18.424 · Iniziativa parlamentare · 2018-06-06
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 19 capoverso 2 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) è completato come segue:
Art. 19
...
Cpv. 2
...
e. [se] sulla pubblica via o in qualsiasi altro luogo o locale accessibile al pubblico, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo a terzi eroina, cocaina o altri stupefacenti che abbiano un effetto nocivo particolarmente elevato. Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco degli stupefacenti il cui effetto nocivo è considerato elevato.
...
Begründung
Nonostante la volontà del legislatore concernente il quarto pilastro della politica svizzera in materia di stupefacenti (cfr. art. 1a LStup), ossia una repressione più severa dei trafficanti non tossicodipendenti o, in altre parole, degli spacciatori, è evidente che l'ultima modifica dell'articolo 19 capoverso 2 LStup non rappresenta una soluzione efficace al problema dello sviluppo del traffico di droga.
Nella maggior parte dei casi, effettivamente, lo spacciatore che vende quantità inferiori a 18 grammi di cocaina rispettivamente a 12 grammi di eroina, intesi come stupefacenti puri, non rientrerà nel novero dei casi gravi e si vedrà minacciato al massimo di qualche ora o giornata di detenzione provvisoria oppure di una semplice pena pecuniaria con la condizionale.
Con la stessa logica adottata per la revisione dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a-c LStup entrata in vigore il 1° luglio 2011 e conformemente alla costante giurisprudenza del Tribunale federale che interpreta in modo restrittivo l'articolo 19 capoverso 2 lettera a LStup - una lotta efficace contro il traffico che esige la fermezza (DTF 108 IV 63 consid. 2a) - si tratta ora di aggiungere una lettera e.
L'introduzione di una pena minima di un anno per tutti gli spacciatori che vendono droghe pesanti, indipendentemente dalla quantità smerciata, in un luogo accessibile al pubblico è una misura severa e, in quanto tale, dissuasiva.