18.4158 · Interpellanza · 2018-12-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Da alcuni anni a questa parte il mercato della mobilità è reso più variegato dalle nuove offerte e i nuovi fornitori svizzeri ed esteri favoriscono un'evoluzione continua. Il futuro della mobilità è pertanto una tematica con la quale si trovano confrontati esecutivo e legislativo dei tre livelli istituzionali. In materia di regolamentazione non è tuttavia sempre chiara la ripartizione delle competenze tra i diversi attori. A seconda dell'interpretazione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione federale la Confederazione dispone di competenze giuridiche ampie e concorrenti nell'ambito della circolazione stradale; cosa senz'altro sensata, considerando che la mobilità non conosce frontiere comunali e cantonali. In questo contesto invito il Consiglio federale a chiarire la questione delle competenze e a rispondere alle seguenti domande:
1. In quali ambiti del trasporto professionale di persone Comuni o Cantoni dispongono della facoltà di emanare regolamenti applicabili sul loro territorio e come è motivata questa sovranità normativa?
2. Sul piano legislativo, qual è il margine di manovra di legislatori comunali o cantonali in termini di regolamentazioni, formali o materiali, per le categorie di trasporto di persone diverse dal taxi?
3. Sul piano legislativo, qual è il margine di manovra di legislatori comunali o cantonali nel campo del trasporto non professionale di persone (p. es. ride sharing)?
4. Qual è il margine di manovra su scala comunale o cantonale in termini di concretizzazione della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e relative ordinanze, come per esempio la definizione del trasporto professionale di persone e dei requisiti per i soggetti che lo esercitano?
Stellungnahme des Bundesrates
Le competenze in materia di regolamentazione del trasporto stradale di persone sono ripartite tra Confederazione, Cantoni e Comuni in base al principio di sussidiarietà. Nel trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada (trasporto pubblico classico) la Confederazione possiede ampie competenze (cosiddetta privativa sul trasporto di viaggiatori; art. 92 Cost.); in base alla legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) essa rilascia concessioni e autorizzazioni. Il Consiglio federale può accordare ai Cantoni la facoltà di concedere autorizzazioni per offerte di rilevanza limitata, come per esempio il trasporto di scolari (art. 7 cpv. 2 LTV in combinato disposto con art. 7 dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori; OTV; RS 745.11). Sono esclusi dalla suddetta privativa i veicoli che possono ospitare al massimo nove persone, conducente incluso (art. 8 cpv. 1 OTV, RS 745.11).
Anche l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada è disciplinato a livello federale (legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada; LPTS; RS 744.10).
In virtù delle sue ampie competenze legislative in materia di circolazione stradale (art. 82 cpv. 1 Cost.) e di protezione dei lavoratori (art. 110 cpv. 1 lett. a Cost.) nonché nel quadro della suddetta privativa, la Confederazione ha emanato disposizioni relative alla durata del lavoro e del riposo per conducenti operanti nel trasporto professionale di persone e nel trasporto pubblico concessionario. Esistono infine prescrizioni federali inerenti all'immatricolazione dei veicoli interessati e all'autorizzazione dei conducenti (permesso per il trasporto professionale di persone). Tutte queste disposizioni si applicano anche ai tassisti e al "riding on demand" di carattere commerciale, mentre ne è esonerato il trasporto professionale di persone con motoveicoli.
1./2. Fatta eccezione per la sopraccitata competenza cantonale di autorizzare offerte di trasporto di rilevanza limitata (p. es. scolari), a Cantoni e Comuni è vietato emanare disposizioni negli ambiti disciplinati dal diritto federale descritti in precedenza. Resta invece salva la competenza di emanare norme di polizia commerciale per i taxi e altre forme di "riding on demand" commerciali (immatricolazione industriale per taxi, esame della conoscenza geografica e delle competenze linguistiche, determinazione di una tariffa massima, obbligo del tassametro per calcolare il prezzo della corsa, ecc.).
Nel quadro dell'uso comune accresciuto, Cantoni e Comuni disciplinano anche l'impiego commerciale di strade e piazze, osservando segnatamente la legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02), in particolare il principio dell'accesso non discriminatorio al mercato (art. 2 LMI).
3. Per il trasporto non professionale di persone (p.es. "sharing on demand" o "riding on demand" a titolo privato), diversamente da quello professionale, il diritto federale non prevede regole specifiche. In ragione dell'assenza di competenza in materia non sono contemplate disposizioni cantonali o comunali inerenti al codice stradale. Cantoni e Comuni possono invece disciplinare l'offerta (a titolo professionale) di veicoli utilizzati per viaggi privati, come per esempio sharing di biciclette, e-bike, e-scooter, ecc.
4. I concetti del diritto stradale, come "trasporto professionale di persone", sono concretizzati mediante interpretazione dalle autorità competenti o in caso di ricorso dai tribunali.
Le nuove e molteplici soluzioni di mobilità non sono sempre facilmente classificabili nelle strutture del sistema giuridico esistenti e già oggi complesse.
Risposta del Consiglio federale.