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18.3952 · Mozione · 2018-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di fare trasparenza e migliorare la regolamentazione in merito all'esportazione di assemblaggi di materiale bellico. È infatti importante che il Consiglio federale possa prendere le proprie decisioni essendo a conoscenza dell'identità del consumatore finale in modo da escludere la possibilità che del materiale bellico possa essere esportato nuovamente verso destinatari stranieri indesiderati.

Begründung

Se i costi di fabbricazione non superano il 50 per cento del prezzo del prodotto finito, il Paese acquirente primario dei componenti, a meno che non abbia firmato una dichiarazione di non riesportazione, può vendere il prodotto finito a uno Stato verso il quale il nostro Paese non avrebbe autorizzato l'esportazione di armi in base ai criteri fissati nella rispettiva ordinanza. Di fatto, in genere non viene richiesta una dichiarazione di non riesportazione.

Ci si viene a trovare dunque in una situazione assurda in cui del materiale bellico composto in gran parte da materiali di origine svizzera può essere inviato a Paesi verso i quali la Svizzera proibisce le esportazioni. Il problema era già stato sollevato nel 2013 dalle colleghe Chantal Galladé e Maja Ingold.

La questione riemerge alla luce del rapporto del Controllo delle finanze e a causa di un progetto di esportazione verso un Paese scandinavo di assemblaggi di materiale bellico che avrebbe potuto permettere l'invio di lanciamine in Qatar. Questo è imbarazzante.

È più che mai necessaria una legislazione chiara che imponga trasparenza per quanto riguarda il consumatore finale del materiale bellico. L'articolo 18 capoverso 2 della legge sul materiale bellico deve essere rivisto.

Antrag des Bundesrates

L'Ufficio propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'industria bellica svizzera, come altri settori industriali, è profondamente interconnessa a livello internazionale e dipende sempre più dalla collaborazione con partner stranieri. La cosiddetta regola degli assemblaggi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) consente l'integrazione dell'industria svizzera in questa filiera internazionalizzata permettendo di rinunciare a richiedere una dichiarazione di non riesportazione per le esportazioni di componenti e assemblaggi, qualora sia appurato che all'estero saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche. La dichiarazione di non riesportazione è quindi necessaria se i componenti e gli assemblaggi esportati dalla Svizzera vengono trasmessi senza alcuna modifica a Paesi terzi.

Nel suo parere alla mozione Galladé 13.3123, "Esportazione di assemblaggi di materiale bellico. Chi sono i destinatari finali?", che solleva le stesse questioni, il Consiglio federale ha spiegato esaustivamente la prassi delle autorità federali. Il Consiglio nazionale ha discusso la mozione nel marzo 2015, respingendola.

La regola degli assemblaggi non deve però poter essere utilizzata per consentire esportazioni che la Svizzera non approverebbe. L'esportazione deve perciò essere legata a una plausibile catena di creazione del valore internazionale e rispettare i parametri indicati nel parere del Consiglio federale in merito alla mozione Galladé. È dunque richiesta una dichiarazione dell'acquirente estero che confermi che i componenti esportati dalla Svizzera sono destinati ai propri processi di produzione e che non saranno riesportati senza modifiche. È inoltre necessaria un'autorizzazione d'importazione da parte del Paese destinatario per garantire che i componenti importati siano sotto il controllo di quest'ultimo.

Le esportazioni di assemblaggi dovrebbero essere consentite in primo luogo verso i Paesi elencati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511). In questi casi, secondo la prassi stabilita dal Consiglio federale, in linea di principio non è richiesta una dichiarazione di non riesportazione, poiché i Paesi in questione, come la Svizzera, sono membri di tutti i quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni per i prodotti strategicamente sensibili. Il Consiglio federale ritiene che tali Paesi offrano sufficienti garanzie sull'affidabilità dei controlli delle esportazioni e sul rispetto degli embarghi internazionali. Ciononostante, ad esempio a causa di diversi interessi o considerazioni in materia di politica estera, il risultato non è sempre lo stesso che si avrebbe se fosse la Svizzera a valutare una domanda di esportazione nello stesso Paese destinatario. Il Consiglio federale ha comunque la facoltà di tenere conto in singoli casi di tali differenti interessi e considerazioni. Gli affari di portata politica vengono pertanto valutati dal Consiglio federale.

Ogni anno il Consiglio federale rende conto delle proprie decisioni alle Commissioni della gestione (CdG).

Nella motivazione della mozione l'autore fa riferimento a un affare menzionato nel rapporto del CDF pervenuto alla SECO e ai servizi competenti del DFAE sotto forma di richiesta preliminare informale. Vista la portata sul piano della politica estera e di sicurezza, la SECO e il DFAE hanno stabilito che fosse opportuno sottoporlo al Consiglio federale e che l'azienda dovesse presentare una richiesta formale. Ad oggi tale richiesta non è ancora pervenuta e il Consiglio federale non ha avuto modo di occuparsene. Ciò però dimostra che il sistema di controllo avrebbe funzionato.

Le esportazioni di assemblaggi e componenti - e l'esenzione dalla dichiarazione di non riesportazione - non vengono approvate a occhi chiusi, bensì esaminate approfonditamente e, se necessario, sottoposte al Consiglio federale.

L'abrogazione della clausola derogatoria renderebbe le imprese svizzere meno competitive, le escluderebbe dai progetti d'armamento internazionali ed equivarrebbe a inasprire la prassi svizzera in materia di autorizzazioni per le esportazioni di materiale bellico.

L'Ufficio propone di respingere la mozione.