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18.4162 · Interpellanza · 2018-12-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

A quanto pare, vi è ancora una palese ingiustizia in materia di corrispettivi per l'utilizzazione della rete, percepiti dalle aziende di approvvigionamento elettrico per le relative reti. La BKW Energie SA riscuote 520 franchi all'anno per ogni utente, mentre a Zurigo ne sono riscossi solo 270 (cfr. articolo del "Tages-Anzeiger" del 5 novembre 2018). A quanto ammontano i costi effettivi, che si otterrebbero con la valutazione storica delle reti come base di calcolo, paragonati ai costi ipotetici applicati? A quanto ammonta annualmente tale differenza a livello nazionale?

Stellungnahme des Bundesrates

I costi di rete sono costituiti da costi del capitale, costi di esercizio nonché da tributi e prestazioni agli enti pubblici. Con l'entrata in vigore della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), il calcolo dei costi di rete e dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete è stato regolato in modo uniforme. I costi del capitale (ammortamenti e interessi) devono essere determinati sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione, ognuno dei quali rappresenta circa la metà dei costi di rete (esclusi tributi e prestazioni).

Le differenze tra i costi di rete delle diverse aziende di approvvigionamento elettrico sono dovute principalmente alla topografia dei comprensori di rete, alla struttura insediativa, ai profili di carico (ad es. forti carichi di picco nelle stazioni sciistiche) nonché all'efficienza dei singoli gestori di rete. Anche gli approcci di valutazione dei costi di rete possono influenzare questi ultimi.

Al momento dell'introduzione della LAEl, è stata effettuata una cosiddetta valutazione sintetica di quegli impianti per i quali non era più possibile determinare i costi di acquisto e costruzione (costi storici). La valutazione si è basata su valori sostitutivi, che dovrebbero rispecchiare al meglio i costi storici. Per scoraggiare approcci basati su costi eccessivi, ai costi sintetici stimati secondo l'articolo 13 capoverso 4 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) deve essere detratto il 20 per cento, a meno che non si dimostri che il valore di un impianto paragonabile sia stato superato. Per un periodo transitorio di cinque anni, dal 2009 al 2013, anche gli interessi di questi investimenti di capitale sono stati ridotti di un punto percentuale. Analogamente, molti gestori di rete che avevano ammortizzato i loro costi in maniera decrescente o che li avevano finanziati attraverso i costi di esercizio hanno potuto effettuare rivalutazioni con ammortamenti lineari.

Secondo indicazioni della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), dei 18,3 miliardi di franchi di valori residui nella rete di distribuzione svizzera, circa 1,6 miliardi, ossia il 9 per cento, sono estrapolati sinteticamente. Di conseguenza, anche il 9 per cento degli interessi è attualmente calcolato sinteticamente; lo stesso vale approssimativamente per gli ammortamenti. Va considerato che la quota delle parti di rete valutate con il metodo sintetico può variare notevolmente a seconda del gestore di rete. La metà dei gestori di rete non effettua valutazioni sintetiche, un quarto valuta sinteticamente fino al 33 per cento o più del 33 per cento della sua rete. Poiché nel caso delle valutazioni sintetiche i costi storici non sono noti, non è possibile indicare con esattezza l'importo di tali costi. Lo stesso vale per l'effetto attuale a livello nazionale.

Gli effetti indesiderati di valutazioni sintetiche troppo elevate e di ulteriori rivalutazioni dovute all'entrata in vigore della LAEl si esauriranno gradualmente vista l'evoluzione del capitale di base: vi saranno nuovi investimenti e i vecchi impianti saranno completamente ammortizzati. Gli incentivi per ridurre i costi di rete saranno rafforzati dagli ulteriori sviluppi della regolamentazione della rete dovuti alla revisione attualmente in corso della LAEl: l'introduzione di una regolazione Sunshine, ad esempio, aumenterà la trasparenza in materia di costi di rete e incentiverà così, grazie alla pubblicazione dei dati, anche l'efficienza. Se questo approccio non dovesse portare a sufficienti incentivi per l'efficienza con influenza sui costi di rete, il Consiglio federale presenterà al Parlamento, come previsto nel progetto di revisione, un progetto per una regolamentazione degli incentivi che stabilisca incentivi di efficienza espliciti volti all'ottimizzazione dei costi.

Risposta del Consiglio federale.