18.4031 · Postulato · 2018-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di studiare come fornire ai consumatori informazioni credibili, comparabili e documentate sui prodotti che vengono venduti con una comunicazione o con affermazioni che ne pubblicizzano il valore ambientale.
Begründung
Nella loro comunicazione, i produttori sottolineano spesso il valore ecologico dei loro prodotti. I termini "naturale", "ecologico" o "sostenibile" sono associati ad alcuni prodotti senza che se ne capisca di preciso il perché: questi prodotti hanno davvero un minor impatto sull'ambiente? Affermazioni di questo tipo possono anche essere ingannevoli per i consumatori, che credono di fare acquisti responsabili basandosi su di esse. I casi di greenwashing, cioè l'attribuire ai propri prodotti o prestazioni vantaggi ecologici inesistenti, possono minare la credibilità di tutti i produttori. Inoltre, in questo modo si fa concorrenza sleale ai prodotti che hanno davvero un valore aggiunto ecologico.
La legge francese sulla transizione energetica dell'agosto 2015 stabilisce che i produttori che diffondono volontariamente una comunicazione o un'affermazione ambientale sui loro prodotti sono tenuti a mettere contestualmente a disposizione anche le principali caratteristiche ambientali di questi prodotti. Quando un prodotto è venduto sulla base del valore ecologico che gli è attribuito, bisogna presentarne l'impatto ambientale in maniera documentata. In Francia, i repertori di dati e gli indicatori necessari a tale documentazione sono sviluppati in collaborazione con il settore economico interessato. È importante poter assicurare che tali dati siano quantificabili, semplici da comunicare e, nel caso di prodotti simili, paragonabili tra di loro, in modo che il consumatore possa operare una scelta informata. Il sistema funziona su base volontaria: se un produttore non desidera documentare l'impatto ecologico del prodotto, è sufficiente che non faccia ricorso ad associazioni ambientali nella sua comunicazione.
Un tale sistema non potrebbe essere adottato tale quale in Svizzera, ma il Consiglio federale, che ha sempre desiderato puntare sulla responsabilità dei consumatori in materia ecologica, potrebbe ispirarvisi in modo che possano esercitarla in maniera consapevole. La riflessione dovrebbe naturalmente tener conto delle peculiarità della Svizzera e svolgersi di concerto con le organizzazioni dei consumatori e i settori economici interessati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel diritto svizzero diverse norme garantiscono già la paragonabilità e la fondatezza della comunicazione e delle affermazioni inerenti al valore ambientale dei prodotti. A tale proposito vanno menzionate in particolare le seguenti leggi:
Legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1):
In base all'articolo 15 LAgr, il Consiglio federale disciplina i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione con indirizzo ecologico. Secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica (RS 910.18), possono essere designati come biologici, ecologici o con denominazioni derivate solo i prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni della suddetta ordinanza.
Legge federale sull'energia (LEne, RS 730.0):
Questa legge contiene la base legale per la dichiarazione del consumo di energia (etichetta energia).
Legge sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0):
Questa legge, che intende promuovere l'informazione oggettiva dei consumatori, si fonda in primo luogo sul principio dell'autoregolamentazione dei diversi settori economici. Il Consiglio federale può legiferare in materia a titolo sussidiario se entro un congruo termine le organizzazioni dell'economia e dei consumatori non raggiungono un accordo oppure l'accordo è adempiuto in modo insufficiente (art. 4 LIC).
Legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0):
In base all'articolo 18 LDerr, tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, sugli oggetti d'uso e sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. Sono considerate ingannevoli anche le caratterizzazioni e le pubblicità atte a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa il metodo di produzione. In caso di violazione del divieto di inganno, l'autorità di esecuzione solleva una contestazione e può eventualmente sporgere denuncia penale.
Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241):
Questa legge ha lo scopo di garantire una concorrenza leale e inalterata. Chi pubblicizza i propri prodotti con affermazioni non conformi alla realtà rischia un'azione legale e una condanna.
Infine va ricordato il piano d'azione Economia verde, che prevede il miglioramento delle basi metodologiche per la valutazione ecologica delle materie prime e dei prodotti. La Confederazione ha partecipato a un progetto pilota europeo finalizzato a uniformare e semplificare la valutazione ecologica dei prodotti e alla comunicazione dei risultati. Nel 2019 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni presenterà al Consiglio federale un rapporto in merito.
In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale non vede al momento la necessità di ulteriori interventi.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.