18.4055 · Interpellanza · 2018-09-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Perché intende riservare un diverso trattamento agli impianti di stoccaggio rispetto alle centrali di pompaggio per quanto riguarda la fatturazione dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete per il prelievo di elettricità? I requisiti normativi non dovrebbero essere indipendenti dalla tecnologia utilizzata?
2. Il Collegio è consapevole che nella riorganizzazione del sistema energetico gli impianti di stoccaggio dovranno in futuro assumere un ruolo importante per garantire l'equilibrio tra la produzione di elettricità a partire da fonti rinnovabili (fortemente fluttuante e dipendente dalle condizioni meteorologiche) e il consumo di elettricità?
3. Non è forse dell'opinione che, se gli impianti di stoccaggio saranno tenuti al versamento dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete, anche la deroga concessa alle centrali di pompaggio sarà a rischio e dovrà essere messa in discussione?
4. È consapevole che il nuovo articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) che considera gli impianti di stoccaggio come consumatori finali per quanto concerne il prelievo di elettricità dalla rete è in contrasto con l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) in cui un consumatore finale è definito come cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, creando un'incertezza giuridica?
Begründung
Nel progetto di consultazione per la modifica delle ordinanze relative alla Strategia Reti elettriche è previsto che chi preleva energia elettrica dalla rete ai fini dello stoccaggio, per questo prelievo è considerato come consumatore finale, sempre che non utilizzi l'energia elettrica per azionare pompe in centrali ad accumulazione con pompaggio. In futuro, gli impianti di stoccaggio dovranno quindi versare i corrispettivi per l'utilizzazione della rete per il prelievo di elettricità dalla stessa. Ne conseguirà un notevole peggioramento della loro redditività e una disparità di trattamento rispetto alle centrali di pompaggio solo perché la tecnologia usata è differente. Si verrà inoltre a creare uno svantaggio concorrenziale tra gli impianti di stoccaggio in Svizzera e quelli in Germania, poiché questi ultimi sono esenti dall'obbligo di versare i corrispettivi per l'utilizzazione della rete per una durata di 20 anni a partire dalla loro messa in esercizio.
Nel futuro sistema energetico basato sulla produzione decentralizzata saranno necessari sempre più impianti di stoccaggio per garantire l'equilibrio tra la produzione di energia elettrica a partire dalle nuove fonti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico), caratterizzata da forti oscillazioni e quindi non facilmente controllabile, e il consumo di elettricità. In linea di principio, non ci sono differenze tra l'esercizio degli impianti di stoccaggio e quello delle centrali di pompaggio. È interesse di tutti che tutti gli impianti di stoccaggio, a prescindere dalla tecnologia, siano esentati dal versamento dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. La politica del Consiglio federale si orienta fondamentalmente al principio di causalità. Pertanto, un'esenzione dai corrispettivi per l'utilizzazione della rete potrebbe essere presa in considerazione per altre tecnologie di stoccaggio solo se l'impiego di una simile tecnologia è utile alla rete e consente in tal modo di ridurre i costi. Al contrario, l'esenzione deve essere esclusa se il ricorso a una data tecnologia comporta un aumento dei costi di rete. Un comportamento utile alla rete non è però sempre evidente e per dimostrarlo è richiesto un onere elevato. Le esenzioni non legittime dai corrispettivi per l'utilizzazione della rete comportano un aumento dei costi di rete, che a loro volta graverebbero ulteriormente su tutti gli altri consumatori finali.
La deroga prevista per le centrali ad accumulazione con pompaggio si giustifica col fatto che con l'elevata correlazione tra la domanda coperta da questi impianti e i prezzi all'ingrosso si crea automaticamente un incentivo ad adottare un comportamento utile al sistema e alla rete. Con molta probabilità queste centrali si approvvigionano dalla rete di trasporto quando il carico da coprire è contenuto e immettono energia elettrica nella rete quando tale carico è elevato. Rispetto a questo punto, le centrali ad accumulazione con pompaggio si differenziano dalle nuove tecnologie di stoccaggio. Per gli impianti di stoccaggio decentralizzati, il prezzo all'ingrosso non è un indicatore appropriato per inquadrare la situazione della rete di distribuzione.
2. Per quanto riguarda la Strategia energetica 2050 e il potenziamento delle energie rinnovabili, l'utilizzo delle flessibilità avrà un ruolo importante, specialmente per quanto riguarda le tecnologie di stoccaggio. Un utilizzo maggiormente razionale delle flessibilità richiede anche condizioni quadro regolatorie più idonee, in modo che le flessibilità possano integrarsi meglio nel mercato a breve e medio termine. La revisione attualmente in corso della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), la cui consultazione si concluderà il 31 gennaio 2019, prevede il miglioramento delle condizioni quadro dell'utilizzo della flessibilità: secondo la proposta del Consiglio federale, i gestori della rete di distribuzione che ricorrono alle flessibilità per fronteggiare le congestioni nella rete devono rimunerare i fornitori della flessibilità quali, ad esempio, i gestori degli impianti di stoccaggio. Così, le fonti di flessibilità, di cui fanno parte anche gli impianti di stoccaggio decentralizzati, che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, versano corrispettivi per l'utilizzazione della rete. Tuttavia, a condizione che forniscano un contributo alla rete (utilità per la rete), ricevono un indennizzo.
4. Secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LAEl, il consumatore finale è chi acquista energia elettrica per proprio uso, eccettuato quello da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio. Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 LAEl, il Consiglio federale può precisare e adeguare alle mutate condizioni tecniche le nozioni definite o utilizzate nella LAEl. Il Consiglio federale si è avvalso di questa possibilità nella sua proposta concernente l'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71), visto che nel quadro della Strategia Reti elettriche il legislatore ha esplicitamente integrato nella legge la nozione di impianto di stoccaggio (cfr. art. 17a e 17b LAEl nella versione del 15 dicembre 2017, FF 2017 6763). Secondo il Consiglio federale, la precisazione proposta fissa nell'ordinanza quella che attualmente è già un'interpretazione del diritto vigente. Il principio del prelievo stabilisce che deve pagare per l'utilizzazione della rete chi preleva dalla rete e non chi immette nella rete. Pertanto, la proposta non è in contraddizione con la definizione legale e crea certezza del diritto.
Risposta del Consiglio federale.