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18.4069 · Interpellanza · 2018-09-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 106 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie hanno diritto alla riduzione dei premi anche le persone tenute ad assicurarsi con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide l'opinione che questo disciplinamento comporti un notevole onere burocratico, soprattutto per i Cantoni, e sia totalmente sproporzionato rispetto alla sua effettiva utilità per la politica sociale?

2. Non ritiene problematico che vengano accordate riduzioni dei premi a persone (munite di permesso L o G) che in massima parte non sono domiciliate in Svizzera e traggono quindi notevoli vantaggi dal costo della vita inferiore del Paese in cui vivono?

3. Quale margine di manovra hanno i Cantoni per limitare i presupposti che danno diritto a una riduzione dei premi?

Begründung

Nei settori economici che impiegano numerosi dimoranti temporanei (turismo, agricoltura, edilizia ecc.) vengono pagati salari relativamente bassi, poiché le persone che vi lavorano ricevono perlopiù vitto e alloggio a condizioni notevolmente agevolate. Inoltre, non sono domiciliate in Svizzera, ma ci vengono soltanto stagionalmente. Non vivendo in Svizzera, la stragrande maggioranza di esse trae notevoli vantaggi dal costo della vita (decisamente) inferiore nel proprio Paese di origine. È quindi discutibile che lo strumento della riduzione dei premi vada a beneficio di dimoranti temporanei che non si trovano realmente in condizioni economiche modeste. Inoltre il disciplinamento vigente comporta un notevole onere burocratico.

Stellungnahme des Bundesrates

1. I dimoranti temporanei che si affiliano all'assicurazione malattie svizzera pagano i premi svizzeri. Conformemente al principio della parità di trattamento, non vi è motivo di escludere questa categoria di assicurati dalla riduzione dei premi. Secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i lavoratori stranieri godono degli stessi vantaggi sociali di quelli svizzeri.

2. Poiché pagano le imposte alla fonte contribuendo così al suo finanziamento, il Consiglio federale ritiene del tutto giustificato che gli assicurati con un permesso G o L, se di condizioni economiche modeste, possano beneficiare della riduzione dei premi. Spetta ai Cantoni verificare se queste persone ne hanno diritto in considerazione della loro situazione finanziaria. Per il calcolo della riduzione dei premi i Cantoni possono, nei limiti del diritto superiore, tenere conto nella loro legislazione della differenza di potere d'acquisto tra la Svizzera e i Paesi di residenza dei frontalieri. Va inoltre osservato che i lavoratori frontalieri dei Paesi limitrofi possono esercitare il loro diritto di opzione e assicurarsi nel loro Paese di residenza.

3. Il diritto alla riduzione dei premi degli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi e dei frontalieri che lavorano in Svizzera è soggetto alle condizioni generali previste dal diritto cantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le disposizioni cantonali sulla riduzione dei premi dell'assicurazione malattie costituiscono diritto cantonale autonomo. I Cantoni possono dunque legiferare in materia, ma sono tenuti a rispettare le prescrizioni del diritto internazionale, in particolare dell'ALC, e di quello federale.

Risposta del Consiglio federale.