18.3834 · Mozione · 2018-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di verificare e stilare un rapporto su come può essere attuata in tutto il Paese una promozione linguistica prima dell'inizio della scuola d'infanzia con il sostegno della Confederazione nel quadro della collaborazione con i Cantoni in materia di formazione (art. 61a Cost.) e in base all'articolo 53 della legge sugli stranieri (LStr).
Begründung
Il rapporto sul sistema educativo del 2018 mostra che l'obiettivo secondo il quale il 95 per cento dei bambini deve avere un titolo di livello secondario non è stato raggiunto tra gli stranieri nati in Svizzera e che lo scarto rispetto agli Svizzeri è di parecchi punti percentuali. Ciò sembra indicare che una promozione precoce dell'apprendimento, in particolare una promozione linguistica, sia molto importante per colmare le lacune legate alla provenienza dei bambini prima che inizino il percorso scolastico. A differenza dei bambini immigrati in un secondo momento, che riescono a ottenere un titolo secondario in percentuali ancora minori, i bambini stranieri nati in Svizzera possono migliorare decisamente le proprie condizioni formative tramite una promozione linguistica precoce.
L'articolo 11 della Costituzione federale riconosce il diritto di bambini e adolescenti a una particolare protezione del proprio sviluppo. Conformemente all'articolo 27 della Convenzione sui diritti del fanciullo, lo Stato è tenuto a fare il possibile affinché bambini e adolescenti possano raggiungere un adeguato standard di vita. Ai sensi dell'articolo 28 tra le misure per promuovere la frequenza scolastica rientrano quelle tese a eliminare la disparità in materia di istruzione prima dell'inizio del percorso scolastico, come per esempio l'apprendimento della principale lingua d'uso del luogo prima dell'inizio della scuola dell'infanzia. Secondo l'articolo 53 capoversi 3 e 4 LStr va promosso in particolare l'apprendimento linguistico tenendo conto delle esigenze speciali di donne, bambini e giovani. La Confederazione è dunque legittimata ad agire in questo ambito, da sola o assieme ai Cantoni, anche in base alla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). I primi evidenti successi della promozione linguistica precoce ne dimostrano l'assennatezza e l'efficacia. Il sostegno, anche finanziario, da parte della Confederazione al coordinamento dei lavori nei Cantoni e nei Comuni, giustificato anche come misura per l'integrazione, sarebbe nell'interesse dei bambini e del nostro Paese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il possesso di un titolo del livello secondario II da parte del 95 per cento di tutti i 25enni è un importante obiettivo politico comune della Confederazione e dei Cantoni nell'ambito formativo. Evidenze scientifiche indicano che una promozione linguistica precoce in generale può avere effetti positivi sulle competenze linguistiche.
La promozione precoce copre la fascia di età dagli zero ai quattro anni, dunque fino all'ammissione alla scuola primaria. La cooperazione in materia di formazione tra Confederazione e Cantoni in base all'articolo 61a della Costituzione, riferita al settore scolastico e formativo (LCSFS; RS 410.2), non può essere applicata in questo caso nel quadro della normativa e delle convenzioni attuali. Della promozione precoce in generale e della promozione linguistica in particolare sono responsabili in prima linea i Cantoni e i Comuni. L'interlocutore intercantonale della Confederazione per gli aspetti concernenti la custodia dei bambini al di fuori della scuola elementare è la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Alcuni uffici federali possono stanziare contributi complementari basandosi su speciali norme di legge per sostenere Cantoni e Comuni o altri partner in questo compito.
In base alla legge sugli stranieri, dal 2014 la Segreteria di Stato della migrazione contribuisce alla promozione dell'integrazione dei Cantoni tramite i programmi d'integrazione cantonali (PIC). Questi programmi consentono di finanziare determinate misure di promozione precoce. Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale, sulla base del rapporto Agenda Integrazione Svizzera, ha stabilito di triplicare i contributi federali per l'integrazione dei richiedenti asilo, facendoli così passare da 6000 a 18 000 franchi. Questo aumento è legato a una condizione, ovvero che i Cantoni stringano accordi programmatici con la Confederazione che prevedano tra gli obiettivi anche la promozione linguistica precoce dei bambini fino ai quattro anni, i cui genitori partecipano a misure di integrazione e necessitano a loro volta di promozione linguistica. La Confederazione e i Cantoni hanno fissato come obiettivo che l'80 per cento dei bambini coinvolti in una richiesta d'asilo sia in grado di comunicare nella lingua del luogo di residenza entro l'inizio della scuola dell'obbligo. In base alla legge sulle lingue (LLing; RS 441.1), la Confederazione può stanziare contributi finanziari a favore dei Cantoni per la promozione dell'apprendimento delle lingue nazionali prima dell'inizio della scuola primaria. Finora l'Ufficio federale della cultura ha sostenuto solo progetti per i bambini nelle scuole dell'infanzia, ma non in età prescolare. In base alla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (art. 26 LPAG; RS 446.1), la Confederazione può garantire finanziamenti iniziali temporanei ai programmi cantonali per lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù - prima infanzia inclusa. Infine non va dimenticato il programma d'incentivazione della Confederazione per la custodia extrafamiliare dei figli sia prescolare sia complementare alla scuola, anch'essa in grado di contribuire all'apprendimento della lingua locale.
Il Consiglio federale è disposto a discutere con i Cantoni e i Comuni competenti, nonché con gli altri partner, della possibilità di svolgere una verifica e stilare un rapporto, come richiesto dall'autore della mozione e nel rispetto della vigente ripartizione delle competenze indicata più sopra.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.