18.4191 · Interpellanza · 2018-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera, ogni anno circa 15 000 coppie divorziano, con conseguenze per 11 000 minori (2017). Ad essi si aggiunge un numero indeterminato di minori che non sono rilevati dall'Ufficio federale di statistica in quanto i loro genitori si separano senza essere sposati. I figli sono le principali vittime delle separazioni. I costi psicologici e sociali conseguenti alle lunghe e conflittuali procedure di separazione e di divorzio sono elevati. Il forte rischio che minori con un contesto famigliare instabile vivano una crisi personale o professionale è comprovato. D'altro canto, la crescente pressione sui genitori che lavorano, in particolare sulle famiglie immigrate, dovuta alla globalizzazione, alla digitalizzazione e alla maggiore efficienza richiesta sul posto di lavoro aumenta la probabilità di conflitti famigliari.
È tuttavia possibile ottimizzare gli strumenti di mediazione attualmente utilizzati in Svizzera in caso di separazioni conflittuali implicanti figli. La consulenza disposta in casi di conflitti famigliari nonché la mediazione non sono infatti integrate sistematicamente nella prassi giudiziaria (Cottier M. et al., pag. 63).
Nel suo rapporto sulla custodia alternata, il Consiglio federale indica che i figli di genitori separati dovrebbero potersi esprimere in un contesto adeguato in merito alle situazioni che hanno vissuto e riconosce i potenziali vantaggi di questo approccio. Dal rapporto si evince pure che potrebbe essere opportuna una stretta collaborazione pluridisciplinare tra i diversi attori professionali sul tema della famiglia (giudici, autorità di protezione dei minori, avvocati, mediatori, curatori, ecc.).
Un'offerta di consulenza di facile accesso, proposta tempestivamente alle famiglie in situazione conflittuale, permette di aiutare in maniera semplice ed efficace le persone coinvolte. Questo intervento precoce e profilattico consente persino allo Stato di conseguire risparmi.
Una procedura di mediazione e consulenza permette, in caso di separazione conflittuale, di trattare in maniera approfondita e rispettosa le ferite emozionali. Mediatori e consulenti formati sono in grado di affrontare la sofferenza in funzione della persona e della situazione al fine di trovare, con le persone interessate, soluzioni orientate al futuro (cfr. Cottier M. et al. pag. 54). Oggi in Svizzera le persone interessate si rivolgono in primo luogo alle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), ai servizi sociali e ai tribunali in casi di separazione, divorzio o custodia problematici. Altri Paesi, come l'Australia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti (Texas) o la Germania adottano altri approcci e accordano maggiore importanza alla mediazione. Un buon esempio è quello del diritto australiano, che dal 1975 prevede strumenti alternativi di consulenza e mediazione, sanciti nel diritto della famiglia e obbligatori in tutto il Paese dal 2006. In caso di separazione o divorzio, prima di adire il tribunale la famiglia deve obbligatoriamente partecipare a un processo di risoluzione delle controversie famigliari (family dispute resolution) in uno dei numerosi centri di aiuto alle famiglie (Family Relationship Center, FRC) o in altri servizi di mediazione. Nei FRC, gestiti da privati con finanziamento statale e presenti in tutto il Paese, lavorano mediatori nonché altri professionisti qualificati e riconosciuti dallo Stato. Studi mostrano che il costo medio di una procedura di questo tipo è un sesto di quello di una procedura giudiziaria. Migliora inoltre la situazione dei figli e la loro relazione con i genitori dopo la separazione. Questo sistema è vantaggioso per lo Stato anche sul piano finanziario: in dieci anni, i casi giudicati dinanzi a un giudice sono diminuiti del 20 a 30 per cento, il che ha permesso al settore pubblico di conseguire risparmi importanti, più che compensando gli investimenti effettuati nei FRC.
In Germania, il cosiddetto modello di Berlino (Berliner Modell) soddisfa le particolari esigenze delle famiglie in conflitto.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Ritiene in linea di massima utile e pertinente il principio di mediazione in caso di conflitti famigliari?
2. È a conoscenza degli studi sulle procedure menzionate, in particolare quelle svolte in Australia, nonché dei relativi rapporti di valutazione scientifici?
3. È disposto a esaminare l'opportunità di introdurre in Svizzera un sistema di centri di aiuto alle famiglie come è stato fatto in Australia?
4. Quali risparmi permetterebbe di conseguire l'introduzione di un tale sistema in Svizzera?
5. Ritiene che sarebbe utile e appropriato testare le procedure di mediazione obbligatorie in caso di conflitti famigliari tramite un progetto pilota in un'area geografica delimitata?
1. Confronta comunicato della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti COPMA, Lucerna, 16 gennaio 2018 (https://www.kokes.ch/application/files/6315/1609/1116/Medienmitteilung_KOKES_16.01.2018.pdf), versione tedesca consultata il 5 dicembre 2018 e comunicato del Centro di ascolto e assistenza del minore e dell'adulto (Kescha), Zurigo e Università di Friburgo, 16 gennaio 2018 (https://kescha.ch/wAssets/docs/KESCHA_MM_2018_IT.pdf), versione tedesca consultata il 5 dicembre 2018.
2. Cottier M., Widmer E.D., Tornare S., Girardin M.; (2017) Etude interdisciplinaire sur la garde alternée (pto. 3 pag. 63).
3. Rapporto del Consiglio federale dell'8 dicembre 2017 in adempimento del postulato della Commissione degli affari giuridici del'Consiglio nazionale 15.3003, "Custodia alternata. Chiarire le basi legali e proporre soluzioni" (pto. 3.2 pag. 17segg., nota 60 pto. 5 pag. 25segg.; disponibile in tedesco e francese).
4. Cottier M., Widmer E.D., Tornare S., Girardin M.; (2017) Etude interdisciplinaire sur la garde alternée (pto. 3 pag. 64).
5. Confronta l'articolo Das beschleunigte Familienverfahren im Lichte des FamFG, di Cornelia Müller-Magdeburg, (https://familienanwaelte-dav.de/files/media/familienanwaelte/herbsttagung/2012/Holldorf2.pdf), consultato il 29 ottobre 2018 (disponibile soltanto in tedesco).
6. Il sistema australiano dei centri di aiuto alle famiglie ha permesso di ridurre considerevolmente il numero di casi portati dinanzi a un giudice. Inoltre, i costi delle procedure di mediazione sono di gran lunga inferiori a quelli delle procedure giudiziarie.
7. Confronta Bigfam Berlin: https://www.big-familienmediation.de/, consultato il 29 ottobre 2018 (disponibile soltanto in tedesco).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ritiene che una mediazione possa spesso essere utile in conflitti famigliari che riguardano anche i figli. Gli articoli 297 capoverso 2 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272) e 314 capoverso 2 del Codice civile (CC; RS 210) prevedono già che l'autorità competente - il giudice o l'autorità di protezione dei minori - possa ingiungere ai genitori di tentare una mediazione. In caso di rapimento transfrontaliero di minori, l'articolo 8 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32) prevede addirittura un obbligo di avviare una procedura di conciliazione o una mediazione.
2. Il Consiglio federale è a conoscenza del sistema australiano dei centri di aiuto alle famiglie citato nell'interpellanza e dei relativi studi. Sa pure che determinati Cantoni hanno introdotto, alcuni anni fa, un sistema di consulenze ordinate per i genitori. Lo studio interdisciplinare citato nell'interpellanza, condotto su mandato dell'Ufficio federale di giustizia, menziona in particolare i Cantoni di Basilea Città e di San Gallo.
In Svizzera l'offerta di consulenza famigliare rientra nella competenza dei Cantoni e dei Comuni. Il Consiglio federale desidera acquisire una panoramica delle possibilità di accompagnamento e consulenza di cui dispongono le persone confrontate a conflitti famigliari in Svizzera. Lo studio commissionato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulle offerte non monetarie di accompagnamento, consulenza e formazione per famiglie contribuirà a fare il punto della situazione. I risultati dovrebbero essere disponibili alla fine del 2019.
3. Il Consiglio federale segue con grande interesse l'evoluzione di questo tipo di sistemi all'estero e soprattutto in Svizzera. Un'eventuale futura valutazione dei diversi sistemi introdotti sul piano cantonale in relazione alla sostenibilità delle soluzioni trovate, al loro impatto sui conflitti genitoriali e sul bene del figlio nonché alla partecipazione del figlio al processo decisionale potrebbe fungere da base per riflessioni più ampie sul funzionamento della giustizia famigliare (si veda il rapporto del Consiglio federale dell'8 dicembre 2017 sulla custodia alternata, "Alternierende Obhut", non disponibile in italiano, pag. 26-27).
4. In ogni caso al momento è impossibile stimare il potenziale di risparmio per l'ente pubblico. La valutazione citata potrebbe approfondire anche questo aspetto.
5. Il Consiglio federale non ritiene necessario avviare un simile progetto pilota, in quanto alcuni Cantoni stanno già testando modelli di collaborazione interdisciplinare tra i diversi attori specializzati nel settore della famiglia (giudici, autorità di protezione dei minori, avvocati, mediatori, curatori, ecc.) nonché l'obbligo di partecipare a una consultazione ordinata (si veda la risposta alla domanda 2).
Risposta del Consiglio federale.