18.3857 · Interpellanza · 2018-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alcune persone interessate da misure dell'Autorità di protezione die minori e degli adulti (APMA) si lamentano dei toni tendenziosi delle autorità o del curatore ufficiale e delle loro osservazioni minacciose o perentorie. Per disporre della prova di questi fatti in un successivo colloquio o in una procedura giuridica, gli interessati registrano questi incontri, spesso senza aver prima ottenuto il consenso del pubblico ufficiale. Da un'interrogazione presentata nel Gran Consiglio del Cantone di Zurigo (KR-Nr. 229/2014 del 12 novembre 2014) risulta che non è punibile il membro del Municipio (Consiglio municipale) che ne registra le sedute.
Spesso, nei rapporti con l'APMA, gli interessati chiedono all'autorità il consenso di registrare le sedute suscitando minacce di denunce penali contro le persone sotto curatela o bisognose di aiuto che rappresentano.
Sono noti numerosi casi in cui gli interessati hanno registrato un'udienza senza informare dapprima il pubblico ufficiale. In questi casi, l'APMA o il curatore hanno presentato denunce penali, che tuttavia sono apparentemente terminate con una decisione di abbandono o di non luogo a procedere.
Partendo dal presupposto che l'APMA o il curatore fanno soltanto osservazioni oggettive sul caso e che si tratta sempre di colloqui derivanti da un obbligo di diritto pubblico (quindi non di colloqui privati ai sensi del CP), chiedo al Consiglio federale di chiarire la situazione giuridica con un breve parere o un'informazione giuridica.
- La registrazione effettuata dagli interessati senza previo consenso è punibile? Se sì, quale bene giuridico è tutelato dalla punibilità e qual è la sfera segreta del pubblico ufficiale?
- Finora sono state pronunciate condanne?
L'avvocato Bernhard Maag sostiene in http://www.caselaw.ch/?p=1344 che nel Cantone di Zurigo le registrazioni dei colloqui con l'APMA non sono permesse in base all'articolo 132 GOG (Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess; legge sull'organizzazione dei tribunali e delle autorità nella procedura civile e penale), che rinvia per quanto concerne la punizione alla legge sulle multe disciplinari (LS 312), che è comunque applicabile ai membri delle autorità amministrative e dei tribunali secondo l'articolo 1.
1. Com'è la situazione giuridica nel Cantone di Zurigo?
2. La situazione è diversa nei vari Cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
Sono i tribunali competenti a decidere, applicando le norme e considerando le circostanze del singolo caso, se una registrazione clandestina è punibile o no. Spetta loro pure valutare l'applicazione del diritto cantonale. Il Consiglio federale si limita pertanto a osservazioni generali.
Secondo una decisione del Tribunale federale risalente al 1982 (DTF 108 IV 161), una persona che aveva registrato il proprio interrogatorio di polizia non era punibile secondo l'articolo 179ter del Codice penale (CP; RS 311.0; registrazione clandestina di conversazioni). Il Tribunale è giunto alla conclusione che un interrogatorio di polizia non rientra nella sfera privata dei partecipanti. Mancando un elemento della fattispecie penale, il colloquio rientrante nella sfera private, l'interessato doveva essere assolto dall'accusa di registrazione clandestina di conversazioni ai sensi dell'articolo 179ter CP. La decisione, in parte criticata nella dottrina, non può essere trasposta ad altre fattispecie senza un esame preliminare. Se una registrazione tocca interessi dello Stato al mantenimento del segreto possono essere applicabili l'articolo 293 CP (pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete) o l'articolo 320 CP (violazione del segreto d'ufficio) quale reato speciale.
Se dovesse essere ravvisata una grande necessità di registrare i colloqui condotti nel quadro di procedure dinanzi all'APMA, il Consiglio federale non ritiene che la soluzione possa consistere nell'autorizzare esplicitamente le registrazioni clandestine. Queste ultime possono infatti avere ripercussioni negative. Nella citata decisione, il Tribunale federale ha ad esempio osservato che il divieto di registrare gli interrogatori può essere giustificato dall'interesse allo svolgimento indisturbato della procedura e dalla possibilità di accertare il diritto senza subire influenze.
Si potrebbe invece creare trasparenza e provvedere a registrare o mettere a verbale in maniera sistematica e ufficiale tali colloqui. Il Consiglio federale non dispone tuttavia di alcun elemento che indichi un problema sistematico. Nel parere sulla mozione Walliser 16.3436, "APMA. Garanzia giuridica", ha pertanto negato la necessità di mettere integralmente a verbale le procedure dinanzi all'APMA.
Il Consiglio federale ritiene più importante osservare che in tutti i Cantoni le persone possono farsi rappresentare e accompagnare da un avvocato, un patrocinatore o una persona di fiducia durante un incontro con un'autorità, e questo non soltanto quando temono un comportamento non oggettivo o persino illecito da parte dei membri dell'autorità.
Risposta del Consiglio federale.