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Ridurre i casi di averi di titolari irreperibili nella previdenza professionale semplificando l'articolo sulle prestazioni d'uscita di poco conto

18.3897 · Mozione · 2018-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto di modifica dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge sul libero passaggio, affinché gli assicurati possano esigere il pagamento in contanti delle prestazioni d'uscita di poco conto, ossia non superiori a 5000 franchi, se non sono versate a un nuovo istituto di previdenza entro tre mesi dall'uscita dall'istituto precedente.

Begründung

Nella previdenza professionale, gli averi di titolari irreperibili aumentano ogni anno e, secondo un rapporto del Controllo federale delle finanze, ammontano già a 5 miliardi di franchi. Da una rilevazione dell'Associazione di previdenza svizzera emerge che il 60 per cento di questi averi non supera i 5000 franchi. Presso l'istituto collettore la quota è addirittura dell'80 per cento. Se è vero che gli averi di titolari irreperibili non incidono in modo sostanziale sulla previdenza per la vecchiaia individuale, è anche vero che la loro gestione cagiona elevati costi amministrativi. È chiaro che importi tanto modesti finiscano per essere "dimenticati", in particolare vista la scarsa comprensibilità dell'articolo sulle prestazioni d'uscita di poco conto. Da un'indagine condotta tra gli istituti di libero passaggio emerge che la disposizione non viene praticamente applicata, dato che gli assicurati interessati non possono presentare un certificato di previdenza della cassa pensioni precedente e spesso non riescono a capire se adempiono le condizioni per il pagamento in contanti. Finiscono dunque per lasciar perdere e dimenticare l'avere depositato, che passa poi al Fondo di garanzia LPP quando compirebbero o compiono 100 anni. In questo modo si privano i più poveri dei loro averi di vecchiaia il che è contrario allo scopo della legge.

Una semplificazione dell'articolo sulle prestazioni d'uscita di poco conto produrrebbe un calo a lungo termine degli averi "dimenticati". Al fine di garantire che gli averi di libero passaggio vengano trasferiti al nuovo istituto di previdenza, occorre inoltre introdurre un termine di tre mesi per il pagamento in contanti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2016 l'importo medio delle prestazioni d'uscita di poco conto si aggirava intorno ai 1871 franchi per assicurato. In tutto sono stati rilevati 8422 casi di importi di poco conto, per un totale di 15,8 milioni di franchi. Un aumento dell'importo delle prestazioni d'uscita di poco conto a 5000 franchi si ripercuoterebbe negativamente sullo sviluppo della previdenza professionale degli assicurati, poiché permetterebbe di richiedere il pagamento in contanti di volumi maggiori di avere di vecchiaia, eventualmente anche a più riprese. In questo caso vi sarebbe il rischio di una diminuzione consistente dell'avere disponibile al momento del pensionamento e dunque della rendita di vecchiaia.

Inoltre, occorre sottolineare che recentemente sono stati rafforzati sia i mezzi per contrastare il fenomeno degli averi "dimenticati" che il ruolo dell'Ufficio centrale del 2° pilastro. Dal 1° gennaio 2017, infatti, gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio hanno l'obbligo generale di notificare ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone per le quali hanno gestito un avere alla fine dell'anno precedente. Secondo il rapporto di gestione 2017 del Fondo di garanzia LPP e dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, nel 2017 è stato possibile attribuire un totale di oltre 61 000 averi, ovvero il doppio rispetto all'anno di esercizio precedente. Inoltre, l'Ufficio centrale del 2° pilastro procede attivamente a ricerche per trovare le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento e sono titolari di averi "dimenticati". Infine, per migliorare l'informazione degli assicurati, nel marzo del 2018 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pubblicato un opuscolo intitolato "Prestazioni di libero passaggio: non dimenticate i vostri averi di previdenza".

Per quanto concerne il termine di tre mesi proposto nella mozione, va rilevato che una modifica simile era stata proposta nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, respinta in votazione popolare. Il progetto prevedeva infatti che un assicurato potesse esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita quando questa fosse d'importo inferiore all'importo annuale dei contributi versati ed egli stesso non si fosse affiliato a un nuovo istituto di previdenza nei tre mesi successivi alla fine dell'ultimo rapporto di previdenza. Il Consiglio federale è disposto a riesaminare questa proposta nel quadro di una futura riforma della LPP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.