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18.4222 · Interpellanza · 2018-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Oggi, se uno dei 320 000 frontalieri che lavorano in Svizzera rimane disoccupato, non deve rivolgersi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) svizzera bensì all'omonimo ufficio del proprio Stato di domicilio. I ministri europei del lavoro hanno deciso, a giugno 2018, di cambiare questa regola per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri. In futuro non sarà più lo Stato di domicilio del frontaliere a versare la disoccupazione, ma lo Stato dell'ultimo impiego.

Per la Segreteria di Stato della migrazione i costi aggiuntivi corrisponderebbero a "diverse centinaia di milioni di franchi" all'anno.

Stando al Consiglio federale (risposta all'intervento parlamentare Quadri 17.3033), la Svizzera non è tenuta a recepire queste nuove regole.

1. A che punto siamo ora?

2. Il Consiglio federale è pronto a comunicare in modo chiaro all'UE all'interno del Comitato misto che la Svizzera non è disposta ad accettare questo cambiamento?

Begründung

Non deve accadere che la Svizzera paghi l'indennità di disoccupazione anche per i frontalieri. Chi non ha più un lavoro in Svizzera deve lasciare immediatamente il Paese.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'attuale regolamentazione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per il versamento dell'indennità di disoccupazione ai frontalieri è competente lo Stato di domicilio. Lo Stato dell'ultima occupazione rimborsa allo Stato di domicilio tre o cinque mesi di prestazioni versate.

Attualmente l'UE sta rivedendo i regolamenti europei che vertono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La corrispondente procedura legislativa nell'UE, che deve portare a nuove regole di coordinamento, è ancora in corso. Nel mese di giugno 2018 il Consiglio europeo ha stabilito la sua posizione rispetto al progetto della Commissione europea e a inizio dicembre il Parlamento europeo ha licenziato un testo in merito. Le tre versioni (di Parlamento, Consiglio e Commissione) presentano però notevoli differenze.

In linea di principio tutte le soluzioni proposte includono lo Stato dell'ultima occupazione per quanto riguarda le indennità di disoccupazione da versare ai frontalieri. Due testi però prevedono che dopo una determinata durata minima di occupazione solamente lo Stato dell'ultima occupazione sia competente, mentre il terzo testo intende lasciare i disoccupati liberi di scegliere se chiedere l'indennità nello Stato dell'ultima occupazione oppure nello Stato di domicilio.

Il contenuto, l'adozione e l'entrata in vigore della nuova regolamentazione non sono quindi ancora decisi in maniera definitiva.

Stando alle stime della SECO e per quanto è possibile valutare attualmente, le tre soluzioni previste dalle autorità europee avrebbero conseguenze negative per la Svizzera in quanto Stato dell'ultima occupazione, traducibili in diverse centinaia di milioni di franchi.

Anche quando verrà approvato il testo definitivo dell'UE, secondo l'allegato II dell'ALC la Svizzera non sarà comunque tenuta ad adottare la nuova regolamentazione. L'eventuale recepimento potrà essere deciso solamente all'unanimità dal Comitato misto Svizzera-UE.

Il Consiglio federale adempie i suoi obblighi internazionali, ma rileva che il recepimento di nuove regole di coordinamento nel settore delle assicurazioni sociali è possibile solamente con l'approvazione di entrambe le parti del Comitato misto e solo al termine delle rispettive procedure interne. Il Consiglio federale esaminerà la questione a tempo debito e definirà il mandato negoziale per la delegazione svizzera.

Risposta del Consiglio federale.