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18.423 · Iniziativa parlamentare · 2018-06-04

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Legge sui diritti politici

Titolo 5b: Finanziamento della raccolta di firme in vista di un referendum o di un'iniziativa e della campagna di votazione

Art. 76b

È vietato il finanziamento mediante fondi provenienti dall'estero della raccolta di firme in vista di un referendum o di un'iniziativa, nonché il finanziamento della campagna di votazione.

Begründung

Nell'ottobre 2017 un comitato interpartitico ha lanciato il referendum contro la legge sui giochi in denaro (LGD), adottata dal Parlamento il 29 settembre 2017. Il referendum è riuscito, segnatamente grazie a fondi provenienti dall'estero. Infatti, gli operatori offshore di giochi on line, i cui interessi sono minacciati dalle misure di blocco previste dalla legge, hanno finanziato la raccolta di firme per il referendum con un importo di 500 000 franchi.

Questi operatori stranieri che svolgono le loro attività in Svizzera in piena illegalità hanno sostenuto anche la campagna del no alla LGD.

Una siffatta ingerenza nella democrazia diretta svizzera da parte di gruppi stranieri che intervengono in nome di interessi propri meramente finanziari è inammissibile e intollerabile, soprattutto perché ne va dell'indipendenza e della credibilità delle istituzioni politiche che costituiscono la forza del nostro Paese. Infatti gli strumenti della democrazia diretta quali il diritto d'iniziativa e di referendum costituiscono i pilastri del sistema politico svizzero e trovano fondamento nella Costituzione federale e nella legge federale sui diritti politici. L'esempio della campagna degli oppositori alla LGD dimostra la necessità e l'urgenza di regolamentare queste questioni. Il divieto d'ingerenza straniera nella politica svizzera è indispensabile per garantire l'indipendenza delle nostre istituzioni.