18.3860 · Interpellanza · 2018-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In virtù delle leggi di Confederazione e Cantoni, le persone giuridiche - tra le quali rientrano anche le fondazioni che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica - possono avvalersi dell'esenzione dalle imposte dirette. Nel suo rapporto del febbraio 2017 relativo alla vigilanza sulle fondazioni, il Controllo federale delle finanze (CDF) intendeva esaminare anche la prassi in materia di esenzione dall'imposta delle fondazioni summenzionate. La Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha tuttavia negato al CDF l'accesso alle informazioni presso le autorità fiscali cantonali. Di conseguenza, il CDF non è in grado di valutare se le autorità fiscali cantonali applicano le disposizioni legali in modo corretto e uniforme.
In Svizzera nel settore delle fondazioni vi è poca trasparenza e la banca dati è carente. Manca inoltre un registro centrale delle fondazioni; pertanto, stando a quanto dichiarato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), in assenza di basi legali non è possibile tenere un elenco nazionale degli istituti esenti dall'imposta. Anche la CSI ha respinto la gestione di un elenco simile. Non sono dunque disponibili stime sulle ripercussioni dell'esenzione dall'imposta.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. La Confederazione ha un quadro complessivo della prassi adottata dai Cantoni in materia di esenzione fiscale delle fondazioni di pubblica utilità e di altre persone giuridiche? Quante sono e in quali Cantoni beneficiano dell'esenzione?
2. I Cantoni valutano autonomamente i casi di esenzione fiscale o ciò avviene previo accordo con l'AFC?
3. I Cantoni applicano le disposizioni legali pertinenti in modo corretto e uniforme?
4. Per valutare se una persona giuridica persegue lo scopo di utilità pubblica, le autorità fiscali cantonali e le autorità di vigilanza sulle fondazioni competenti si concertano?
5. La Confederazione come intende chiarire l'esenzione dall'imposta delle fondazioni applicata nella prassi? È disposta a stilare un elenco nazionale degli istituti esenti dall'imposta?
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. Le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD; art. 23 cpv. 1 lett. f LAID) o fini di culto (art. 56 lett. h LIFD; art. 23 cpv. 1 lett. g LAID) sono esenti dall'imposta. Riguardo a queste disposizioni di legge, l'AFC ha pubblicato la circolare numero 12 dell'8 luglio 1994. Inoltre, sul sito Internet della CSI sono consultabili note e prassi dettagliate elaborate dall'AFC in collaborazione con diverse amministrazioni cantonali delle contribuzioni.
Oltre a ciò, quasi tutte le amministrazioni cantonali delle contribuzioni mettono a disposizione un elenco degli enti esenti dall'imposta nel loro Cantone. Inoltre, manca una base legale che disciplini un elenco nazionale di tutti gli enti esenti dall'imposta in Svizzera.
2. La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. In virtù delle suddette basi legali e pubblicazioni, è compito delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni verificare caso per caso, sulla base di documenti concreti, se una persona giuridica soddisfi o meno le condizioni per l'esenzione fiscale.
3. L'AFC provvede all'applicazione uniforme e corretta della legge sull'imposta federale diretta. A tal fine può eseguire controlli presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e, se del caso, esaminare a campione gli incarti fiscali. Non è invece possibile effettuare un controllo sistematico e completo delle richieste di esenzione fiscale.
4. Per un'esenzione dall'imposta è determinante la definizione fiscale di utilità pubblica secondo gli articoli 56 lettera g della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e 23 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Tuttavia questa definizione non coincide interamente con la nozione di "utilità pubblica" impiegata nel settore della vigilanza sulle fondazioni. Nel quadro dell'esame delle condizioni per l'esenzione fiscale, l'amministrazione cantonale delle contribuzioni può ottenere dall'autorità di vigilanza sulle fondazioni competente indicazioni utili sull'adempimento delle condizioni per l'esenzione.
Risposta del Consiglio federale.