18.421 · Iniziativa parlamentare · 2018-03-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 114 (Stazioni di ricerca) capoverso 1 della legge sull'agricoltura (LAgr) va modificato sostituendo l'attuale tenore "la Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica" con "la Confederazione gestisce stazioni di ricerca agronomica".
Begründung
Il Consiglio federale ha deciso di riunire la ricerca agronomica in un'unica ubicazione. Così facendo viola l'articolo 114 capoverso 2 LAgr, secondo cui le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese. Può non tenere conto dell'articolo 114 capoverso 2 LAgr soltanto perché, in virtù della formulazione potestativa nel capoverso 1, non è tenuto a gestire stazioni di ricerca. La presente iniziativa parlamentare intende mutare questo stato di cose.
Contro la strategia dell'ubicazione unica non parla soltanto l'articolo 114 capoverso 2 LAgr: riunendo le attività di ricerca in un'unica ubicazione nella Svizzera occidentale, la Confederazione perderà numerosi ricercatori d'eccellenza e, contestualmente, molto sapere e innovazione. La strategia dell'ubicazione unica contraddice inoltre l'articolo 104a della Costituzione federale che alla lettera b chiede "una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse". È possibile ottenere l'adeguatezza alle condizioni locali soltanto se la ricerca rispetta le caratteristiche delle diverse ubicazioni.