18.3957 · Interpellanza · 2018-09-27
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
In merito all'uso di armi esplosive in aree popolate (explosive weapons in populated areas), all'ONU è attualmente in corso un acceso dibattito avviato dal CICR sulla base della Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (Convention on Certain Conventional Weapons, CCW). Gli agglomerati urbani sono sempre più spesso teatro di conflitti armati, durante i quali vengono usati sistemi d'arma originariamente progettati per essere impiegati su campi di battaglia aperti. Se usate in aree abitate, queste armi esplosive hanno conseguenze devastanti e incalcolabili sulla popolazione civile. Sono tra le principali cause del ferimento di civili e comportano l'interruzione degli aiuti necessari alla loro sopravvivenza.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il CICR segnala già da tempo che, dal punto di vista umanitario, nelle aree popolate le cosiddette armi convenzionali provocano devastazioni di poco inferiori a quelle causate dalle armi di distruzione di massa. L'uso di queste armi è compatibile con il diritto umanitario di Ginevra, che vieta mezzi e metodi di guerra capaci di provocare mali superflui o effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato?
2. In quali organismi internazionali si discute oggi in merito alla compatibilità con il diritto internazionale umanitario dell'uso di armi esplosive in aree popolate? A che punto sono tali discussioni e quali sono le posizioni sostenute dalla Svizzera?
3. La questione in oggetto influirà sulle sostituzioni o sugli acquisti di sistemi d'arma e munizioni che l'Esercito svizzero intende effettuare nei prossimi 15 anni? In che modo il diritto internazionale umanitario influenza le pianificazioni degli impieghi militari in aree popolate e degli acquisti di nuove armi esplosive?
4. Nel solco della tradizione umanitaria della Svizzera, il Consiglio federale è disposto a impegnarsi a livello internazionale affinché, per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e l'uso di armi esplosive, vengano introdotti nuovi standard e nuove norme per garantire una maggiore protezione della popolazione civile nelle aree popolate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le munizioni esplosive non sono di per sé vietate, ma il loro impiego è disciplinato - come quello di ogni altra arma - dal diritto internazionale umanitario. Il cardine di queste regole è rappresentato da principi fondamentali, universalmente validi: la distinzione, la proporzionalità e la precauzione. Quando si usano munizioni esplosive in aree popolate o dove vi sono "concentrazioni di civili" il rispetto di questi principi è particolarmente complesso e di conseguenza le autorità devono attenersi a requisiti molto rigidi. Per esempio, per osservare il principio della proporzionalità, prima dell'attacco contro un obiettivo militare la valutazione della situazione deve tenere conto anche degli effetti indiretti ragionevolmente prevedibili dell'attacco. In caso di violazione del diritto internazionale umanitario entrano in gioco le basi giuridiche esistenti della responsabilità internazionale degli Stati e della responsabilità penale individuale per crimini di guerra.
2. Nell'ambito della Convenzione su alcune armi convenzionali (CCW; RS 0.515.091) la Svizzera si impegna in particolare affinché l'impiego di munizioni esplosive dove vi sono concentrazioni di civili abbia un posto fisso nell'ordine del giorno della CCW.
Il tema è discusso anche in occasione di incontri informali nel quadro di un gruppo a Ginevra, istituito su iniziativa dell'Austria e di cui fa parte anche la Svizzera. Presso questi organismi il nostro Paese si spende attivamente, sottolineando da un lato che deve essere accordata la massima priorità al rispetto e all'applicazione effettiva del diritto internazionale umanitario ed evidenziando dall'altro che è indispensabile un dialogo aperto e trasparente.
3. L'Esercito svizzero deve rispettare in qualsiasi circostanza il diritto internazionale umanitario. Conformemente all'articolo 36 del primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (RS 0.518.521), nella messa a punto, nell'acquisizione o nell'adozione di una nuova arma o di nuovi mezzi e metodi di guerra la Svizzera deve verificare e garantire che il loro impiego sia compatibile con il diritto internazionale. Questa verifica delle armi è disciplinata dall'articolo 11 dell'ordinanza del Dipartimento federale della difensa, della protezione della popolazione e dello sport sugli acquisti, l'utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale (OMAT; RS 514.20), cui sono soggette anche le munizioni esplosive. Se in determinate circostanze si rendesse necessario vietare o limitare l'impiego di tali armi (p. es. in zone con un'alta concentrazione di civili), tale possibilità è integrata nelle relative disposizioni normative. Anche durante il periodo di istruzione viene provata e verificata di default la conformità alle normative.
4. In quanto Alta Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli aggiuntivi, per la Svizzera è importante che il diritto internazionale umanitario sia pienamente rispettato, applicato e rispecchiato nella politica, nella dottrina e nella prassi degli attori militari. In questo modo potrebbero essere limitate le ripercussioni dei conflitti sulla popolazione civile e sull'infrastruttura da cui dipende. È per questo che la Svizzera è al momento più occupata a fare in modo che il diritto esistente sia applicato meglio che a mettere a punto nuove regole.
Risposta del Consiglio federale.