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18.4083 · Interpellanza · 2018-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Recentemente l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha reso noto che i tetti degli edifici dei proprietari svizzeri potrebbero generare 50 terawattora di energia elettrica all'anno prodotta grazie a impianti fotovoltaici (UFE, 26 settembre 2018). Si tratta di un considerevole aumento del potenziale energetico rispetto alla stima pari a 11,1 terawattora all'anno fatta dal Consiglio federale nel messaggio sulla revisione della legge sull'energia del 4 settembre 2013 (cfr. messaggio a pag. 6521). Pertanto il potenziale indigeno è superiore del 400 per cento rispetto a quanto ipotizzato nel 2013. A ciò si aggiunge il fatto che all'inizio dell'introduzione della rimunerazione per l'immissione di energia elettrica il prezzo dell'energia solare era pari a circa 90 centesimi per chilowattora, mentre oggi tale prezzo è diminuito di circa l'80 per cento, attestandosi a 10 centesimi per chilowattora. La revisione della legge sull'energia e la regolamentazione sul consumo proprio di cui all'articolo 35 LEne si basano ancora in massima parte su dati superati. Tale regolamentazione già mostra i suoi risvolti negativi: invece di superfici dei tetti uniformi, come è il caso praticamente di tutti i tetti con tegole o rivestimenti in eternit, emerge un paesaggio "a macchie", che ricorda un po' quello dei tetti del nostro vicino a nord, che disturba visivamente l'immagine prevalentemente uniforme dei tetti e spesso anche quello degli insediamenti. Inoltre la regolamentazione sul consumo proprio non sembra affatto adatta per quei proprietari di edifici che vorrebbero alimentare i propri veicoli elettrici a basse emissioni di CO2 con l'energia elettrica prodotta in eccesso.

1. Considerati i dati di base notevolmente cambiati, il Consiglio federale è disposto ad aggiornare la regolamentazione sul consumo proprio nel settore degli edifici?

2. Come giudica la presenza sempre maggiore di impianti a integrazione totale negli edifici con standard Energia Plus (PEB), che permettono di utilizzare l'energia solare prodotta in eccesso per alimentare veicoli elettrici a basse emissioni di CO2?

3. Si ipotizza che i provvedimenti in materia energetica non permettono affatto di raggiungere gli obiettivi della Strategia energetica 2050. Lo sfruttamento dell'intera superficie dei tetti non sarebbe un contributo più sensato volto a rafforzare la responsabilità individuale di tutti i proprietari di edifici e un approvvigionamento nazionale meno dipendente dall'energia fossile e nucleare?

4. Nel caso in cui un tale adeguamento della strategia in materia di edifici dovesse comportare un aumento dei costi della rimunerazione per l'immissione di elettricità, malgrado una diminuzione dell'80 per cento del prezzo dell'energia fotovoltaica, il Consiglio federale sarebbe disposto a

a. adeguare la regolamentazione attuale alle odierne e reali circostanze?

b. assicurare pari trattamento a tutti i beneficiari della rimunerazione (art. 8 Cost.) e limitare per tutti i contributi di promozione al 30 per cento degli investimenti edilizi relativi agli impianti geotermici, eolici e idroelettrici di piccole dimensioni fino a 10 gigawattora, come pure agli edifici con standard Energia Plus, che di norma permettono ancora di ridurre l'80 per cento delle perdite di energia e le emissioni di CO2?

5. Quali sono gli effetti a livello

a. finanziario,

b. energetico ed

c. ecologico di un'attuazione di quanto enunciato al punto 4b?

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto va considerato che il potenziale di 50 terawattora all'anno recentemente pubblicato e relativo alla produzione elettrica in Svizzera di impianti fotovoltaici installati sui tetti è un dato tecnico che non tiene conto della redditività. Nel messaggio del 4 settembre 2013 concernente la nuova legge sull'energia (FF 2013 6489) è stato indicato il potenziale utilizzabile in modo sostenibile, tenuto conto della redditività.

1. No, tuttavia in base ai risultati del monitoraggio della Strategia energetica 2050 in futuro il Consiglio federale esaminerà la necessità di eventuali altre misure.

2. L'investitore deve valutare nel singolo caso quale dimensione dell'impianto è ottimale, sulla base di criteri economici e tecnici. Nel fare i calcoli, egli può tenere conto anche della futura evoluzione del proprio consumo, ad esempio nell'ambito della mobilità elettrica. Tali analisi devono indicare se è opportuno fin dall'inizio optare per una copertura totale delle superfici del tetto oppure se procedere a un ampliamento per gradi.

3. Il potenziamento della produzione elettrica a partire da fonti rinnovabili è in linea con i valori indicativi per il 2020 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0). Nel 2017 la produzione di energia elettrica da energie rinnovabili (esclusa l'energia idroelettrica) si è attestata su 3653 gigawattora, ovvero il 6,4 per cento dell'intera produzione elettrica netta. Il valore indicativo per il 2020 è di 4400 gigawattora. Sempre nello stesso anno era già stato raggiunto il 75 per cento dell'obiettivo di potenziamento pari a 3000 gigawattora fissato per il periodo compreso tra l'anno di riferimento 2010 e il 2020. In particolare l'energia fotovoltaica ha registrato dal 2010 un forte aumento in termini assoluti. Pertanto il Consiglio federale non vede la necessità di modificare la politica di promozione.

4./5. Secondo l'articolo 22 capoverso 1 LEne, i tassi di rimunerazione si basano "sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto". Pertanto non è prevista dal legislatore una riduzione forfettaria dei tassi di rimunerazione al 30 per cento dei costi di investimento, né per gli impianti RIC esistenti né per quelli nuovi. A ciò si aggiunge il fatto che il sistema di rimunerazione per l'immissione di energia elettrica (RIC) scadrà nel 2022. Quindi non vi sarà più una rimunerazione per gli impianti eolici e i piccoli impianti idroelettrici fino a 10 megawatt per i quali era prevista solo la RIC. Conformemente all'articolo 33 LEne, per i nuovi impianti geotermici la promozione è limitata ai contributi per l'esplorazione di risorse geotermiche e alle garanzie.

Risposta del Consiglio federale.