18.3872 · Mozione · 2018-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare l'articolo 93 capoverso 1 LEF con il seguente periodo:
... Se il pagamento è garantito, le imposte correnti possono essere considerate nel calcolo del minimo esistenziale.
Begründung
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale sul minimo esistenziale del diritto dell'esecuzione, secondo l'articolo 93 LEF i crediti d'imposta non rientrano nel minimo esistenziale (così p. es. DTF 126 III 89). Questa giurisprudenza è stata ripresa nelle Direttive della Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera del 1° luglio 2009 per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo facendo valere come motivazione che il fisco non deve essere favorito rispetto agli altri creditori. Vi è tuttavia una disparità di trattamento rispetto alle persone assoggettate all'imposta alla fonte, il cui reddito determinante per il pignoramento è il reddito al netto dell'imposta alla fonte. Inoltre anche il premio della cassa malati è considerato nel calcolo del minimo esistenziale, il che equivale a favorire un creditore.
Nella mia attività imprenditoriale ho potuto constatare che le persone a cui è pignorato il salario difficilmente riescono a uscire da questa difficile situazione. Il motivo consiste spesso nell'impossibilità di pagare le successive richieste di imposte con la conseguenza che sono emessi nuovi precetti esecutivi e l'esecuzione può procedere per un periodo indefinito. In pratica non è permesso a una persona oggetto di un pignoramento salariale di mettere da parte una frazione del proprio salario per le imposte e ciò rende per così dire impossibile ridurre i debiti rimanenti e porre fine alla procedura di esecuzione.
Per permettere alle persone di ritrovare quanto prima una buona situazione finanziaria, è indispensabile tenere conto di una quota per le imposte nel calcolo del minimo esistenziale, nella misura in cui il loro pagamento sia garantito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
E effettivamente difficile capire come mai gli obblighi fiscali non siano considerati nel calcolo del minimo esistenziale nel caso di una persona al limite o al di sotto della sussistenza. Il Consiglio federale nutre pertanto in linea di massima comprensione per la richiesta dell'autrice della mozione, avanzata negli ultimi anni anche in vari interventi parlamentari (Iv. Pa. Poggia 12.405, Esecuzione per debiti. Permettere ai debitori insolventi di abbandonare una spirale senza fine; postulato Frehner 14.3453, Esame della compatibilità dell'attuale disciplinamento legale dell'obbligo di mantenimento; Iv. Pa. Golay 15.471, Non soffochiamo le persone indebitate!). Il Parlamento ha tuttavia respinto tutti questi interventi.
Un'analisi più approfondita della problematica evidenzia che la soluzione proposta - ossia includere le imposte nel calcolo del minimo esistenziale - non è facile da attuare. Già solo l'esame dell'effettivo pagamento delle imposte richiede un notevole onere amministrativo supplementare per gli uffici d'esecuzione. Inoltre, la vera causa del problema non risiede nell'inclusione dell'imposta nel calcolo del minimo esistenziale, bensì nel fatto che anche i redditi inferiori al minimo esistenziale soggiacciono all'obbligo fiscale (per le persone non coniugate, in alcuni Cantoni l'obbligo fiscale inizia già a partire da un reddito annuo inferiore a 5000 franchi, in 20 Cantoni inferiore a 20 000 franchi, cfr. Amministrazione federale delle contribuzioni, Onere fiscale in Svizzera: capoluoghi cantonali; Steuerbelastung in der Schweiz: Kantonshauptort - Kantonsziffern, pagina 8, disponibile in tedesco, francese e inglese). Tuttavia, il Consiglio federale nutre dubbi quanto all'inclusione delle imposte nel calcolo del minimo esistenziale soprattutto per un altro motivo: con l'aumento del minimo esistenziale derivante da una tale modifica, in presenza di obblighi di mantenimento (contributi di mantenimento al coniuge divorziato e ai figli) i giudici potrebbero stabilire contributi di mantenimento meno elevati, con il conseguente aumento del numero dei cosiddetti casi di ammanco, ossia dei casi in cui dopo una separazione o un divorzio il reddito comune non è più sufficiente per coprire le esigenze dei genitori e dei figli. Il Tribunale federale ha ritenuto che l'attuale prassi, secondo cui il genitore avente diritto al mantenimento deve assumere la totalità dell'ammanco (la cosiddetta attribuzione unilaterale dell'ammanco), viola il principio costituzionale della parità di trattamento, esortando il legislatore a risolvere il problema (DTF 135 III 66, 80). Anche se il Parlamento ha poi deciso di non adempiere questo mandato (il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione della CAG-N 14.3662, Base costituzionale per la ripartizione dell'ammanco tra i genitori nel diritto in materia di mantenimento), appare inaccettabile creare nuovi casi di ammanco con una nuova revisione di legge, estendendo ad altri casi la situazione che il Tribunale federale ha riconosciuto come insoddisfacente. Inoltre, numerose altre questioni di attuazione restano irrisolte. È opportuno esaminare dapprima a fondo la problematica, valutando possibili soluzioni. Se contrariamente alla sua proposta la mozione dovesse essere accolta dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale si riserva pertanto la possibilità di proporre alla seconda Camera di modificarla in un mandato d'esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.