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18.4040 · Mozione · 2018-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Per effetto del principio di precauzione e a titolo di misura di sostegno per l'adempimento dell'articolo 27 capoverso 1 LPAc, la prevista modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque deve tenere conto dei criteri seguenti:

1. le acque devono essere mantenute prive di pesticidi;

2. il valore generico prescritto fin qui, pari a 0,1 microgrammo per litro, non deve essere superato;

3. il valore generico prescritto delle sostanze la cui concentrazione scende a meno 0,1 microgrammo per litro con l'applicazione di valori basati sull'effetto, deve essere sostituito, attenendosi al valore limite appropriato;

4. l'utilizzo di pesticidi il cui valore prescritto è sostanzialmente inferiore a 0,1 microgrammo per litro, va vietato o limitato nel modo più rigoroso;

5. oltre all'analisi delle singole sostanze, occorre tenere conto dell'inquinamento totale derivante da miscele di pesticidi, fissando un valore complessivo (ad es. 0,5 microgrammi per litro).

Begründung

L'OPAc stabilisce che la qualità delle acque deve essere tale da non avere effetti pregiudizievoli sulle biocenosi di piante, animali e microrganismi (Allegato 1 n. 1 cpv. 3c). A livello nazionale, il piano d'azione dei prodotti fitosanitari formula al punto 5.5, obiettivo intermedio 1: "Entro il 2027 viene dimezzata la lunghezza delle sezioni della rete svizzera dei corsi d'acqua con superamenti dei valori numerici per la qualità dell'acqua giusta l'OPAc." Un eventuale aumento dei valori limite per i pesticidi non consentirebbe di migliorare la qualità dell'acqua. Tuttavia, in molti casi i corsi d'acqua svizzeri contengono già ora una miscela di pesticidi diversi. Non destano allarme solo l'abbondanza di sostanze nocive, ma anche le concentrazioni dei singoli pesticidi, spesso superiori al valore limite. A causa dei mutamenti climatici, l'inquinamento da prodotti chimici è aggravato da ulteriori fattori, come la scarsità d'acqua o le alte temperature. Sono anzitutto i piccoli corsi d'acqua a dover essere protetti in modo particolare. L'inquinamento da pesticidi è potenzialmente letale per gli organismi acquatici. Inoltre mette a rischio anche la salute degli uomini.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione sulla protezione delle acque ha lo scopo di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e di mantenere il loro livello di inquinamento il più basso possibile. Le norme attuali non sono tuttavia riuscite a evitare i danni procurati alla flora e alla fauna dai microinquinanti presenti in numerosi laghi e corsi d'acqua. La revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) attualmente in corso prevede per alcune sostanze nuovi valori (valori limite) differenziati al fine di proteggere in modo mirato gli organismi acquatici dalle sostanze problematiche.

Il primo e il secondo criterio enunciati dall'autrice della mozione, secondo cui i corsi d'acqua dovrebbero essere praticamente privi di residui di pesticidi (prodotti fitosanitari e biocidi), potrebbero essere soddisfatti solo vietando quasi completamente l'uso di pesticidi. Il Consiglio federale si oppone a una simile misura in quanto sarebbe realizzabile solo a costo di limitazioni insostenibili per l'agricoltura e altri settori dell'economia.

Anche il Consiglio federale vuole ridurre fortemente la presenza di pesticidi e di altri inquinanti nelle acque, tuttavia intende intervenire dapprima su quelle sostanze che effettivamente pregiudicano la flora e la fauna delle acque superficiali o minacciano le risorse di acqua potabile (principio del rischio). A tal fine, conferma pertanto la procedura seguita attualmente, secondo la quale i pesticidi possono essere messi in commercio solo previa omologazione. Ai fini dell'omologazione vengono valutati i rischi per l'uomo e per l'ambiente nell'intento di garantire un livello di protezione elevato. Se dall'utilizzo dei pesticidi emergono rischi troppo elevati per l'uomo e per l'ambiente si procede a una nuova valutazione mirata. La legislazione sulla protezione delle acque, sui prodotti chimici e sull'agricoltura viene integrata all'occorrenza con nuove prescrizioni in materia di protezione e di utilizzo.

I nuovi valori limite fissati nell'OPAc valgono unicamente per i pesticidi già presenti nelle acque, mentre non autorizzano l'immissione di quantità corrispondenti di tali sostanze nei nostri fiumi e nei nostri laghi. Questi valori rappresentano un riferimento per riconoscere un rischio troppo elevato per gli organismi acquatici e adottare le misure di protezione del caso. Conformemente all'articolo 47 OPAc, spetta al Cantone risolvere i problemi locali di inquinamento delle acque. Se l'inquinamento è molto più diffuso, si possono prendere in considerazione, nel caso di sostanze problematiche, anche misure nazionali, ad esempio, come detto in precedenza, una nuova valutazione dell'omologazione oppure nuove disposizioni normative.

Il terzo e il quarto criterio enunciati dall'autrice della mozione sono compatibili con il succitato principio del rischio e sono attuati: per i pesticidi e altri inquinanti che pregiudicano gli organismi acquatici già con concentrazioni meno 0,1 microgrammo per litro, i valori limite vengono ridotti rispetto al valore unitario attuale di 0,1 microgrammo per litro. La procedura descritta poco sopra permette di depurare notevolmente le acque, in particolare dalle sostanze menzionate.

Il quinto criterio enunciato dall'autrice della mozione viene attuato non nel senso di un valore limite complessivo generale ma attraverso il principio del rischio. Già oggi, infatti, vale la seguente esigenza: le sostanze immesse dall'uomo in un ricettore naturale non devono pregiudicare piante, animali e microorganismi sensibili (allegato 2 numero 11 lettera f OPAc). Lo stesso vale anche per le miscele di pesticidi. Per poterle valutare viene sommato l'effetto delle singole sostanze sugli organismi acquatici. Se dalla valutazione risulta che non possono essere esclusi danni agli organismi acquatici, l'esigenza è da considerarsi non soddisfatta e devono essere adottate le misure del caso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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