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18.3898 · Mozione · 2018-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a garantire, tramite una regolamentazione vincolante (ordinanza) basata sull'articolo 6 LCart, che vengano effettivamente applicate le norme che tutelano i consumatori e le PMI dalle pratiche distorsive della concorrenza contenute nella Comunicazione del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (Comunicazione autoveicoli - ComAuto).

Begründung

Basandosi sull'articolo 6 LCart, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha emanato la Comunicazione autoveicoli, finalizzata a proteggere i consumatori e le PMI contro le distorsioni della concorrenza e le pratiche di isolamento del mercato.

Tuttavia, molti fabbricanti internazionali di autoveicoli cercano di vincolare i garagisti svizzeri tramite accordi capestro, limitando così la libera concorrenza.

La ComAuto cerca di contrastare questo fenomeno offrendo ai garagisti la possibilità di vendere diverse marche di automobili, aprire delle succursali, ammortizzare investimenti milionari tramite contratti con una durata minima prestabilita e scegliere liberamente dove acquistare veicoli nuovi, pezzi di ricambio e accessori. Inoltre, la ComAuto vieta ai fabbricanti stranieri di subordinare il pagamento di garanzie e altri servizi gratuiti all'acquisto dell'auto presso un importatore svizzero.

Nella pratica però queste norme vengono applicate in maniera insufficiente quando non del tutto disattese. A causa della mancanza di risorse, infatti, la COMCO non riesce a imporle alle oltre 5000 aziende del settore automobilistico e quando riceve una denuncia la inoltra con una breve lettera ai tribunali civili, i quali però non sono vincolati a rispettare la ComAuto e quindi la ignorano. Di conseguenza, i consumatori e i garagisti che vogliono far valere le regole svizzere nei confronti dei fabbricanti internazionali perdono le cause in tribunale.

Tutto questo fa sì che venga meno la protezione giuridica per chi acquista un veicolo. Gli unici che traggono vantaggio dal carattere non vincolante della ComAuto sono i fabbricanti stranieri, che neutralizzano la concorrenza a danno delle PMI e dei consumatori svizzeri. Grazie al potere di cui dispone in base all'articolo 6 LCart il Consiglio federale può rimediare a questa situazione in maniera semplice, rapida ed efficace. È quindi invitato a integrare la ComAuto all'interno di un'ordinanza. Poiché in tal modo la comunicazione verrebbe sostituita dall'ordinanza stessa, non sarebbero necessarie nuove regolamentazioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come il Consiglio federale ha già ribadito nei pareri relativi alle interpellanze Fässler 17.3035, "Esecuzione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli", e Pfister 17.4151, "Isolamento abusivo del mercato automobilistico svizzero", la Commissione della concorrenza (COMCO) dispone di un margine di apprezzamento per decidere quali sono gli affari prioritari e, in base al principio dell'opportunità, avviare indagini e inchieste preliminari. I fenomeni che limitano l'interesse pubblico di un sistema di concorrenza efficiente (p. es. la limitazione delle importazioni parallele a seguito del rifiuto della garanzia o dell'accesso a informazioni tecniche per le autofficine indipendenti) vengono analizzati e valutati singolarmente dalla COMCO. Al contrario, i casi che riguardano interessi principalmente privati (p. es. la negazione dei diritti conferiti dalla garanzia) sono materia di diritto civile (DTF 130 II 149 consid. 2.4, Sellita Watch Co SA/ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, COMCO e Commissione di ricorso).

Per aiutare gli operatori di mercato a interpretare correttamente la legge sui cartelli (LCart, RS 251) la COMCO può emanare delle comunicazioni che illustrano, a scopo orientativo, la sua prassi di applicazione della LCart ma che non hanno alcun effetto vincolante dal punto di vista legale per i tribunali civili e amministrativi. Ciononostante i tribunali civili tengono conto delle comunicazioni COMCO (si veda in proposito RPW 2018/2, 2015/3, 2014/4, 2010/3). Inoltre, in base all'articolo 15 LCart, in caso di dubbi circa la liceità di una limitazione della concorrenza il caso deve essere trasmesso alla COMCO per avere un suo parere.

Rispetto alle ordinanze del Consiglio federale, le comunicazioni della COMCO hanno il vantaggio di essere emanate da un'autorità che conosce bene il mondo della pratica ed è in grado di reagire alle sentenze in maniera rapida, mirata e flessibile. Del resto occorre tenere presente che, in linea di massima, lo scopo della LCart non è elaborare regolamentazioni settoriali in materia di cartelli.

Il 29 giugno 2015 la COMCO ha sostituito la Comunicazione del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli, citata dall'autore della mozione, con una nuova ComAuto. Questo documento spiega in maniera trasparente alle aziende interessate quali sono gli accordi verticali in materia di concorrenza nel settore automobilistico che la COMCO considera illeciti ai sensi dell'articolo 5 LCart. Lo scopo della nuova ComAuto è impedire gli accordi verticali che mettono a rischio la concorrenza ed evitare l'isolamento del mercato automobilistico svizzero. Tuttavia, la ComAuto non implica alcun obbligo contrattuale per gli operatori di mercato.

Secondo il Consiglio federale l'emanazione di un'ordinanza sugli autoveicoli con specifiche disposizioni in materia di cartelli non avrebbe nessuna utilità aggiuntiva rispetto alla situazione attuale. Un'ordinanza del genere servirebbe soltanto a illustrare in che modo il Consiglio federale - anziché la COMCO - valuta le questioni che riguardano la rilevanza e l'efficienza economica degli accordi verticali in materia di concorrenza nel mercato automobilistico. Infine, emanando un'ordinanza il Consiglio federale farebbe una scelta meno flessibile e meno conforme alla prassi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.