18.4166 · Interpellanza · 2018-12-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Con lettera del 31 ottobre 2018, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha avviato un'indagine conoscitiva sulla bozza di direttive concernenti la ripartizione dei rischi e la governance negli istituti collettivi e comuni. I pareri in merito possono essere inoltrati fino al 15 gennaio 2019. Con le nuove direttive s'intende uniformare l'acquisizione delle informazioni al fine di aumentare la trasparenza e valutare meglio i rischi.
Le fondazioni collettive assicurano centinaia di datori di lavoro ciascuna, ognuno con contratto previdenziale separato; la fondazione collettiva Vita ne ha ad esempio oltre 20 000. A questi vanno aggiunti gli istituti comuni, che rientrano anch'essi nel campo d'applicazione delle direttive (PAT-BVG registra oltre 10 000 affiliazioni), le quali dovrebbero dunque concernere svariate migliaia di casse di previdenza.
Nelle direttive proposte, la CAV PP prescrive che i periti in materia di previdenza professionale valutino il finanziamento del rischio vecchiaia (longevità, perdite da pensionamento), il tasso d'interesse tecnico, i rischi morte e invalidità, gli investimenti patrimoniali (per ciascun piano di previdenza), il finanziamento corrente (rendimento netto atteso, fondi liberi, rendimento teorico a lungo termine), nonché la competenza tecnica dei singoli membri della fondazione e delle casse di previdenza affiliate e il rispetto delle regole di governance per ogni singola cassa di previdenza e che attestino annualmente i risultati di queste verifiche in un allegato al rapporto di gestione. In virtù dell'articolo 52c LPP, anche gli uffici di revisione dovranno procedere a pertinenti verifiche. Sono previsti inoltre standard minimi per l'organizzazione e la lealtà. Tutto questo comporterà un elevatissimo onere amministrativo supplementare. Se si calcola che le attestazioni dei periti in merito alla ripartizione dei rischi e alla governance, oltre che ai piani di previdenza, costeranno in media 500 franchi ciascuna, ad esempio nel caso di PAT-BVG, che necessiterebbe di circa 20 000 attestazioni, risulterebbe una spesa complessiva di 10 milioni di franchi, vale a dire un onere supplementare di 500 franchi per assicurato. Questo farebbe lievitare senza motivo e senza vantaggi supplementari evidenti le spese del secondo pilastro e comprometterebbe la fiducia nella previdenza professionale privata e paritetica.
Conformemente all'articolo 64a lettere a e c LPP, la CAV PP ha il compito di "garantire un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza" e può emanare le "norme necessarie" a tal fine solo in presenza di una base legale.
Considerati i motivi e i timori suesposti, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. I compiti dei periti sono dettagliatamente disciplinati nella LPP, nelle pertinenti ordinanze, in direttive tecniche eccetera. Le ulteriori direttive e norme previste sono davvero necessarie? Qual è la loro utilità per gli assicurati?
2. I periti sarebbero numericamente, materialmente e temporalmente in grado di svolgere questi compiti nel primo trimestre?
3. Il fine giustifica questo onere supplementare e le conseguenti spese?
4. Il maggiore onere amministrativo rafforzerà la fiducia nel secondo pilastro?
5. Il Consiglio federale non ritiene che il fine perseguito dalla CAV PP (valutazione strutturale dei rischi) sia già raggiunto con la LPP e le pertinenti ordinanze?
6. In base al diritto vigente, incombe agli organi di vigilanza regionali acquisire le informazioni necessarie menzionate nelle direttive della CAV PP. La CAV PP non sta dunque creando doppioni?
7. Con le direttive proposte la CAV PP non esce dal quadro legale, oltrepassando quindi il limite delle proprie competenze?
8. Il Consiglio federale come giustifica questa ingerenza diretta nella sovranità dei consigli di fondazione della previdenza professionale privata e paritetica?
9. Con le direttive sempre più severe della CAV PP si persegue l'obiettivo di sopprimere gli organi di vigilanza regionali in favore di una vera e propria vigilanza federale?
Stellungnahme des Bundesrates
La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è un'autorità indipendente, non vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno. Essa provvede a garantire un'esecuzione uniforme della vigilanza e a tale scopo può emanare direttive all'attenzione delle autorità di vigilanza regionali.
1./5./6. Già oggi i periti in materia di previdenza professionale devono considerare la struttura specifica degli istituti collettivi e comuni e inoltre, al livello delle casse di previdenza, esaminare la situazione finanziaria e il finanziamento corrente, come stabilito dalla Camera svizzera degli esperti di casse pensioni nelle sue direttive tecniche 7 concernenti la verifica degli istituti di previdenza con più casse di previdenza secondo l'articolo 52e LPP. Per poter adempiere il loro mandato legale, anche le autorità di vigilanza devono conoscere i rischi finanziari e organizzativi degli istituti collettivi e comuni e hanno pertanto il diritto, se del caso, di esigere in qualsiasi momento dall'organo supremo, dai periti o dagli uffici di revisione informazioni o documenti utili alla propria attività.
Nel suo rapporto di attività 2017, la CAV PP sottolinea la crescente importanza degli istituti collettivi e comuni, facendo notare che nella prassi possono esservi diversi organi preposti all'assunzione dei rischi e alle decisioni al loro interno e che per questi istituti, talvolta complessi, non sono generalmente previste disposizioni giuridiche specifiche. Con la sua bozza di direttive, la CAV PP intende quindi uniformare l'acquisizione delle informazioni da parte delle autorità di vigilanza al fine di aumentare la trasparenza e la sicurezza del finanziamento e creare una base per una valutazione dei rischi equivalente a quella prevista per gli altri istituti di previdenza. Le informazioni richieste dovranno inoltre sostenere l'organo supremo e i periti in materia di previdenza professionale nell'individuare e valutare i rischi finanziari e organizzativi fondamentali. In base alle direttive, le autorità di vigilanza dovranno esigere che gli istituti collettivi e comuni soggetti alla loro vigilanza forniscano annualmente informazioni specifiche in un documento uniforme, da inviare unitamente al rapporto annuale. Per la redazione del documento andranno coinvolti anche i periti in materia di previdenza professionale, cui la CAV PP può impartire istruzioni.
2.-4. In caso di lacune in materia di vigilanza, è opportuno che la CAV PP prenda le misure necessarie nell'ambito delle sue competenze. La sicurezza delle prestazioni degli assicurati è in linea di massima prioritaria rispetto a considerazioni sui costi, purché questi ultimi non siano eccessivi. I periti in materia di previdenza professionale sono già oggi legalmente tenuti a verificare periodicamente gli istituti di previdenza con più casse di previdenza anche al livello di queste ultime. Nell'adempiere questo compito possono eventualmente raggruppare i risultati delle loro verifiche e presentarli sotto forma tabellare, il che consente di mantenere limitati l'onere e dunque anche i costi. Finora i periti in materia di previdenza professionale sono sempre riusciti a organizzare il loro lavoro in modo efficiente.
7. La verifica della conformità legale delle direttive non è di competenza del Consiglio federale. La CAV PP ha la facoltà di emanare direttive per uniformare l'attività di vigilanza per quanto concerne compiti che i periti e l'organo supremo sono comunque già oggi tenuti a svolgere. Tali direttive possono però solo concretizzare la legge, non completarla.
8. La bozza di direttive non prevede cambiamenti dei compiti legali dell'organo supremo. La CAV PP potrà ordinare alle autorità di vigilanza di esigere determinate spiegazioni, valutazioni e attestazioni dagli istituti collettivi e comuni. L'organo supremo continuerà a essere responsabile per la sicurezza finanziaria della fondazione e dovrà provvedere a individuare ed esaminare i rischi strutturali.
9. Il Consiglio federale non intende modificare l'attuale sistema di vigilanza. Un'eventuale centralizzazione della vigilanza a livello federale richiederebbe una modifica di legge da parte del Parlamento.
Risposta del Consiglio federale.