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18.4094 · Mozione · 2018-10-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali affinché la soglia di identificazione per le transazioni in contanti con gli istituti finanziari assoggettati al disciplinamento della FINMA sia lasciata a 25 000 franchi, e non abbassata come previsto a 15 000 franchi.

La minoranza (Pardini, Aebischer Matthias, Bertschy, Birrer-Heimo, Marra, Rytz Regula) propone di respingere la mozione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per sgombrare il campo da ogni equivoco occorre rammentare che l'abbassamento della soglia menzionato nella mozione riguarda le operazioni di cassa e non tutte le transazioni in contanti effettuate da un intermediario finanziario. Queste due espressioni non sono sinonimi ai sensi della legislazione contro il riciclaggio di denaro. Le operazioni di cassa sono operazioni in contanti non legate a una relazione d'affari continuativa e pertanto riguardano i clienti occasionali. Quindi né il versamento in contanti di un cliente bancario sul suo conto né il prelievo di contanti da un conto bancario rientrano nella definizione di operazioni di cassa. L'abbassamento del valore soglia concerne in primo luogo i bonifici da 15 000 a 25 000 franchi effettuati in Svizzera presso uno sportello postale. Ciò costituisce una parte molto esigua di tutte le transazioni del sistema svizzero del traffico dei pagamenti (circa lo 0,012 per cento). Va tuttavia precisato che il valore soglia applicabile, in particolare per le banche e dunque anche per i bonifici effettuati allo sportello postale, non è disciplinato nell'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA, RS 955.033.0), bensì nella Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

Per le operazioni di cassa superiori a 15 000 euro o dollari statunitensi, la Raccomandazione 10 del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) prescrive degli obblighi di diligenza. Questa prescrizione relativa al valore soglia non è nuova: è stata infatti introdotta nel 2003 in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001. In occasione della sua valutazione della Svizzera del 2016, il GAFI ha notato che il valore soglia di 25 000 franchi, applicato in Svizzera dal luglio del 2003, supera quello previsto nella Raccomandazione 10. Il superamento del valore soglia ha pesato in maniera considerevole sulla valutazione insufficiente ricevuta dal nostro Paese per questa raccomandazione, peraltro una delle più importanti in assoluto. Se la Svizzera non colmerà le principali lacune in tale ambito, non riuscirà a uscire dalla procedura cui è sottoposta dopo la valutazione ricevuta. Nel comunicato stampa del 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha pertanto stabilito che i lavori di seguito concernenti il rapporto di valutazione richiedono modifiche sia di leggi federali, sia dell'ORD-FINMA e dell'autodisciplina, ossia della CDB. In questo contesto e d'intesa con il DFF, la FINMA e l'ASB hanno proposto di abbassare il valore soglia per operazioni di cassa da 25 000 a 15 000 franchi. Dal rapporto della FINMA sull'indagine conoscitiva si evince che detta misura è condivisa praticamente all'unanimità. Dei 30 partecipanti all'indagine conoscitiva, soltanto uno ha espresso parere contrario.

Del resto, il limite massimo di 15 000 franchi è pressoché uguale al valore soglia di 15 000 euro della Direttiva antiriciclaggio dell'UE. Ciò è particolarmente importante in vista del riconoscimento dell'equivalenza della legislazione svizzera. Va detto, a titolo informativo, che negli Stati Uniti si applica un valore soglia di 10 000 dollari.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale ritiene che l'abbassamento del valore soglia da 25 000 a 15 000 franchi sia non solo necessario rispetto alla Raccomandazione del GAFI, ma anche giustificato sotto il profilo materiale. Inoltre l'abbassamento è propugnato dalle cerchie interessate e corrisponde al valore soglia delle piazze finanziarie concorrenti, cosa che permette alla Svizzera di mantenere delle condizioni di concorrenza paritarie. Il Consiglio federale puntualizza altresì che la tendenza all'abbassamento dei valori soglia ravvisabile a livello internazionale si inserisce nel contesto dei rischi nel finanziamento del terrorismo. Lo standard di vita non è comunque determinante per stimare tali rischi, per cui un valore soglia più elevato non sarebbe giustificabile come argomento.

Infine il Consiglio federale rammenta che il legislatore ha trasferito alle autorità di vigilanza e agli organismi di autodisciplina la competenza di stabilire i valori soglia determinanti nelle loro ordinanze o nei loro regolamenti. Le autorità possono stabilire autonomamente questi valori in base alle caratteristiche del settore e ai rischi, rispettando gli standard internazionali esistenti. Dal punto di vista formale, per motivi di coerenza la mozione richiederebbe di disciplinare nella legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) tutti i valori soglia determinanti e non soltanto quelli applicabili agli intermediari finanziari posti sotto la vigilanza della FINMA. Inserire i valori soglia nella LRD comporterebbe un elevato grado di dettaglio a livello di legge. La LRD è però una legge quadro e un approccio del genere significherebbe distanziarsi dal concetto di regolamentazione basata sui principi ancorati a livello di legge; l'intera legislazione svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro è retta da questo concetto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.