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18.4219 · Mozione · 2018-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e le altre disposizioni necessarie al fine di garantire un prolungamento del termine quadro per coloro che prestano assistenza a familiari, analogamente a quanto disposto dall'articolo 9b concernente il periodo educativo. Propongo a tal fine di inserire nella LADI un articolo 9c che permetta di sostenere coloro che prestano assistenza a un familiare malato, disabile o anziano. La disposizione andrà a vantaggio di una sola persona per familiare assistito.

Begründung

Le persone che prestano assistenza a un familiare svolgono un lavoro di grandissima importanza per il nostro Paese. In virtù di valori quali la famiglia e l'aiuto al prossimo queste persone si dedicano a un familiare non autosufficiente perché anziano, malato o in situazione di handicap. Questo aiuto fornito da privati permette di limitare il sovraffollamento delle strutture pubbliche di assistenza e di sgravare le casse dalle spese - notevoli - per la cura e il ricovero di tali persone.

Un riconoscimento per queste prestazioni può avvenire tramite la modifica della LADI e l'introduzione di un sistema analogo a quello esistente per i genitori durante il periodo educativo dei figli. Entro i limiti fissati per legge, le persone possono beneficiare di un prolungamento del termine quadro che permetta loro di conciliare meglio vita professionale e sostegno familiare.

Risulterebbe quindi opportuno adottare una disposizione legale che permetta di tutelare meglio i familiari che prestano cure e di colmare le lacune in materia del sistema attuale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il termine quadro entro il quale la persona deve adempiere il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi (termine quadro per il periodo di contribuzione) per avere diritto all'indennità di disoccupazione (ID) è di 2 anni. Il termine quadro durante il quale è possibile beneficiare dell'ID (da 90 a 520), ossia il termine quadro per la riscossione della prestazione, è anch'esso di 2 anni (art. 9 LADI; RS 837.0).

Istituendo come regola generale termini quadro di 2 anni il legislatore ha scelto di escludere i periodi di contribuzione anteriori e di non garantire il diritto di percepire tutte le ID durante il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Solamente coloro che hanno svolto un periodo educativo, che hanno avviato un'attività indipendente senza il sostegno della disoccupazione e i disoccupati in età avanzata possono beneficiare, a certe condizioni, di un prolungamento dei termini quadro.

Le persone che devono ritornare sul mercato del lavoro dopo aver assistito - dietro retribuzione o in cambio del loro mantenimento - in modo permanente una persona con la quale vivevano in comunione domestica (art. 14 cpv. 2 LADI e 13 cpv.1bis OADI; RS 837.02) beneficiano di 90 indennità giornaliere calcolate in base a importi forfettari (CHF 2213; 2756; 3320).

Alla luce di quanto esposto, la LADI offre già protezione a una parte delle persone citate nella mozione. Accordare un prolungamento dei termini quadro a tutti coloro che prestano assistenza ai familiari, conferendo loro maggiori diritti (durata e ammontare delle indennità), non è una misura auspicabile in quanto potrebbe suscitare un sentimento di ingiustizia. Esistono infatti altre categorie di assicurati che vivono situazioni difficili, che hanno diritto a 90 indennità giornaliere (in caso di separazione, divorzio, malattia, morte del coniuge, ecc.) e che potrebbero beneficiare di una misura del genere.

Occorre anche evitare che, autorizzando troppe eccezioni, queste diventino la regola. Inoltre non vanno creati costi supplementari per l'AD. Le ultime revisioni della LADI puntavano proprio a un risanamento della situazione finanziaria del fondo dell'AD, il cui indebitamento, a fine 2018, era di un miliardo di franchi.

Un avamprogetto di legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (FF 2018 3290) prevede, tramite una modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), il diritto a un'indennità per 98 giorni (14 settimane) a favore dei genitori che si occupano di un figlio con gravi problemi di salute e interrompono l'attività lucrativa o sono disoccupati (art. 16i cpv. 1 lett. b e c, n. 1, 2 e cpv. 4 lett. b LIPG avamprogetto). L'indennità sarebbe soggetta al versamento dei contributi sociali (art. 19a LIPG) e genererebbe periodi di contribuzione all'AD, che andrebbero a sommarsi ai periodi contributivi maturati nel quadro di un'attività dipendente.

Se il Parlamento adotta l'avamprogetto di modifica della LIPG si avrà un miglioramento della situazione per i genitori di bambini con gravi problemi di salute, dato che l'indennità versata durante la disoccupazione permetterà di compensare almeno per un certo periodo la perdita di guadagno non coperta dall'AD e di soddisfare più facilmente la condizione dei 12 mesi di contribuzione (l'indennità è soggetta al versamento di contributi).

Se il Consiglio nazionale dovesse accogliere la presente mozione, il Consiglio federale inviterebbe il Consiglio degli Stati a trasformarla in un mandato d'esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.