18.3850 · Mozione · 2018-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 13 dell'ordinanza sul corpo professorale dei PF (172.220.113.40) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio dei PF al fine di permettere tale risoluzione, laddove giustificata, senza l'intervento di una commissione appositamente designata.
Begründung
Il Consiglio dei PF si fa garante della qualità delle attività di ricerca e insegnamento del suo corpo docente. In casi giustificati è pertanto prevista la risoluzione del rapporto di lavoro su proposta del presidente del PF. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza sul corpo professorale dei PF, la proposta deve essere preceduta dall'istituzione di una commissione, la quale valuta l'adeguatezza della disdetta ed esprime una raccomandazione. La commissione deve essere costituita da almeno sei membri, di cui tre non appartenenti al PF. Tre dei sei membri sono proposti dalla Conferenza dei membri del corpo insegnante.
Questa procedura complessa ha fatto sì che finora il Consiglio dei PF non sia mai riuscito a disdire alcun rapporto di lavoro, sebbene in alcuni casi risultasse giustificato. Una modifica dell'ordinanza sul corpo professorale consentirebbe di rendere l'assunzione di professori conforme ai rapporti di lavoro moderni, senza tuttavia intaccare la libertà delle attività di ricerca e insegnamento del corpo docente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I rapporti di lavoro dei professori delle scuole universitarie sono di natura particolare. La loro assunzione avviene solo dopo lunghe e attente procedure di verifica e di nomina, volte a garantire l'eccellenza specialistica e l'integrazione nelle rispettive comunità scientifiche e di insegnamento. Per tale motivo, le scuole universitarie prevedono procedure e condizioni speciali per la risoluzione dei rapporti di lavoro. Queste servono a tutelare la libertà dell'insegnamento e della ricerca e tengono anche conto dell'interesse delle istituzioni a garantire continuità.
La commissione, che il presidente del politecnico federale è tenuto a nominare in caso di procedura ordinaria di risoluzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali (ordinanza sul corpo professorale dei PF; RS 172.220.113.40), si pronuncia sull'"adeguatezza" della disdetta ed esprime una raccomandazione.
Questa tappa intermedia distingue la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro dei professori dalla procedura applicata al personale della Confederazione, i cui contratti possono essere disdetti direttamente in base all'articolo 10 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) se esistono motivi oggettivi sufficienti. Questo regolamento si rifà al principio di libertà dell'insegnamento e della ricerca: i professori, la cui carriera è marcata da un clima di forte competizione, devono poter insegnare e fare ricerca nel loro settore di studio il più liberamente possibile, senza pressioni esterne. Nel contempo occorre tener presente che i professori dispongono di un'istanza di ricorso in meno rispetto ad altri collaboratori del settore dei PF: la decisione di risoluzione di un rapporto di lavoro del Consiglio dei PF deve infatti esser impugnata direttamente davanti al Tribunale amministrativo federale e non può passare prima dalla commissione di ricorso dei PF. Queste considerazioni giustificano l'esame della proposta di risoluzione - presentata prima della domanda di cessazione del rapporto lavorativo - da parte di una commissione costituita a tale scopo, composta da almeno sei membri, tre dei quali proposti dalla Conferenza dei membri del corpo insegnante. L'esame della commissione garantisce che il Consiglio dei PF, dopo una ponderazione attenta degli interessi in gioco, disponga di motivi sufficienti per la risoluzione del rapporto di lavoro. Queste misure non soltanto permettono di proteggere gli interessi della persona coinvolta, ma anche di fornire una base solida per la decisione del presidente del PF e del Consiglio dei PF.
È vero che l'istituzione di una commissione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 può influire sulla complessità e sulla durata della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro. Sarebbe tuttavia errato concluderne che la procedura impedisca al Consiglio dei PF di disdire un rapporto di lavoro. Finora nessuna scuola universitaria ha istituito una commissione, né richiesto la risoluzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13. Certo, si contano alcuni casi isolati di cessazione del rapporto di lavoro tra professori e Consiglio dei PF. Tali decisioni sono sempre state consensuali e pertanto hanno consentito di procedere rapidamente senza dover fare riferimento all'articolo 13. Anche nell'ipotesi che la commissione venisse abolita bisognerebbe poter continuare a garantire in casi simili vie legali adeguate oltre al diritto ad essere sentiti sancito dalla Costituzione. Di conseguenza, anche in caso di abrogazione dell'articolo 13 capoverso 2 non si potrebbero escludere procedure protratte nel tempo.
Per i motivi summenzionati il Consiglio federale reputa inadeguata la soppressione della commissione di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza sul corpo professorale dei PF.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.