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18.4052 · Mozione · 2018-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge che permetta alla Confederazione e ai Cantoni di accordare diritti di parte pieni o limitati nei procedimenti penali per reati concernenti la protezione degli animali anche a organizzazioni e persone che non sono autorità, in particolare a organizzazioni per la protezione degli animali.

Begründung

Attualmente il Codice federale di procedura penale (CPP) non permette a Confederazione e Cantoni di accordare diritti di parte a organizzazioni o persone che non sono autorità. Ciò impedisce di salvaguardare gli interessi pubblici con efficacia e a basso costo.

Di attualità in questo settore è il cosiddetto modello bernese di protezione degli animali, secondo cui il Consiglio di Stato bernese accorda ad esempio a un'organizzazione di protezione degli animali diritti di parte nei procedimenti penali per reati concernenti la protezione degli animali (cfr. art. 13 cpv. 3 della legge del Cantone di Berna sull'agricoltura). Il Cantone di Berna ha conferito questi diritti all'associazione mantello delle organizzazioni bernesi di protezione degli animali (Dachverband Berner Tierschutzorganisationen, DBT), che da anni esercita il diritto di ricorso e si impegna per un'esecuzione coerente della legislazione sulla protezione degli animali. Nell'esercizio del suo compito il DBT funge da ente di controllo indipendente nell'esecuzione cantonale. Inoltre collabora strettamente con le autorità e altri gruppi di interesse per portare la voce degli animali dinanzi ai giudici, contribuendo così in misura decisiva all'elevato standard di protezione degli animali del Cantone di Berna. Il modello bernese di protezione degli animali permette tra le altre cose di ottenere sentenze giudiziarie innovative con la diretta partecipazione della protezione degli animali.

Come rileva il Tribunale federale nella sua decisione del 14 giugno, il modello bernese di protezione degli animali è contrario all'articolo 104 capoverso 2 CPP. Di conseguenza, per non ostacolare soluzioni appropriate come il modello bernese che è efficace e dà buoni risultati con costi contenuti, le basi legali federali vanno modificate conferendo in particolare alle organizzazioni di protezione degli animali diritti di parte pieni ai sensi del CPP affinché possano intervenire come organi indipendenti nei processi penali concernenti reati contro la protezione degli animali. In Svizzera sarà così possibile garantire anche in futuro l'elevato standard di protezione degli animali e in particolare la sua esecuzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Al centro di un procedimento penale vi sono l'imputato, l'accusatore privato e lo Stato che persegue (art. 104 cpv. 1 del Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). I diritti di parte (p. es. legittimazione a ricorrere) spettano in primo luogo a questi attori. Secondo l'articolo 104 capoverso 2 CPP la Confederazione e i Cantoni possono tuttavia conferire diritti di parte pieni o limitati ad altre autorità incaricate di tutelare interessi pubblici.

Il concetto di "autorità" non è definito nel CPP. Il Tribunale federale parte dal presupposto che il concetto deve essere inteso in senso ristretto, in particolare tenuto conto della chiara volontà del legislatore, nonché del senso e scopo della disposizione. Anche la maggior parte delle opinioni espresse nella dottrina condivide questa interpretazione. La concessione di diritti di parte a un'autorità richiede pertanto che (1) le sia stato delegato un compito di diritto pubblico spettante alla collettività, (2) in tale ambito le siano attribuiti poteri sovrani, (3) la gestione e la contabilità dei suoi compiti pubblici sottostiano alla vigilanza dello Stato, dunque l'organizzazione sia sufficientemente integrata nelle istituzioni della collettività pubblica e (4) la sua attività di servizio pubblico sia rimunerata dallo Stato (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 14 giugno 2018, 6B_982/2017 consid. 2.4.4 e 2.5).

Rispettate tali condizioni, ai Cantoni resta comunque un margine di manovra sufficiente per accordare diritti di parte pieni o limitati alle autorità, in particolare nel settore della protezione degli animali, affinché esse possano rappresentare in maniera efficace gli interessi pubblici nel perseguimento delle fattispecie penale in questione. Lo dimostrano le diverse normative cantonali (cfr. p. es. §17 della legge sulla protezione degli animali del Cantone di Zurigo, 554.1, art. 38 cpv. 1 della legge di applicazione del CPP del Canton San Gallo, 962.1) e anche il fatto che il Cantone di Berna, interessato dalla citata decisione del Tribunale federale, ha già adeguato la sua legislazione (art. 13 cpv. 3 legge cantonale sull'agricoltura del Canton BE nella versione finale del 6 giugno 2018, BSG 910.1; non ancora in vigore).

Durante i dibattiti per l'approvazione del CPP il Parlamento ha valutato in dettaglio l'opportunità di accordare diritti di parte alle associazioni che si sono poste il compito di tutelare interessi generali. Alla fine ha però respinto tale possibilità, seguendo il Consiglio federale. Determinante è stata la considerazione, tuttora valida, secondo cui nella procedura penale il pubblico ministero agisce quale autorità incaricata di tutelare gli interessi collettivi generali ed esercitare d'ufficio la prerogativa punitiva (dello Stato). L'ammissione di altre parti comporterebbe inoltre lavoro supplementare, allungherebbe i procedimenti penali e cagionerebbe costi aggiuntivi per i Cantoni. Si deve pure tenere presente che la concessione di diritti di parte ad associazioni e organizzazioni private sarebbe in certo qual modo in contraddizione con il fatto che il CPP - diversamente dalle precedenti normative cantonali - non contempla la cosiddetta procedura dell'accusa privata. L'estensione dei diritti di parte sarebbe dunque un'espressione di sfiducia nei confronti del Ministero pubblico e nel lungo termine non si limiterebbe al settore della protezione degli animali.

Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene opportuna la modifica del diritto vigente chiesta dall'autrice della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.