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18.3825 · Mozione · 2018-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adattare le basi legali che regolano l'immatricolazione dei veicoli affinché anche i certificati rilasciati da importatori svizzeri, autorità o costruttori stranieri siano equiparati ai certificati di conformità UE se riportano le corrispondenti informazioni.

Begründung

Con i certificati di conformità UE (Certificate of Conformity, CoC) i costruttori attestano che i veicoli sono conformi all'omologazione europea. Il CoC è il requisito per poter immatricolare un veicolo in Svizzera. Ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettere b e bbis e capoverso 1bis dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), l'esame dei veicoli con CoC si limita a un controllo di funzionamento dei principali dispositivi.

Le autorità svizzere riconoscono i CoC rilasciati dai costruttori dei veicoli, ma non consentono l'immatricolazione semplificata a veicoli accompagnanti da documentazione analoga (proveniente p.es. dalla Turchia), nonostante questa riporti solitamente le stesse informazioni presenti nei CoC e rimandi in modo esplicito alle norme europee. Le autorità svizzere negano procedure d'immatricolazione analoghe a quelle dei veicoli con CoC solo perché i documenti hanno una diversa denominazione (ma non diverso contenuto), senza esaminarli materialmente.

Riservare un diverso trattamento ai certificati di conformità solo in ragione di un nome differente è discriminatorio. Perciò, d'ora in avanti, vanno riconosciuti anche i certificati rilasciati da importatori svizzeri, autorità e costruttori stranieri dei marchi coinvolti e ai relativi veicoli va consentita l'immatricolazione con esame semplificato come previsto dall'articolo 30 OETV. La condizione per il riconoscimento è che il certificato contenga, nella sostanza, le stesse informazioni presenti nel CoC. L'immatricolabilità di questi veicoli può, per esempio, essere garantita mediante un'attestazione (firma originale o copia) di un importatore svizzero o di un costruttore in cui sia indicato il numero di omologazione europeo corrispondente. Gli importatori svizzeri, avendo accesso completo alle omologazioni europee dei singoli marchi ed essendo inseriti nel sistema di distribuzione ufficiale, possono valutare agevolmente la conformità di un'automobile.

In questo modo si elimina un ostacolo amministrativo al commercio e allo stesso tempo si combatte il fenomeno dei prezzi alti in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In base al diritto vigente, i certificati di conformità UE consentono l'immatricolazione facilitata di un veicolo senza controllo tecnico esclusivamente perché garantiscono la presenza di un'omologazione (generale) CE e la conformità del veicolo ai requisiti previsti dall'omologazione (il costruttore del veicolo in questione ne attesta la conformità).

Un certificato non rilasciato dal costruttore, che si limita a elencare i dati necessari, anche in futuro non sarà sufficiente ad attestare l'equipollenza dei documenti. La discriminante è rappresentata piuttosto dal fatto che chi rilascia il certificato sia in grado di attestare in modo veritiero la conformità normativa del veicolo, proprio come il costruttore lo è nel caso dei certificati di conformità UE. Chi opera solamente nel settore dell'importazione ma non nella produzione di veicoli non soddisfa automaticamente questi requisiti. Nemmeno il rilascio dell'attestazione da parte di un'autorità od organo di controllo straniero può offrire tale garanzia in ogni caso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.