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18.3926 · Interpellanza · 2018-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Gli adeguamenti della legislazione sulla protezione degli animali, ovvero le condizioni poste alle dimensioni dei giacigli nelle stalle, hanno determinato cospicui investimenti per molte aziende. Il sistema a più livelli, con stalle su tutti e tre i livelli, quale base dell'estivazione e quindi della preservazione dell'apertura del paesaggio nella regione di montagna, è particolarmente confrontato con la necessità d'investire. Per assicurare la sostenibilità economica degli inasprimenti, reclamata durante il dibattito nelle Camere, è stata introdotta una deroga secondo cui le stalle in cui gli animali sono detenuti per meno di otto ore non devono adempiere i medesimi severi requisiti. Questa deroga è, tuttavia, difficilmente applicabile nella pratica poiché non è compatibile con le attività delle aziende d'estivazione. In realtà non si raggiunge l'effetto cui si mirava con l'introduzione della deroga. Una detenzione unicamente all'aperto spesso non è possibile per motivi legati alla protezione degli animali (canicola, intemperie, insetti, ecc.). Occorre valutare una modifica.

Il Consiglio federale è quindi invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È ancora valido il principio secondo cui gli adeguamenti nell'ambito delle dimensioni dei giacigli devono essere economicamente sostenibili?

2. Il Consiglio federale è consapevole che una rinuncia alla stabulazione durante il giorno, a causa della forte concentrazione di insetti, ha conseguenze deleterie sul benessere degli animali?

3. Quali effetti negativi sono osservabili sulla botanica in caso di completa rinuncia alla stabulazione, considerato che le sostanze nutritive vengono depositate soprattutto nei punti in cui gli animali giacciono quando sono all'aperto?

4. Il Consiglio federale è disposto a discutere la deroga con la filiera e ad adeguarla in modo che gli obiettivi inizialmente stabiliti possano essere raggiunti?

Se si vuole mantenere anche in futuro l'attrattiva della regione alpina, è indispensabile una gestione adeguata. Tuttavia, l'obiettivo di una produzione redditizia è realizzabile soltanto se le aziende non sono gravate da costi e condizioni che rappresentano un ostacolo.

Stellungnahme des Bundesrates

Le dimensioni prescritte dall'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1, allegato 1) per le poste delle vacche sono volte a garantire una detenzione rispettosa degli animali e, in particolare, a consentire loro di sdraiarsi e alzarsi in modo conforme alla loro specie. Le stalle a posta fissa per le vacche da latte costruite nelle regioni di estivazione prima dell'entrata in vigore della revisione dell'OPan (1° settembre 2008) le cui poste non soddisfano i requisiti minimi beneficiano di una deroga. Le vacche da latte possono continuare a esservi tenute, ma di norma non per più di otto ore al giorno. Una deroga corrispondente è in vigore già dal 1991.

1. L'articolo 8 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) stabilisce che le costruzioni e le installazioni destinate agli animali da reddito possono essere utilizzate almeno per la durata ordinaria d'ammortamento. Il Consiglio federale garantirà anche in futuro questa protezione degli investimenti.

2. Il Consiglio federale è consapevole che una forte concentrazione di insetti può avere un impatto negativo sul benessere degli animali. È tuttavia possibile e consigliabile pianificare durante il giorno, cioè quando la concentrazione di insetti è alta, le otto ore in cui è permesso detenere gli animali in poste troppo piccole.

3. In generale vanno evitate sia la sovrautilizzazione che la sottoutilizzazione di parti delle aree di pascolo perché entrambe possono avere un impatto negativo sulla vegetazione e sulla biodiversità e di conseguenza sui servizi ecosistemici. La sovrautilizzazione e la sottoutilizzazione possono essere evitate in particolare con una buona pianificazione dei pascoli che preveda anche superfici recintate.

4. La regola delle otto ore tiene conto degli interessi economici dei proprietari di stalle alpine perché consente loro di derogare alle prescrizioni dell'OPAn, nonostante la detenzione in poste troppo piccole possa compromettere il benessere delle mucche da latte. Va anche ricordato che dal 1991, con l'evoluzione dei metodi di allevamento, la stazza di questi animali è notevolmente aumentata. Il competente Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è tuttavia disposto a discutere con i rappresentanti del settore interessato i problemi comportati a loro avviso dalla deroga.

Risposta del Consiglio federale.