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18.4054 · Mozione · 2018-09-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di congelare le risorse umane e finanziarie ai livelli del 2017 per la futura gestione delle strutture nazionali della collaborazione interistituzionale. L'attenzione va diretta a una definizione snella e trasparente dei compiti e delle competenze, a una determinazione esatta delle problematiche e dei destinatari e a una riduzione delle sovrapposizioni all'interno dell'Amministrazione federale e di altri organi.

Begründung

Dalla valutazione delle strutture nazionali della collaborazione interistituzionale (CII) è risultato che i compiti e le competenze di questo organo, e di conseguenza anche il suo senso e la sua utilità, non sono chiari. È infatti emersa "la mancanza di una definizione chiara e di una comprensione uniforme in seno all'organizzazione nazionale CII riguardo alle sue competenze (in termini di gruppi target nonché di problemi e temi specifici, anche e soprattutto in senso negativo), agli obiettivi che la CII nazionale deve perseguire e alle conclusioni che si possono trarre per i diversi campi d'azione" (pag. XI del riassunto in italiano del rapporto). Lo scopo originario di questo organo (vale a dire coordinare le diverse attività di CII cantonali) resta in pratica inadempiuto.

Inoltre si sta già delineando il tentativo di attribuire le lacune rilevate a problemi di risorse, in particolare alla mancanza di personale. Ma continuare a gonfiare un apparato il cui problema risiede essenzialmente nella definizione dei compiti e degli obiettivi sarebbe irresponsabile e inefficiente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per collaborazione interistituzionale (CII) si intende la collaborazione tra varie istituzioni che operano nei settori della sicurezza sociale, della formazione e dell'integrazione, nell'intento di coordinare in maniera mirata le misure di reinserimento professionale per un'integrazione rapida e durevole di clienti registrati in più sistemi.

L'obiettivo della CII è ottimizzare i punti di convergenza tra le istituzioni e ovviare alla mancanza di chiarezza in materia di competenze. Si riducono così al minimo le sovrapposizioni all'interno dell'Amministrazione federale e rispetto ad altri organi.

Come già esposto dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione Herzog 16.3843, "Sciogliere le strutture nazionali della collaborazione interistituzionale", il rapporto di valutazione redatto nel 2016 ha confermato l'utilità delle strutture nazionali della CII create nel 2010 e l'adempimento sostanziale dei loro compiti (pag. 40 del rapporto finale, in tedesco). I convegni annuali organizzati per favorire lo scambio di esperienze sono apprezzati dalla gran maggioranza dei coordinatori cantonali della CII (pag. 42).

Il rapporto segnala inoltre un impiego modesto di risorse per le strutture nazionali della CII, in linea con gli obiettivi iniziali. Tenendo conto dei compiti attuali constata che, con la decisione di ridurre il personale ai minimi termini, si dovranno prevedere discontinuità nell'adempimento dei loro compiti (pag. 44). Al fine di garantire la professionalità del servizio nazionale della CII è stato proposto di creare un nuovo posto nella direzione (pag. 43).

Anche sulla base di queste premesse, i dipartimenti coinvolti - il Dipartimento federale dell'interno (DFI), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) - hanno stabilito con la decisione istitutiva del 29 marzo 2017 di continuare a dirigere le strutture nazionali della CII. Nell'allegato alla decisione istitutiva ne hanno precisato gli obiettivi e i compiti e definito le procedure. Hanno inoltre creato un posto nella direzione dell'unità specializzata CII con percentuale d'impiego dell'80 per cento, finanziato in modo proporzionale dai quattro partner CII della Confederazione, nel quadro delle risorse umane già esistenti.

Come previsto dalla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA 172.010, art. 55), i dipartimenti e il Consiglio federale possono istituire conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di svolgere funzioni di coordinamento. I dipartimenti coinvolti si riservano la possibilità di verificare periodicamente l'organizzazione delle strutture nazionali della CII e di adeguarla secondo le necessità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.