18.4086 · Mozione · 2018-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di adottare le misure seguenti:
1. sostenere i Cantoni elaborando raccomandazioni in materia di garanzia della qualità nella riduzione dei rischi in prigione;
2. prescrivere una sorveglianza dell'attuazione della legge sulle epidemie da parte dei Cantoni;
3. prevedere un monitoraggio delle misure adottate e della qualità dell'offerta dei penitenziari.
Begründung
Rispondendo alla mia interpellanza del dicembre del 2016, il Consiglio federale ha confermato che chiunque sconti una pena detentiva deve poter fruire di appropriate misure di prevenzione e riduzione dei rischi. Ha inoltre riconosciuto l'esistenza di profonde differenze tra i Cantoni per quanto riguarda l'offerta di misure di riduzione dei rischi. In effetti, soltanto una dozzina dei 110 penitenziari svizzeri mette a disposizione dei detenuti tossicodipendenti materiale da iniezione sterile.
Inoltre, i dati disponibili sulla qualità dell'offerta sono insufficienti.
Ciò nonostante, il Consiglio federale pensava che i Cantoni avrebbero rapidamente adottato le misure necessarie per adempiere le condizioni richieste dalle nuove disposizioni della legge sulle epidemie e della sua ordinanza d'esecuzione.
Oggi non si può far altro che constatare che, da allora, la situazione non è cambiata e che sono sempre gli stessi Cantoni ad adoperarsi per migliorare le cose.
Eppure, ricerche eseguite in Svizzera e all'estero hanno dimostrato che i detenuti sono più esposti alle malattie infettive del resto della popolazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le disposizioni dell'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) stabiliscono che gli istituti di pena devono garantire alle persone in loro custodia l'accesso a provvedimenti adeguati di prevenzione delle malattie infettive e soprattutto di riduzione dei danni. Il Consiglio federale condivide l'intento avanzato nella mozione e parte dal presupposto che tutti gli istituti di pena adempiano questi obblighi legali. L'esecuzione dei provvedimenti di privazione della libertà e la gestione degli istituti di pena rientrano di norma nella sfera di competenza dei Cantoni. La Confederazione può tuttavia prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e obbligarli a informarla sui provvedimenti d'esecuzione della LEp (art. 77 cpv. 3 lett. a e c LEp).
Nelle sue risposte alle interpellanze Fehlmann Rielle 16.3986, "Politica di riduzione dei rischi nelle prigioni. Auspicabile un bilancio", e Mazzone 18.3129, "Salute in prigione. Come garantire le cure necessarie alle persone non assicurate?", il Consiglio federale ha rimandato a materiale informativo e raccomandazioni sulla prevenzione delle malattie infettive e sulla riduzione dei danni. I Cantoni dispongono pertanto di solide basi per attuare in modo adeguato i provvedimenti di riduzione dei rischi previsti dalla LEp. Nelle risposte citate, il Consiglio federale ha ricordato anche organizzazioni le cui attività mirano a garantire un'assistenza sanitaria ineccepibile a tutti i detenuti. A titolo di esempio può essere citata la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), che nel quadro di un progetto pilota sta esaminando l'assistenza sanitaria nelle prigioni e in particolare l'attuazione delle disposizioni della LEp. Il rapporto con le raccomandazioni della CNPT è atteso nel 2019.
L'organizzazione Santé Prison Suisse (SPS) ha iniziato a rilevare dati sull'assistenza sanitaria negli istituti di pena, incluse la riduzione dei danni e la prevenzione delle infezioni. I risultati di questa rilevazione sono stati pubblicati dalla SPS nella sua newsletter del 19 settembre 2017, ma nel frattempo non sono più pubblicamente accessibili. Dalla rilevazione è emerso che le pertinenti disposizioni dell'OEp non sono attuate né in modo capillare né in modo unitario negli istituti di pena. Dal 18 agosto 2018, con il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP), che succede alla SPS, nel campo dell'assistenza sanitaria in carcere vi è un nuovo attore nazionale. Finanziato dai Cantoni e dalla Confederazione, ha tra l'altro il compito di promuovere lo sviluppo qualitativo dell'assistenza sanitaria nel sistema carcerario, di elaborare pertinenti raccomandazioni e standard e di coadiuvarne l'attuazione nei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene che il CSCSP proseguirà i lavori avviati dalla SPP e, in particolare, amplierà ulteriormente la base di conoscenze empiriche nel campo della lotta alle malattie e della riduzione dei danni e controllerà la qualità delle relative offerte. La Confederazione può sostenere il CSCSP in questo processo con le sue competenze tecniche in materia di sanità pubblica.
Tenuto conto delle misure e delle strutture che già ora garantiscono un'adeguata assistenza sanitaria in carcere, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessaria l'adozione da parte della Confederazione delle misure supplementari proposte dall'autrice della mozione. A tempo debito il Consiglio federale esaminerà se nel quadro di una valutazione generale della LEp dovrà essere valutata anche la sua esecuzione negli istituti di pena.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.