18.4153 · Interpellanza · 2018-12-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dal 5 al 14 ottobre 2018, al Tramdepot Burgernziel di Berna si è tenuta la mostra "Exposition Bodies", spesso citata nei media anche come "Real Human Bodies", che esponeva cadaveri e parti di cadaveri plastinati. Non è la prima esposizione del genere e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Già alcuni anni fa la mostra "Körperwelten" di Gunther von Hagens aveva suscitato grande scalpore.
I cadaveri plastinati e parti di essi possono essere ordinati in Cina. Il più grande produttore ed esportatore è la Dalian Hoffen Bio-Technique Co. L'offerta di parti del corpo plastinate è accessibile a chiunque sul sito web di questa azienda: http://en.hoffen.com.cn/suhuabiaoben/guixiangjiaobiaoben/.
Per l'esposizione "Exposition Bodies" non sono state fornite prove sulla volontarietà della donazione dei cadaveri. L'organizzatore non ha ritenuto di doverne fornire e le autorità e la dogana non hanno richiesto documenti probatori. Ci sono indizi secondo cui l'identità dei cadaveri non è accertata. I "donatori" potrebbero pertanto anche essere vittime di crimini.
Le autorizzazioni per simili mostre sono gestite in modo diverso a seconda del Comune o del Cantone. La Città di Losanna ha richiesto all'organizzatore la prova della volontarietà della donazione, che tuttavia non è stata fornita. Pertanto la manifestazione non è stata autorizzata.
In relazione a questa mostra, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come sono disciplinati in Svizzera l'importazione, il commercio, il possesso e l'esposizione di cadaveri o parti di essi? Vige un obbligo di autorizzazione in merito? Occorre fornire prove sull'identità dei cadaveri e sulla volontarietà della donazione? Esistono direttive etiche sull'esposizione di cadaveri o parti di essi?
2. La Svizzera ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che vieta l'utilizzazione del corpo umano e delle sue parti come fonte di profitto. Tuttavia l'esposizione aveva chiaramente uno scopo lucrativo. Con questa esposizione, la Svizzera ha violato la Convenzione menzionata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Riguardo all'importazione e all'utilizzazione di cadaveri e parti di essi, il diritto federale prevede soltanto disposizioni settorialmente specifiche. Ad esempio la legislazione sulle epidemie (RS 818.1), per ragioni di protezione da infezioni, disciplina il trasporto internazionale e quindi anche l'importazione di cadaveri; o la legislazione sui trapianti (RS 810.2), che prevede disposizioni sulla donazione e l'impiego di organi e tessuti di persone decedute, connessi a trapianti. Sempre a livello federale, nella legislazione sulla ricerca sull'essere umano (RS 810.3) è disciplinato l'impiego di persone decedute e delle loro sostanze corporee a scopi di ricerca. Le normative menzionate non sono tuttavia applicabili per l'utilizzazione di cadaveri e parti di cadaveri plastinati per scopi espositivi, come descritto nell'interpellanza. Pertanto il diritto federale a tal riguardo non prevede obblighi di prova o di autorizzazione.
Disposizioni cantonali, rilevanti per quanto attiene all'utilizzazione di cadaveri, sono previste ad esempio nel settore della sepoltura; tuttavia è da presumere che tra queste non vi siano prescrizioni applicabili alle attività oggetto della presente interpellanza.
Occorre anche attenersi al Codice etico del Consiglio internazionale dei musei ICOM (n. 4.3), che prevede in particolare che l'esposizione di resti umani deve rispettare le norme professionali e avvenire con il massimo riguardo e nel rispetto dei sentimenti di dignità umana.
Inoltre devono essere rispettate le norme generali del diritto civile e penale; al riguardo ci si chiede se con l'esposizione non sia eventualmente adempiuta la fattispecie del turbamento della pace dei defunti (art. 262 CP). Una parte della dottrina giuridica sostiene che siffatte esposizioni non siano compatibili con la pace dei defunti e che una persona non possa dare un consenso giuridicamente valido per l'impiego del suo corpo nell'ambito di un'esposizione di questo genere. In relazione all'esposizione di Berna, menzionata dall'autrice dell'interpellanza, è stata anche sporta denuncia penale. È compito delle autorità di perseguimento penale competenti accertare se sono state adempiute queste o eventualmente altre fattispecie penali. Tuttavia, da quanto risulta, finora in Svizzera un tribunale non ancora emesso una sentenza pertinente.
2. La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (RS 0.810.2), nel contesto delle applicazioni in medicina e biologia, sancisce il divieto di commercializzare il corpo umano. In ambito medico, la Convenzione vieta di conseguire un profitto dall'utilizzazione del corpo umano o delle sue parti o di utilizzarli come merce commerciale; per contro è ammesso l'indennizzo per le prestazioni fornite o delle spese, per esempio per la preparazione o la conservazione degli oggetti esposti.
Visto che la Confederazione in merito non ha competenze esecutive, il Consiglio federale non dispone di informazioni per poter affermare se in ambito biomedico siano stati utilizzati corpi o parti di essi per la realizzazione di plastinati destinati all'esposizione in questione.
Risposta del Consiglio federale.