle conoscenze linguistiche. Ciò non corrisponde alla volontà del legislatore (nei dibattiti parlamentari sulla LPMed è stato ricordato più volte che le conoscenze linguistiche figuranti nel diploma di maturità corrispondono al livello richiesto) e rappresenta un problema sotto diversi punti di vista. Da un lato la maturità svizzera viene svalutata: questo titolo di studio consente per principio di accedere agli studi di medicina e il diploma federale di medico autorizza a esercitare la professione medica in tutta la Svizzera, indipendentemente dalla regione linguistica. Dall'altro viene ostacolato lo scambio, tra le regioni linguistiche, di persone esercitanti professioni mediche, il che non è auspicabile dal punto di vista della politica formativa e istituzionale. I criteri fissati nell'ordinanza per la prova delle conoscenze linguistiche vanno quindi integrati di conseguenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il Consiglio federale, ai fini della protezione dei pazienti è di fondamentale importanza una buona comprensione tra la persona che esercita una professione medica e i suoi pazienti, ma anche tra questa persona e i suoi collaboratori e le autorità.

Per questo motivo, nell'ordinanza sulle professioni mediche (OPMed; RS 811.112.0) ha definito il livello minimo delle conoscenze linguistiche necessarie per esercitare una professione medica e, per quanto riguarda le possibilità d'iscrizione nel registro delle professioni mediche (MedReg), posto l'accento sulla garanzia dell'attualità di queste conoscenze, comprovabile mediante le tre prove menzionate nell'OPMed (diploma di lingue, titolo di formazione/perfezionamento oppure esperienza lavorativa nella lingua corrispondente nella professione medica universitaria in questione). Si presuppone inoltre che le conoscenze della lingua principale siano sufficienti ai fini dell'iscrizione (cfr. art. 11c cpv. 2 e 3 OPMed).

In questo elenco non figura l'attestato di maturità per le ragioni seguenti. I requisiti per gli esami linguistici di maturità non sono standardizzati, contrariamente a quelli per i diplomi linguistici europei. Per questo gli esami di maturità non garantiscono necessariamente che chi li abbia superati disponga delle conoscenze linguistiche del livello B2. A causa di questa differenza di qualità, le alte scuole pedagogiche esigono per esempio dai titolari di un attestato di maturità un diploma di lingue di livello B2. D'altro canto, secondo l'OPMed i diplomi linguistici non devono avere più di sei anni, in ossequio al requisito dell'attualità delle conoscenze linguistiche. Spesso infatti l'attestato di maturità è stato conseguito molto tempo prima dell'inizio di un'attività professionale. Di conseguenza non è garantito che le conoscenze linguistiche rispondano ancora al livello richiesto. A causa del divieto di discriminazione, se l'attestato di maturità svizzero venisse ammesso come prova per l'iscrizione delle conoscenze linguistiche nel MedReg, dovrebbero essere ammessi come prova anche gli attestati di maturità esteri. Questo però accentuerebbe il problema della non standardizzazione di questo requisito.

I datori di lavoro e i Cantoni sono obbligati a verificare le conoscenze linguistiche. L'iscrizione delle conoscenze linguistiche nel MedReg serve loro da punto di riferimento. Per la registrazione delle conoscenze, la Commissione per le professioni mediche è vincolata alle prove previste dall'articolo 11c OPMed di cui sopra. I datori di lavoro e i Cantoni sono liberi di accettare altre prove.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno ammettere l'attestato di maturità come possibilità di prova delle conoscenze linguistiche che, per poter essere iscritte nel MedReg, devono corrispondere almeno al livello B2.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.