18.3851 · Interpellanza · 2018-09-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 2 lettera d della legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, l'impiego delle risorse finanziarie deve basarsi su una visione globale che tenga conto della protezione ambientale e del coordinamento con la sostenibilità insediativa. Tuttavia, dal punto di vista di alcuni Comuni e regioni, l'impostazione dei progetti concreti è in contraddizione con tali principi, in quanto sempre più spesso gli interventi di ampliamento e costruzione delle strade nazionali in aree densamente popolate sono fonte di conflitti. Si richiede pertanto la costruzione di coperture, gallerie o altre misure che permettano di trovare soluzioni compatibili con il contesto insediativo. In passato tali opere sono state respinte in ragione dei costi oppure il loro finanziamento è stato delegato ai Cantoni o Comuni interessati. Il motivo: non rientrano più nel campo della costruzione delle strade nazionali.
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Su quale base la Confederazione effettua la valutazione della compatibilità con il contesto insediativo?
2. Sulla base di quali criteri viene valutata la compatibilità con il contesto insediativo?
3. Nei progetti la compatibilità con il contesto insediativo è considerata come fattore a sé stante?
4. Se sì, in quale contesto viene pubblicata tale valutazione?
5. In ragione della nuova disposizione sul coordinamento con la sostenibilità insediativa, le regioni interessate possono contare su una maggiore ponderazione di questo fattore?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La valutazione della compatibilità di un progetto con il contesto insediativo avviene mediante procedure standardizzate e criteri basati sugli indicatori del sistema consolidato Nistra (indicatori di sostenibilità per progetti infrastrutturali stradali). Il metodo comprende valutazioni multiple e progressive, eseguite sia per la fase di pianificazione che per quella di progettazione previste dalla legge sulle strade nazionali.
2. Tra gli indicatori applicati figurano: abitabilità, potenziale di sviluppo insediativo, raggiungibilità dei centri, assetto urbanistico e paesaggistico nonché spazi ricreativi di prossimità, decongestionamento della rete stradale secondaria, inquinamento atmosferico e acustico, utilizzo delle superfici, coerenza con i piani regolatori.
3./4. No. La valutazione delle ripercussioni sulla compatibilità con gli insediamenti è parte integrante della valutazione globale e non viene indicata né ponderata separatamente. I risultati sono tuttavia riportati nella documentazione progettuale, nella tabella Nistra.
5. Per l'approvazione dei progetti generali il Consiglio federale soppesa tutti gli aspetti esposti e, nell'ambito del Nistra, attribuisce un valore adeguato anche al miglioramento della compatibilità con il contesto insediativo, nel rispetto delle basi giuridiche e di un opportuno rapporto costi-benefici. Nel quadro della procedura ordinaria, le regioni interessate hanno già oggi la possibilità di esprimersi riguardo ai progetti. Inoltre, in base all'articolo 5 della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11), si tiene conto anche dei principi riguardanti l'assetto delle strade nazionali. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il fattore menzionato dall'autore dell'interpellanza sia già ampiamente preso in considerazione.
Risposta del Consiglio federale.