Riciclaggio di denaro e finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Quanto efficace è il dispositivo?
18.4182 · Interpellanza · 2018-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Nel corso degli ultimi dieci anni, quante comunicazioni di sospetto in materia di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa sono pervenute all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ?
2. Negli ultimi dieci anni, quanti procedimenti penali sono stati avviati nel settore del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa? In quanti procedimenti sono stati congelati valori patrimoniali? Quante condanne sono state pronunciate?
3. Il Consiglio federale sensibilizzerà in maggior misura gli intermediari finanziari in merito al riciclaggio di denaro nell'ambito del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa?
4. Quali misure supplementari adotta affinché i flussi finanziari correlati al finanziamento di armi di distruzione di massa e alla loro proliferazione siano individuati e perseguiti in maniera conforme alla legge?
Begründung
In sintonia con numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ha adottato la raccomandazione 7 in occasione dell'Assemblea plenaria di febbraio 2012 e da allora l'ha precisata: nella legislazione in materia di riciclaggio di denaro andrebbero sancite le condizioni che permettono di congelare i valori patrimoniali che potrebbero servire a finanziare la proliferazione di armi di distruzione di massa.
Nel suo ampio rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, il Consiglio federale non ha tuttavia tematizzato i rischi di riciclaggio di denaro in relazione al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il tema non è stato menzionato nemmeno nell'avamprogetto del 1° giugno 2018 di revisione della legge sul riciclaggio di denaro.
In materia di sicurezza, la Svizzera nutre un interesse fondamentale a mirare a un mondo senza armi atomiche, biologiche e chimiche. Si tratta di un obiettivo che il Consiglio federale ha ribadito in numerosi rapporti. Ha sancito il divieto delle armi ABC e del loro finanziamento diretto e indiretto negli articoli 7, 8b e 8c della legge sul materiale di guerra. Si è pure impegnato a livello internazionale quale membro di organizzazioni internazionali e di accordi multilaterali in materia. Il divieto del finanziamento nella legge sul materiale di guerra resterà tuttavia lacunoso fintanto che la Svizzera non attuerà in maniera efficace la raccomandazione 7 del GAFI e del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale s'impegna al fine di impedire la proliferazione di armi di distruzione di massa (di seguito ADM) e concorda sul fatto che la piazza finanziaria svizzera non debba essere utilizzata per finanziare la proliferazione di questo tipo di armi.
La raccomandazione 7 del GAFI, adottata nel 2012, concernente le sanzioni finanziarie mirate relative alla proliferazione di ADM ha lo scopo di garantire l'attuazione sistematica ed efficace delle sanzioni finanziarie richieste dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale raccomandazione è incentrata su specifiche misure preventive miranti a impedire che fondi e altri beni finiscano nelle mani di attori coinvolti nelle attività di proliferazione o vengano utilizzati ai fini della proliferazione conformemente a quanto richiesto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Salvo i casi in cui una comunicazione di sospetto risulti essere collegata a un individuo menzionato nella lista delle Nazioni Unite ai sensi della raccomandazione 7, non vi è alcun legame diretto tra le comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari e la raccomandazione in questione.
Il finanziamento della proliferazione di ADM non costituisce un reato preliminare a sé stante del riciclaggio di denaro. Le disposizioni che puniscono comportamenti assimilabili ad atti volti al finanziamento della proliferazione di ADM sono contenute in numerosi testi di legge. Le infrazioni che potrebbero entrare in linea di conto sono crimini o reati che, nella loro forma aggravata, sono equiparabili a crimini; tali infrazioni rappresentano pertanto reati preliminari del riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP; RS 311.0).
1. Alla luce della molteplicità delle possibili fattispecie penali, risulta tuttavia difficile identificare, tra le comunicazioni di sospetto inviate a MROS, quelle che potrebbero presentare una correlazione con il finanziamento della proliferazione di ADM. Il reato preliminare del riciclaggio di denaro è registrato in base alla qualificazione e alle indicazioni dell'intermediario finanziario. Entrano in linea di conto reati quali il traffico di armi (art. 33 cpv. 3 della legge sulle armi, LArm; RS 514.54), l'inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione (art. 33 della legge federale sul materiale bellico, LMB; RS 514.51), l'impiego di armi vietate (art. 264h CP), l'inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche (art. 34 cpv. 1 LMB), la violazione dell'articolo 9 capoverso 2 della legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231), il finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP) o altri reati preliminari.
In generale, sono rare le comunicazioni di sospetto che potrebbero presentare un legame con il finanziamento della proliferazione di ADM. Tra il 2008 e il 2017, fedpol, nella fattispecie MROS, ha ricevuto 19 240 comunicazioni di sospetto. A titolo di esempio, soltanto 46 segnalazioni vertevano su un sospetto traffico di armi e solo una minima parte di esse avrebbe potuto essere correlata alle armi di distruzione di massa. Nel momento in cui le comunicazioni di sospetto permettono di stabilire un possibile legame con il finanziamento della proliferazione, le autorità svizzere competenti (SIC, SECO) avviano una collaborazione tramite l'assistenza amministrativa.
2. Poiché i casi complessi relativi alla proliferazione di ADM rientrano nel campo di applicazione di diverse disposizioni penali, è praticamente impossibile disporre di cifre esatte. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non dispone di statistiche concernenti i vari aspetti della proliferazione. Anche fedpol non può fare affidamento su rilevazioni statistiche provenienti dalle autorità di perseguimento penale o dalle autorità penali dei Cantoni. Dal 1° febbraio 2013, l'articolo 35b LMB prevede una norma penale che punisce le infrazioni al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b e 8c LMB. Il perseguimento penale di tali infrazioni rientra nella sfera di competenza della Confederazione. Finora, tuttavia, non si registra alcun procedimento penale concernente la violazione dell'articolo in questione.
3. MROS sensibilizza regolarmente gli intermediari finanziari in merito ai loro obblighi di diligenza. Nel 2017 e nel 2018, MROS ha tenuto oltre quaranta conferenze all'anno su questa tematica. In occasione di tali conferenze, gli intermediari finanziari sono sensibilizzati alle raccomandazioni del GAFI, inclusa la raccomandazione 7. Da parte sua, la SECO sensibilizza i vari attori interessati (produttori di beni strategici, assicurazioni, banche, società di trasporto) ai rischi della proliferazione e del relativo finanziamento, mentre il SIC, in collaborazione con i servizi specializzati delle polizie cantonali, svolge opere di sensibilizzazione sui rischi del finanziamento della proliferazione di ADM nell'ambito del programma di prevenzione "Prophylax".
4. In occasione dell'ultima valutazione della Svizzera da parte del GAFI, il nostro Paese è stato giudicato conforme alla raccomandazione 7 del GAFI. Quest'ultimo giudica infatti elevato il livello di efficacia relativo all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate contro la proliferazione di ADM. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le misure adottate sinora siano sufficienti ed efficaci e che le condizioni poste dal GAFI siano state adempiute in maniera adeguata. Per contro, il GAFI critica le poche possibilità di cui dispone MROS per collaborare con le Financial Intelligence Unit (FIU) estere. Tale lacuna pregiudica ugualmente la lotta contro il finanziamento della proliferazione di ADM. Per tale motivo, il Consiglio federale ha proposto una modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). La proposta di modifica è oggetto di valutazione da parte della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati.
Risposta del Consiglio federale.