18.4061 · Mozione · 2018-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinamento delle IPG, affinché le pause per l'allattamento oggi pagate dai datori di lavoro siano finanziate tramite le IPG.
Begründung
Sia la legge federale sul lavoro che le relative ordinanze contengono prescrizioni esplicite a tutela delle madri allattanti sul posto di lavoro (art. 60 Durata del lavoro e dell'allattamento in caso di gravidanza e di maternità, Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, OLL 1).
Attualmente i tempi necessari all'allattamento sono integralmente a carico dei datori di lavoro. Alle difficoltà organizzative che impediscono loro di garantire pause per l'allattamento si aggiungono dunque anche perdite finanziarie. Se i costi venissero assunti dalle IPG, è probabile che i datori di lavoro si dimostrerebbero più aperti nei confronti delle pause per l'allattamento retribuite, in particolare nelle piccole e medie imprese.
Soltanto in poche aziende le future madri vengono informate attivamente della possibilità di continuare ad allattare anche dopo il rientro al lavoro e delle relative disposizioni di legge. Molte madri esitano pertanto a rivendicare il loro diritto di allattare durante l'orario lavorativo a spese del proprio datore di lavoro. E altrettanti datori di lavoro non sono adeguatamente informati in proposito o non desiderano assumersi questa responsabilità. La situazione odierna è dunque insoddisfacente e contraria all'interesse sia dei datori di lavoro sia delle madri allattanti nel processo lavorativo.
Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinamento delle IPG, affinché le pause per l'allattamento oggi pagate dai datori di lavoro siano finanziate tramite le IPG.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I vantaggi dell'allattamento e della sua promozione sono largamente riconosciuti. L'allattamento influisce in misura significativa sulla salute e sullo sviluppo del bambino. Per questa ragione alle madri che riprendono a lavorare dopo il congedo maternità è concesso l'allattamento sul posto di lavoro.
Gli articoli 35 e 35a della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e le relative disposizioni d'esecuzione tengono conto della situazione particolare delle madri allattanti: a queste ultime devono essere concessi il tempo e gli spazi necessari all'allattamento. Dal 1° giugno 2014, inoltre, durante il primo anno di vita del bambino hanno diritto a pause per l'allattamento (o per il tiraggio del latte) retribuite - di 30, 60 o 90 minuti al giorno - in funzione della durata del lavoro giornaliero (art. 60 cpv. 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro; OLL 1; RS 822.111). Questa regolamentazione concretizza il contenuto della Convenzione numero 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare l'articolo 10 che prevede per le madri che allattano pause per l'allattamento retribuite.
Il Consiglio federale ritiene che la copertura dei costi delle pause per l'allattamento rientri nel quadro della protezione particolare e dell'obbligo generale di assistenza del datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti e che non faccia parte dei compiti dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), che ha invece lo scopo di compensare la perdita di guadagno a seguito di una prolungata assenza per chi presta servizio o in caso di maternità. Un inquadramento nelle IPG cagionerebbe in questo ramo assicurativo costi di circa 60 milioni di franchi all'anno. Questa stima si basa sulla statistica del Registro delle IPG 2017 (madri che percepiscono un'indennità di maternità) tenuto conto della diminuzione del tasso d'occupazione delle madri dopo il parto. In ragione della breve durata delle interruzioni di lavoro per l'allattamento, inoltre, l'organo di esecuzione delle IPG potrebbe verificare il diritto unicamente a fronte di un onere amministrativo sproporzionato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.