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18.3862 · Interpellanza · 2018-09-26

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha espresso l'intenzione di firmare il Patto ONU per la migrazione nel mese di dicembre 2018 a Marrakech. A causa delle numerose richieste ivi contenute che presentano gradi di dettaglio e orientamenti in parte assurdi, urge chiarire se il Collegio intende applicarle in Svizzera. Siccome il Consiglio federale non ha approfondito la questione nell'ora delle domande del 24 settembre 2018, viene invitato con la presente interpellanza a rispondere a quanto segue:

1. Per la negoziazione del Patto ONU per la migrazione, il Consiglio federale ha affidato al capomissione svizzero un mandato per svolgere il suo ruolo guida oppure ha fissato ulteriori obiettivi? In caso affermativo, qual è il contenuto di tale mandato o di tali obiettivi?

2. Intende facilitare ulteriormente il ricongiungimento familiare dei migranti, come richiesto dal Patto ONU? In caso affermativo, in che modo?

3. Si propone di organizzare eventi informativi e corsi di lingua nei Paesi di origine dei migranti per poter attuare le richieste del Patto ONU per la migrazione al riguardo? In caso affermativo, in quali Paesi?

4. Si prefissa di rivedere il Codice penale per renderlo conforme alla richiesta del Patto ONU di perseguire in modo specifico i reati commessi nei confronti di migranti e di proteggere i migranti che ne sono vittima? In caso affermativo, in che modo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'estate del 2016 l'allora presidente dell'Assemblea generale dell'ONU Peter Thomson ha chiesto alla Missione permanente della Svizzera a New York se il nostro Paese fosse interessato a co-facilitare il processo negoziale. In questa funzione non avrebbe dovuto rappresentare la posizione della Svizzera, ma garantire una conclusione positiva dei negoziati. Di concerto con l'allora capo del DFAE e la consigliera federale Sommaruga, è stata dichiarata la disponibilità. Conseguentemente il presidente dell'Assemblea generale ha incaricato il nostro ambasciatore a New York Jürg Lauber e l'ambasciatore messicano Juan José Gomez Camacho di dirigere le trattative. Essendo intervenuto in questo ruolo su mandato del presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, il Consiglio federale non gli ha affidato nessun ulteriore mandato.

2. Le basi giuridiche odierne (art. 43-45 legge federale sugli stranieri) e la prassi sono conformi ai principi fondamentali del Patto per la migrazione. Restando fedele alla prassi attuale, la Svizzera continuerà ad applicare un'interpretazione in senso stretto del termine "famiglia". Il Consiglio federale non vede pertanto necessità di agire.

3. Le persone che migrano regolarmente in Svizzera hanno a disposizione una serie di fonti di informazione per prepararsi all'arrivo (Internet, p. es. il sito www.ch.ch; le ambasciate e i consolati; direttamente i Comuni, i datori di lavoro, le università ecc.). All'estero non vengono forniti corsi di preparazione. Sono invece offerti sistematicamente corsi di integrazione dopo l'ingresso nel Paese. Non vi è necessità di cambiare questa prassi.

4. Il diritto svizzero non prevede una specifica definizione giuridica di reati ispirati dall'odio perpetrati contro migranti. Non conosce nemmeno definizioni che possano qualificare come reato basato sull'odio i crimini commessi per motivazioni razziste e, in quanto tali, debbano essere indagati, rilevati e puniti in modo specifico, comminando sanzioni penali più severe. Tuttavia la motivazione razzista di un reato viene regolarmente presa in considerazione, caso per caso, nella commisurazione della pena (nella fattispecie nella determinazione della colpa dell'autore secondo l'art. 47 cpv. 2 CP e nel concorso di reati secondo l'art. 49 CP), soprattutto nel quadro degli articoli 111 e seguenti (Dei reati contro la vita e l'integrità della persona), 173 e seguenti (Dei delitti contro l'onore), 180 e seguenti (Dei crimini o dei delitti contro la libertà personale), 261 (Perturbamento della libertà di credenza e di culto) o 261bis (Discriminazione razziale). Pertanto non sono necessari emendamenti legislativi per tenere conto adeguatamente dei moventi razzisti nella commisurazione della pena.

Risposta del Consiglio federale.