18.4039 · Mozione · 2018-09-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione affinché i rimboschimenti compensativi e le misure di compensazione ecologica non avvengano più sulle superfici agricole utili.
Begründung
Una rigorosa protezione del bosco aveva senso cento anni fa, quando il bosco in Svizzera era fortemente sotto pressione. Oggi la situazione è diametralmente opposta: ogni secondo mezzo metro quadrato di terre coltive è vittima dell'espansione del bosco. Oltre ai terreni necessari per lo sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture, nonostante la prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio, quasi un metro quadrato di terre coltive va perso ogni secondo, come dimostrato dai risultati dell'ultima statistica della superficie.
Fatta questa considerazione, non ha senso che il bosco continui a essere rimboschito su terre coltive o che preziose superfici siano sottratte alla produzione alimentare per misure di compensazione ecologica. Solo pochi anni fa, in Parlamento avevamo deciso di allentare i rimboschimenti compensativi. Di fatto, invece, vediamo che anche nelle regioni di montagna, dove la crescita dei boschi minaccia il nostro paesaggio e l'agricoltura, le autorità federali obbligano i Cantoni a fornire un'indennità in natura per le terre coltive, in contrasto con la protezione delle terre coltive sancita nella Costituzione federale.
Finché il bosco avanza in tutta la Svizzera e le terre coltive vanno perdute, non si possono più tollerare questi rimboschimenti compensativi e le misure di compensazione ecologica sui prati verdi o persino sulle migliori superfici coltive. Tanto più che nell'autunno del 2017 la stragrande maggioranza degli elettori (78 per cento) ha votato a favore dell'articolo 104a della Costituzione federale sulla sicurezza alimentare, affermando con decisione la necessità di conservare le terre coltive a lungo termine. Lo stesso è richiesto negli articoli costituzionali sulla pianificazione del territorio, sull'approvvigionamento nazionale e sull'agricoltura. Altrettanto vale anche per i principi della legge sulla pianificazione del territorio. Nel 2015 la CdG ha redatto un rapporto sulla protezione delle terre coltive, dal quale emerge che la Confederazione non sta adempiendo il proprio compito.
La legislazione deve essere dunque adeguata in modo tale che in futuro non si introducano rimboschimenti compensativi e misure di compensazione ecologica su terre coltive agricole. Qualora fossero previste, queste misure alternative dovrebbero assumere la forma, per esempio, di un miglioramento qualitativo all'interno delle superfici boschive o di protezione della natura che già esistono.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione propugna essenzialmente una migliore protezione delle terre coltive. Tuttavia, oltre a non apportare alcun miglioramento rimarchevole in questo senso, l'auspicata rinuncia a rimboschimenti compensativi e misure di compensazione ecologica sulle superfici agricole utili avrebbe conseguenze negative in termini di protezione delle superfici boschive. Ne risulterebbe de facto una progressiva riduzione della superficie boschiva nell'Altipiano e nelle valli, che l'introduzione dei margini statici della foresta di cui all'articolo 12a dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) non farebbe che accentuare. Ciò non solo sarebbe in contraddizione con il precetto di conservazione della foresta di cui all'articolo 3 della legge forestale (LFo; RS 921.0) e con la Politica forestale 2020 della Confederazione, ma potrebbe anche rivelarsi incompatibile con il principio di conservazione delle foreste sancito dall'articolo 77 della Costituzione federale (Cost.; RS 101).
L'obiettivo della pianificazione del territorio è garantire con gli strumenti pertinenti una gestione parsimoniosa del suolo, una risorsa scarsa, che tenga conto dell'attuale sviluppo degli insediamenti e che protegga sia le terre coltive che il bosco. Nel quadro della prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e della modifica della LFo del 16 marzo 2012, il Parlamento si è già pronunciato in merito alla tematica dei rimboschimenti compensativi, confermando essenzialmente il principio di conservazione della foresta. All'articolo 7 LFo relativo alla protezione delle terre coltive agricole, il legislatore ha tuttavia previsto un disciplinamento differenziato della materia a seconda dell'estensione della superficie boschiva (art. 7 cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 lett. a LFo nonché art. 9 cpv. 1 OFo), il che comporta, per esempio, la possibilità di adottare, in via eccezionale, provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio al posto della compensazione in natura. Si tratta di una risposta soddisfacente alla richiesta di protezione delle terre coltive.
I provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio secondo la LFo che possono essere adottati al posto dei rimboschimenti compensativi come pure le altre misure di compensazione ecologica di cui nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 18b cpv. 2 LPN; RS 451) menzionate nella mozione possono essere applicate sia a superfici di insediamento che a superfici agricole, boschive o di altro genere, come le superfici di protezione della natura esistenti. A seconda del tipo di provvedimento è possibile continuare a utilizzare la superficie in questione per scopi agricoli o iniziare a gestirla come superficie per la promozione della biodiversità in conformità con il diritto agrario. Nel caso delle superfici di compensazione ecologica è particolarmente importante che le superfici siano interconnesse, il che può essere garantito soltanto dalla presenza capillare, ossia anche nelle terre coltive, di superfici ricche di biodiversità. Occorre inoltre prestare attenzione a mantenere intatte le funzioni del suolo e quindi il potenziale di produzione delle diverse tipologie di superficie.
Negli ultimi decenni, la superficie boschiva è aumentata alle quote più elevate delle Alpi e sul versante alpino meridionale, in particolare nelle aree in cui le superfici agricole non vengono più coltivate. Diverso è il discorso per quanto riguarda le aree utilizzate in modo intensivo alle quote più basse, dove le superfici boschive, come anche le terre coltive e le superfici ricche di biodiversità delimitate come tali, continuano a essere sotto pressione per lo più a causa degli insediamenti e delle infrastrutture. Secondo la statistica della superficie, la perdita media di terre coltive è sì quantificabile a 3500 ettari l'anno, ma di questi soltanto l'1 per cento (33 ettari) è utilizzato come compensazione in natura per dissodamenti definitivi. Inoltre, tra il 2015 e il 2017 si è rinunciato completamente alla compensazione in natura nel caso di una perdita media pari a 11 ettari l'anno (un terzo dei dissodamenti definitivi), sfruttando quindi le possibilità offerte dal disciplinamento differenziato in materia di compensazione in natura introdotto con la modifica della LFo del 16 marzo 2012. Si rileva pertanto che la riduzione delle terre coltive dipende in minima parte dal sistema della compensazione in natura e che essa è dovuta principalmente agli effetti dello sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.