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18.4033 · Interpellanza · 2018-09-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera può avvalersi di una rete di farmacie che fornisce un servizio pubblico di qualità. Le due principali fonti di reddito sono la dispensazione dei farmaci e le prestazioni necessarie per assicurarne un uso responsabile. Queste attività sono strettamente regolamentate. L'UFSP stabilisce la retribuzione delle attività di distribuzione e gli assicuratori malattie stipulano con i farmacisti una convenzione che fissa il tariffario delle loro prestazioni. Nel 2001 i farmacisti hanno adottato un sistema di retribuzione innovativo (RBP) che ha reso il loro reddito a carico dell'AOMS indipendente dal prezzo di fabbrica dei medicamenti per incoraggiare la dispensazione di generici. Il bilancio è ampiamente positivo. Inoltre, il Parlamento ha sottoposto a revisione la LPMed nel 2015 e la LATer nel 2016 per sfruttare ancora meglio le competenze e le infrastrutture delle farmacie (cfr. rapporto in adempimento del postulato 12.3864).

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Negli ultimi dieci anni, il lavoro dei farmacisti è aumentato del 17,5 per cento in termini di volume, rispetto a una crescita del 5,2 per cento del reddito netto cumulato. Dal 2001, le parti proprie alla distribuzione fissate dall'UFSP sono state ridotte e il punto tariffale negoziato con gli assicuratori è rimasto immutato. Uno studio permanente del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF) è giunto alla conclusione che il 26 per cento delle farmacie svizzere è a rischio di sopravvivenza. Ha previsto misure per salvaguardare nel tempo questo servizio al pubblico?

2. Nel rapporto di esperti del Consiglio federale è previsto di adeguare il margine di distribuzione (M23). Non teme di rimettere in tal modo in discussione l'indipendenza del prezzo e la dispensazione di generici? Le farmacie che non hanno un'attività commerciale annessa, per esempio di profumeria, non saranno minacciate?

3. Attualmente, le prestazioni dei farmacisti sono coperte dell'AOMS solo per la dispensazione di medicamenti prescritti. Come immagina la retribuzione duratura delle attività legate alle loro nuove competenze?

4. I farmacisti e i grossisti si dividono 240 franchi di margine lordo quando dispensano un medicamento il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera i 2570 franchi (art. 38 OPre). D'altro canto, constatiamo che si stanno diffondendo medicamenti la cui singola confezione costa più di 10 000 franchi. Che cosa si prevede perché la loro dispensazione in farmacia non sia deficitaria e consenta di assicurare l'osservanza e la sicurezza della terapia farmacologica?

Stellungnahme des Bundesrates

1.Nel suo rapporto in adempimento del postulato Humbel 12.3864, "Ruolo delle farmacie nell'assistenza sanitaria di base", il Consiglio federale riconosce che i farmacisti sono un pilastro importante per un'assistenza medica di base a bassa soglia. Come menzionato nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza 17.3172 Ruiz Rebecca, "Competenze estese dei farmacisti. I mezzi sono sufficienti?", il Parlamento ha esteso le competenze dei farmacisti con la revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21). Con questa estensione, dal 1° gennaio 2019 i farmacisti saranno autorizzati a dispensare senza prescrizione medica alcuni medicamenti che vi sono invece soggetti. Parallelamente, la definizione di queste competenze (diagnosi e cura di malattie di lieve entità da parte di farmacisti) è stata ripresa quale obiettivo di formazione nella legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) in vigore dal 1° gennaio 2018. Con 21,3 unità per 100 000 abitanti (2015), la densità di farmacie in Svizzera è rimasta abbastanza stabile negli ultimi anni, pur essendo leggermente inferiore alla media OCSE (25,1 per 100 000 abitanti). La situazione varia molto da un Cantone all'altro e dipende anche dal fatto se il medico è autorizzato o meno a dispensare direttamente medicamenti. Pertanto il Consiglio federale ritiene che l'assistenza sanitaria non sia a rischio.

2. Il 14 settembre 2018 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha posto in consultazione una proposta di adattamento della parte propria alla distribuzione di cui all'articolo 38 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), conformemente alle raccomandazioni del rapporto di esperti. Il progetto sfrutta il potenziale di risparmio aggiornando alcuni parametri di cui si è tenuto conto nella parte propria alla distribuzione, come i tassi d'interesse e i termini di restituzione delle eccedenze. Con questo adattamento sono attesi risparmi per circa 47 milioni di franchi a favore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), di cui circa 26 milioni andranno a carico delle farmacie. Questo progetto promuove anche la dispensazione di generici. La procedura di consultazione si concluderà il 14 dicembre 2018 (la relativa documentazione è disponibile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione).

3.Oltre alla remunerazione dei servizi logistici relativi alla dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica (art. 38 OPre), l'AOMS assume anche i costi di determinate prestazioni farmaceutiche in relazione alla dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica (art. 4a OPre). La remunerazione di queste prestazioni è fissata in una convenzione tra l'associazione mantello dei farmacisti e le associazioni degli assicuratori malattie. Le prestazioni contemplate devono tuttavia essere sempre conformi al ruolo previsto per i farmacisti, cioè correlate alla dispensazione dei medicamenti soggetti a prescrizione medica. Proponendo di accogliere la mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale 18.3387, "LAMal. Permettere l'allestimento di adeguati programmi di gestione dei pazienti", il Consiglio federale si è dichiarato disposto a studiare la possibilità di adeguare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) in modo che, nell'ambito di programmi organizzati e di qualità controllata di diagnosi precoce e prevenzione e di assistenza a malati cronici, i fornitori di prestazioni non medici possano fornire più prestazioni a carico dell'AOMS di quanto attualmente previsto per le prestazioni da loro fornite sotto la propria responsabilità al di fuori di simili programmi. Questo quadro severo dovrebbe permettere una migliore gestione del volume delle prestazioni fornite e quindi anche un migliore controllo dei costi.

4.Nel quadro della revisione dell'articolo 38 OPre attualmente in consultazione, il Consiglio federale ha tenuto anche conto dell'aumento di alcuni costi di distribuzione, soprattutto nel caso dei medicamenti più cari, e proposto di aumentare la parte propria alla distribuzione da 240 a 300 franchi per i medicamenti a partire da un prezzo di fabbrica per la consegna di 3070 franchi.

Risposta del Consiglio federale.